Testo

Note art. 25

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 36, comma 1, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 36 Sanzioni per violazione delle norme sull'autorizzazione o sulla denuncia d'inizio attività o sul mancato invio di comunicazioni al Comune

1. Chiunque apre o gestisce una struttura ricettiva alberghiera o all'aria aperta senza autorizzazione o, in caso di subentro nell'attività, non abbia presentato la denuncia d'inizio attività è punito con la sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 3.000,00.

(omissis)”

 

Comma 2

 

2) Il testo dell’articolo 36, comma 2, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 36 Sanzioni per violazione delle norme sull'autorizzazione o sulla denuncia d'inizio attività o sul mancato invio di comunicazioni al Comune

(omissis)

2. Chiunque apre o gestisce una struttura ricettiva extralberghiera senza avere regolarmente denunciato l'inizio attività o dà ospitalità a persone appartenenti a categorie diverse da quelle indicate nella denuncia d'inizio attività in base alla natura della struttura gestita è punito con la sanzione amministrativa da Euro 260,00 a Euro 1.500,00.

(omissis)”

 

Comma 3

 

3) Il testo dell’articolo 36, comma 3, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 36 Sanzioni per violazione delle norme sull'autorizzazione o sulla denuncia d'inizio attività o sul mancato invio di comunicazioni al Comune

(omissis)

3. Chi in sede di autorizzazione o di denuncia d'inizio attività dichiara requisiti inesistenti è punito con una sanzione amministrativa da Euro 260,00 a Euro 1.500,00.

(omissis)”

 

Comma 4

 

4) Il testo dell’articolo 36, comma 4, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 36 Sanzioni per violazione delle norme sull'autorizzazione o sulla denuncia d'inizio attività o sul mancato invio di comunicazioni al Comune

(omissis)

4. Chi a seguito di modifica dei requisiti della struttura o di altri elementi contenuti nell'autorizzazione o dichiarati in sede di denuncia d'inizio attività, quando ciò determini il venir meno dei requisiti minimi per lo svolgimento dell'attività, non abbia provveduto ad effettuare la prescritta dichiarazione, è punito con una sanzione amministrativa da Euro 260,00 a Euro 1.500,00 per le strutture ricettive extralberghiere e da Euro 500,00 a Euro 3.000,00 per le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta.

(omissis)”

 

Comma 5

 

5) Il testo dell’articolo 36, comma 5, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 36 Sanzioni per violazione delle norme sull'autorizzazione o sulla denuncia d'inizio attività o sul mancato invio di comunicazioni al Comune

(omissis)

5. Chi dà in locazione per uso turistico unità abitative, in forma imprenditoriale, non indicate nella denuncia d'inizio attività o non comunicate al Comune nei termini previsti dall'articolo 21, comma 5, è soggetto ad una sanzione da Euro 260,00 a Euro 1.500,00.

(omissis)”

 

Comma 6

 

6) Il testo dell’articolo 36, comma 7, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 36 Sanzioni per violazione delle norme sull'autorizzazione o sulla denuncia d'inizio attività o sul mancato invio di comunicazioni al Comune

(omissis)

7. Chi interrompe l'attività per periodi complessivamente superiori a trenta giorni in caso di apertura annuale e venti giorni in caso di apertura stagionale è punito con la sanzione amministrativa di Euro 50,00 giornalieri per ogni giorno di chiusura ulteriore, fatti salvi i casi accertati di forza maggiore, l'ottenimento di specifica autorizzazione da parte del Comune o nel caso sia intervenuta la revoca dell'autorizzazione o la chiusura dell'attività.

(omissis)”

 

Comma 7

 

7) Il testo dell’articolo 36, comma 9, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 36 Sanzioni per violazione delle norme sull'autorizzazione o sulla denuncia d'inizio attività o sul mancato invio di comunicazioni al Comune

(omissis)

9. Ogni altra violazione di quanto stabilito in materia di autorizzazione o di denuncia d'inizio attività o al mancato invio al Comune delle comunicazioni previste comporta l'applicazione di una sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00.

(omissis)”

 

Note art. 26

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 37, comma 2, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 37 Sanzioni per la violazione delle norme sulla classificazione

(omissis)

2. Chi in sede di richiesta di classificazione o in sede di denuncia d'inizio attività dichiara l'esistenza di requisiti inesistenti al fine di ottenere un livello di classificazione superiore a quello effettivo è punito con la sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 500,00 per le strutture extralberghiere e da Euro 260,00 a Euro 1.500,00 per le strutture alberghiere e all'aria aperta.

(omissis)”

 

Comma 2

 

2) Il testo dell’articolo 37, comma 3, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 37 Sanzioni per la violazione delle norme sulla classificazione

(omissis)

3. Chi non dichiara nei tempi prescritti la modifica dei requisiti dichiarati in sede di richiesta di autorizzazione o di denuncia d'inizio attività, quando ciò determini un livello di classifica inferiore a quello effettivo, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 500,00 per le strutture extralberghiere e da Euro 260,00 a Euro 1.500,00 per le strutture alberghiere e all'aria aperta.”

 

Nota art. 27

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 40 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 40 Uso occasionale di immobili a fini ricettivi

1. Gli enti e le associazioni non a scopo di lucro, gli enti di promozione sportiva e le federazioni sportive possono utilizzare come ostelli per la gioventù, occasionalmente per periodi non superiori a ventuno giorni e in coincidenza con manifestazioni, raduni o altre iniziative simili, immobili non destinati abitualmente alla ricettività collettiva, previo nulla osta del Comune in cui è ubicata la struttura. Tale nulla osta è concesso limitatamente al periodo di utilizzo, dopo aver accertato le finalità sociali dell'iniziativa e l'esistenza di sufficienti requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero dei potenziali utenti.”

 

Nota art. 28

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 41 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 41 Campeggi temporanei. Divieto di campeggio libero

1. Nel territorio regionale è vietato il soggiorno con tende o altri mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture di cui agli articoli 6, 14 e 15, dei campeggi approntati in strutture agrituristiche ai sensi della legge regionale n. 26/1994, da quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2001, n. 23 (Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi didattico-educativi nel territorio della Regione Emilia-Romagna), da quanto previsto dal decreto legislativo n. 285 del 1992 e relativo regolamento di attuazione in merito alla sosta delle autocaravan, da quanto previsto dalla legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna). È fatta, inoltre, eccezione per lo stazionamento occasionale di un'unica unità abitativa in aree private ed in prossimità di edifici dotati di servizi igienici, da parte del proprietario o col suo consenso.

2. Il Comune può autorizzare per la durata massima di quindici giorni su aree pubbliche o private, anche non aventi tutti i requisiti previsti dalla presente legge, soste di singoli e campeggi mobili organizzati da enti, associazioni ed organizzazioni operanti senza fini di lucro per scopi sociali, culturali e sportivi, a condizione che siano garantiti servizi generali indispensabili per il rispetto di norme igienico-sanitarie, per la salvaguardia della pubblica salute e della pubblica incolumità e della tutela dell'ambiente. L'autorizzazione può essere sottoposta a specifiche condizioni. Gli enti e le associazioni richiedenti per ottenere l'autorizzazione allegano alla domanda un'apposita polizza assicurativa.”

 

Azioni sul documento

ultima modifica 2010-02-10T17:49:13+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina