Testo

Note art. 19

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 23 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 23 Sospensione

1. Fatte salve le sanzioni pecuniarie previste all'articolo 36, l'autorizzazione può essere sospesa per un periodo da cinque a trenta giorni quando non siano rispettate in tutto o in parte le condizioni previste nell'autorizzazione medesima o vengano accertate gravi irregolarità nella conduzione dell'attività.

2. Qualora sia accertato il venir meno della rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attività dalle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria nonché da quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, il titolare è sospeso dall'attività nel rispetto dell'articolo 17-ter del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

3. In caso di recidiva l'autorizzazione può essere revocata.”

 

Comma 2

 

2) Il testo dell’articolo 24 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 24 Decadenza e revoca

1. L'autorizzazione decade qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità, l'esercizio non sia stato attivato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.

2. L'autorizzazione è revocata dal Comune quando:

a) il titolare o il gestore non risulti più iscritto al Registro delle imprese;

b) il titolare o il gestore, sospeso dall'attività ai sensi dell'articolo 17-ter del regio decreto n. 773 del 1931, non abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti;

c) l'attività sia sospesa, durante il periodo di apertura comunicato, per un periodo superiore a novanta giorni consecutivi o altro termine accordato ai sensi dell'articolo 21, comma 4;

d) quando vengano meno gli ulteriori requisiti soggettivi od oggettivi in base ai quali l'autorizzazione è stata concessa.”

 

Comma 2

 

3) Il testo dell’articolo 25 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 25 Divieto di prosecuzione dell'esercizio delle attività ricettive extralberghiere

1. Le attività ricettive extralberghiere possono essere oggetto di provvedimento di sospensione dell'attività per un periodo da cinque a trenta giorni, fatte salve le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 36, quando non siano rispettate, in tutto o in parte, le condizioni minime per l'esercizio dell'attività stessa o vengano accertate gravi irregolarità nella conduzione o nei casi previsti dal regio decreto n. 773 del 1931.

2. In caso di recidiva o nei casi previsti dal regio decreto n. 773 del 1931, il Comune vieta il proseguimento dell'esercizio dell'attività.

3. Qualora non sussista o venga meno uno dei requisiti per l'esercizio dell'attività ricettiva extralberghiera, il titolare può essere oggetto di provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività da parte dal Comune, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.”

 

Nota art. 20

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 26, comma 1, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 26 Reclami per carenza dei servizi

1. Gli ospiti di strutture ricettive che abbiano accertato carenza nella gestione e nei servizi dei complessi ricettivi, rispetto a quelli denunciati, possono presentare reclamo, debitamente sottoscritto, al Comune di competenza per segnalare tali carenze. In caso di accertate violazioni i Comuni provvedono all'applicazione delle sanzioni di competenza previste.

(omissis)

 

Nota art. 21

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 27, comma 1, lettera a), della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 27 Nozione

(omissis)

a) alberghi da una a cinque stelle o cinque stelle lusso;

(omissis)”

 

Nota art. 22

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 29 Assegnazione

1. L'attribuzione del livello di classificazione delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta è effettuata dal Comune a seguito della richiesta di autorizzazione. L'assegnazione si basa sugli elementi desumibili da apposita dichiarazione prodotta dal titolare o dal gestore della struttura con cui lo stesso formula anche la richiesta del livello di classificazione ed è effettuata previa verifica del possesso dei requisiti minimi previsti dallo specifico atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 per il livello di classifica

richiesto. La dichiarazione è redatta su modulo conforme al modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente. Il Comune, qualora accerti la non corrispondenza dei requisiti posseduti ai contenuti della dichiarazione, procede d'ufficio alla loro rettifica e all'assegnazione della classificazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 37.

2. Per le strutture di nuova realizzazione la dichiarazione riguardante la classifica è compilata in via provvisoria sulla base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi dichiarati. Qualora si determinino delle difformità o un diverso livello di classifica, entro novanta giorni dall'inizio dell'attività, il titolare dell'autorizzazione rettifica o integra la precedente dichiarazione oppure può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva.

3. Il livello di classificazione delle strutture ricettive extralberghiere, ove previsto, è dichiarato in sede di denuncia d'inizio attività. Nel caso in cui i requisiti posseduti non corrispondano a quanto dichiarato si applicano le sanzioni previste all'articolo 37. Il Comune, qualora accerti la non corrispondenza dei requisiti posseduti ai contenuti della dichiarazione, procede d'ufficio alla loro rettifica e alla assegnazione della classificazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 37.”

 

Nota art. 23

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 30, comma 3, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 30 Validità

(omissis)

3. Qualora la carenza di requisiti, verificata anche a seguito di esposti o reclami, determini un livello dei servizi inferiore al minimo richiesto per l'esercizio dell'attività, il Comune assegna un termine per l'integrazione dei requisiti minimi, trascorso il quale provvede alla revoca dell'autorizzazione o impone il divieto di prosecuzione dell'attività.

(omissis)”

 

Nota art. 24

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 35, comma 2, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità”) è il seguente:

“Art. 35 Banca dati regionale

(omissis)

2. Il rilascio di nuove autorizzazioni, le modifiche e le eventuali revoche, il ricevimento di nuove denunce d'inizio attività per strutture ricettive extralberghiere, i divieti di prosecuzione di attività ricettive extralberghiere e le chiusure temporanee sono comunicati dal Comune alla Regione e alla Provincia nei termini e con le modalità stabilite nella delibera di cui al comma 1.”

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ultima modifica 2010-02-10T17:49:13+02:00

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