DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TIROCINI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2005, N. 17 (NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO)
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
INDICE
Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale n. 17 del 2005
Art. 2 - Sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale n. 17 del 2005
Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 26 della legge regionale n. 17 del 2005
Art. 4 - Sostituzione dell'articolo 26 bis della legge regionale n. 17 del 2005
Art. 5 - Sostituzione dell'articolo 26 ter della legge regionale n. 17 del 2005
Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 26 quater della legge regionale n. 17 del 2005
Art. 7 - Sostituzione dell'articolo 26 quinquies della legge regionale n. 17 del 2005
Art. 8 - Sostituzione dell'articolo 26 sexies della legge regionale n. 17 del 2005
Art. 9 - Sostituzione dell'articolo 26 septies della legge regionale n. 17 del 2005
Art. 10 - Sostituzione dell'articolo 26 octies della legge regionale n. 17 del 2005
Art. 11 - Introduzione nell’articolo 26 novies della legge regionale n. 17 del 2005
Art. 12 - Norma transitoria
Art. 13 - Entrata in vigore
Art. 1
Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale n. 17 del 2005
1. L'articolo 24 della legge regionale n. 17 del 2005 (Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) è sostituito dal seguente:
“Articolo 24
Tirocini
1. La Regione, nel rispetto dei livelli essenziali fissati in materia dalla legislazione nazionale, disciplina i tirocini, nell’ambito dell’articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2003, quali misure formative di politica attiva, finalizzate a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento e il reinserimento lavorativo. I tirocini consistono in periodi di orientamento al lavoro e di formazione in situazioni che non si configurano come rapporti di lavoro. Resta ferma la speciale disciplina contenuta nell’articolo 26 novies.
2. La presente regolamentazione non si applica:
a) ai tirocini curriculari, anche nella modalità di tirocinio estivo, promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, fondazioni di Istruzione tecnica superiore (ITS), in quanto esperienze previste all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;
b) ai tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche nonché ai periodi di pratica professionale;
c) ai tirocini transnazionali svolti all’estero o presso un ente sovranazionale;
d) ai tirocini rivolti a cittadini esterni ai Paesi dell’Unione europea, promossi all’interno delle quote di ingresso.
3. I tirocini sono promossi da parte di un soggetto, terzo rispetto al datore di lavoro ospitante ed al tirocinante, che assicura la qualità e il corretto andamento del progetto formativo individuale di seguito richiamato. I tirocini sono regolati da apposita convenzione fra il soggetto promotore ed il datore di lavoro, pubblico o privato, persona fisica o giuridica, che ospita il tirocinante. I tirocini sono attuati secondo un progetto formativo individuale sottoscritto anche dal tirocinante. La Giunta regionale individua e predispone i modelli di convenzione e di progetto cui fare riferimento.
4. Il progetto formativo di cui al comma 3 ha a riferimento una qualifica del sistema regionale delle qualifiche, le cui competenze, conoscenze e capacità non siano già state interamente formalizzate o certificate al tirocinante.
5. Per ogni tirocinio sono individuati un tutore responsabile didattico ed organizzativo dell’attività, posto a disposizione dal soggetto promotore del tirocinio, nonché un tutore responsabile del tirocinio scelto dal soggetto ospitante. Ogni tutore del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di quaranta tirocinanti, salvo che i tirocini siano attivati con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante. Ogni tutore responsabile del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente.
6. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT), può disporre eventuali circostanziate deroghe in materia di numero di tirocinanti che i tutori del soggetto promotore del tirocinio e i tutori responsabili del tirocinio del soggetto ospitante possono accompagnare contemporaneamente, per i tirocini in favore dei seguenti soggetti:
a) le persone di cui all’articolo 26 novies;
b) le persone con disabilità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999;
c) le persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 1991;
d) i richiedenti nonché titolari di asilo e protezione internazionale o umanitaria e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21 (Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.);
e) le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari nonché in percorsi di protezione sociale, ai sensi del decreto legislativo n. 286 del 1998;
f) le vittime di tratta ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.24 (Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI).
7. Il soggetto promotore invia alla Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna, nel rispetto dei termini stabiliti nel comma 9, attraverso il sistema informativo di cui all’articolo 38, la convenzione ed il progetto formativo, che l’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna mette a disposizione dell’Ispettorato territoriale del lavoro e, esclusivamente in forma anonima ed aggregata, anche delle organizzazioni rappresentate nelle commissioni di cui all’articolo 7, comma 3.
8. È obbligatoria l’assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL nonché per la responsabilità civile verso terzi, presso idonea compagnia assicuratrice. La convenzione deve prevedere che l’obbligo assicurativo venga assolto dal soggetto ospitante o in alternativa dal soggetto promotore. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda, purché rientranti nel progetto formativo.
9. I datori di lavoro ospitanti sono soggetti alla comunicazione obbligatoria prevista dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
10. In relazione alle specifiche caratteristiche dei tirocini, sia in termini di finalità che di modalità organizzative, in caso di soggetto ospitante multilocalizzato, comprese le pubbliche amministrazioni con più sedi territoriali, il tirocinio può essere regolato, a discrezione del soggetto ospitante, dalla normativa della Regione o Provincia autonoma dove è ubicata la sua sede legale, invece che dalle disposizioni del presente capo, previa comunicazione all’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale. Di tale determinazione è obbligatoriamente data comunicazione nella convenzione.”.
Art. 2
Sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale n. 17 del 2005
1. L'articolo 25 della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 25
Destinatari e durata dei tirocini
1. I tirocini sono rivolti alle persone che abbiano assolto al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53).
2. Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate, per attività tipiche, ovvero riservate alla professione.
3. La durata massima dei tirocini, comprensiva di proroghe, non può essere superiore a ventiquattro mesi, laddove i tirocinanti siano persone con disabilità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999; a dodici mesi laddove i tirocinanti siano persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 1991, richiedenti nonché titolari di asilo e protezione internazionale o umanitaria e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 2015, vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari nonché in percorsi di protezione sociale, ai sensi del decreto legislativo n. 286 del 1998, vittime di tratta ai sensi del decreto legislativo n. 24 del 2014; a sei mesi, in tutti gli altri casi.
4. La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi. Nel caso in cui il datore che ospita il tirocinante svolga un’attività stagionale, come definita dalle rispettive normative e dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, la durata minima è ridotta ad un mese.
5. Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità, infortunio e malattia, laddove questa si protragga per una durata pari o superiore a trenta giorni di calendario.
6. Il tirocinio può essere sospeso dal datore ospitante per i periodi di chiusura aziendale di almeno quindici giorni di calendario.
7. Nelle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio, nel rispetto dei limiti massimi indicati al comma 3.
8. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicare nel BURERT, può individuare misure di agevolazione e di sostegno nonché condizioni di maggior favore a beneficio delle persone di cui all’articolo 24, comma 6. In tali casi, al solo fine di garantire l’inclusione attiva, possono essere altresì previste eventuali circostanziate deroghe in materia di durata e ripetibilità.”.
Art. 3
Sostituzione dell'articolo 26 della legge regionale n. 17 del 2005
1. L'articolo 26 della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 26
Soggetti promotori
1. Possono promuovere tirocini:
a) l’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna;
b) le università e gli istituti d’istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici; gli istituti di alta formazione artistica e musicale;
c) le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
d) le fondazioni ITS;
e) l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);
f) i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’articolo 35;
g) i soggetti accreditati per la formazione professionale di cui all’articolo33 della legge regionale n. 12 del 2003;
h) i soggetti autorizzati all’intermediazione dall’ANPAL, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’articolo 12 del medesimo decreto, nonché autorizzati all’intermediazione ai sensi dell’articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30);
i) l’Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (ER.GO);
l) i comuni in forma singola o associata, le aziende di servizi alla persona, le aziende speciali consortili, le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e d’inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo, al fine del loro pieno reinserimento sociale;
m) le aziende unità sanitarie locali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e d’inserimento sociale.
2. Ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 non può promuovere più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, avente progetto formativo individuale che si riferisca a qualifica o unità di competenza già interamente acquisita dal tirocinante.
3. Il medesimo soggetto non può fungere, in relazione a uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e ospitante.
4. In caso di mobilità interregionale sono abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati nel territorio regionale esclusivamente i seguenti soggetti:
a) i servizi per l’impiego e le agenzie regionali per il lavoro;
b) le università, gli istituti d’istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e gli istituti di alta formazione artistica e musicale;
c) le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
d) le fondazioni ITS.
5. La Giunta regionale con proprio atto individua le modalità per la costituzione di un elenco dei soggetti che possono promuovere tirocini nel territorio regionale.
6. La Regione verifica l’idoneità dei singoli soggetti promotori, alla luce delle previsioni dell’articolo 26 ter.”.
Art. 4
Sostituzione dell'articolo 26 bis della legge regionale n. 17 del 2005
1. L’articolo 26 bis della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 26 bis
Presupposti e condizioni di attivazione del tirocinio
1. Il soggetto ospitante deve:
a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modificazioni;
c) non fruire della cassa integrazione guadagni straordinaria, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che permettano in questo caso l’attivazione di tirocini; il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo “espansivo” può attivare tirocini;
d) non essere sottoposto a procedure concorsuali, salvo specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che permettano in questo caso l’attivazione di tirocini;
e) fatti salvi specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che permettano in questi casi l’attivazione di tirocini, non avere effettuato licenziamenti, salvo quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, nei dodici mesi precedenti l’attivazione e nella medesima unità operativa, di prestatori già adibiti ad attività equivalente a quella prevista nel progetto formativo individuale dei tirocinanti, rientranti in una delle seguenti ipotesi:
1) licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
2) licenziamento collettivo;
3) licenziamento per superamento del periodo di comporto;
4) licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
5) licenziamento per fine appalto;
6) risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.
2. Possono essere ospitati tirocinanti nel rispetto delle seguenti quote di contingentamento:
a) un tirocinante, nelle unità operative prive di dipendenti o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato nonché determinato, purché la data d’inizio del contratto sia anteriore alla data d’avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio;
b) non più di due tirocinanti contemporaneamente, nelle unità operative con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti, assunti a tempo indeterminato nonché determinato, purché la data d’inizio del contratto sia anteriore alla data d’avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio;
c) un numero di tirocinanti non superiore al 10 per cento dei dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all’unità superiore, nelle unità operative con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato nonché determinato, purché la data d’inizio del contratto sia anteriore alla data d’avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio.
3. Dalla base di calcolo delle quote di contingentamento di cui al comma 2 sono esclusi gli apprendisti. Ai fini della determinazione dei limiti in oggetto non si computano i tirocini curriculari.
4. Sono escluse dai limiti di cui al comma 2 le persone di cui all’articolo 24, comma 6.
5. I datori ospitanti possono attivare ulteriori tirocini, oltre la quota di contingentamento di cui al comma 2, laddove abbiano sottoscritto con uno o più tirocinanti ospitati un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi, secondo quanto di seguito precisato. Tale contratto può essere anche a tempo parziale, se la riduzione di orario non eccede il 50 per cento, in riferimento alla disciplina del lavoro a tempo pieno stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative ed applicato dal datore ospitante. In particolare, i datori ospitanti possono attivare, in deroga ai limiti di cui al comma 2, un tirocinio per ogni assunzione di tirocinante ospitato nei ventiquattro mesi precedenti, fino a un massimo di quattro tirocinanti.
6. I tirocini di cui al comma 5 non si computano ai fini della quota di contingentamento, prevista dal comma 2.
7. Il tirocinio è svolto in coerenza con gli obiettivi previsti nel progetto formativo.
8. è vietato adibire i tirocinanti a ruoli o posizioni proprie dell’organizzazione del soggetto ospitante; sostituire il personale in malattia, maternità, ferie e sciopero; operare in sostituzione di lavoratori, subordinati e non, in presenza di picco delle attività.
9. Il tirocinio non può essere attivato laddove il tirocinante abbia prestato l’opera per il soggetto ospitante, nei due anni precedenti, come lavoratore subordinato o con qualunque altra forma contrattuale. Costituisce unica eccezione l’ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio per conto del soggetto ospitante, per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l’attivazione.
10. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità di proroghe, nel rispetto della durata massima stabilita dall’articolo 25.”.
Art. 5
Sostituzione dell'articolo 26 ter della legge regionale n. 17 del 2005
1. L’articolo 26 ter della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 26 ter
Procedura di autorizzazione e verifica regionale e qualificazione dei tirocini
1. L’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna verifica l’idoneità e la congruenza delle comunicazioni effettuate dai soggetti promotore ed ospitante, ai sensi dell’art.24, commi 7 e 9. Dopo dieci giorni di calendario dal recepimento da parte del sistema informativo della documentazione inviata, l’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna tramite il sistema informativo effettua la verifica su idoneità e congruenza delle comunicazioni. I soggetti promotore e ospitante, con espressa richiesta attraverso il sistema informativo, possono rinunciare alla facoltà di successiva modifica dei contenuti della documentazione presentata. In questo caso la verifica su idoneità e congruenza delle comunicazioni è effettuata sin dal momento del recepimento della documentazione e l’esito della verifica sarà visibile nel sistema informativo al soggetto promotore, nella giornata successiva. Dalla verifica della coerenza delle informazioni contenute nella documentazione, attestata dall’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna tramite il sistema informativo, il tirocinio è attivabile. Qualora la documentazione risulti incompleta o non idonea, l’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna tramite il sistema informativo segnala, immediatamente dopo la suddetta verifica, la necessità di integrare la documentazione, consentendo la correzione delle eventuali incongruenze entro il termine perentorio di trenta giorni di calendario dalla segnalazione delle stesse; il soggetto promotore potrà sanare anche di propria iniziativa le incongruenze, che gli verranno segnalate dai sistemi informativi. Dalla avvenuta regolare integrazione della documentazione, attestata dall’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna tramite il sistema informativo, il tirocinio è attivabile; se le incongruenze non vengono corrette entro il termine perentorio di trenta giorni di calendario, il tirocinio non è attivabile. L’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna prende atto della corretta attivazione del tirocinio attraverso un proprio provvedimento entro quarantacinque giorni dall’attestazione, da parte del sistema informativo, dell’attivabilità del tirocinio.
2. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 24, comma 1, promuove e sostiene la qualificazione dei tirocini attraverso il miglioramento della capacità di promozione e realizzazione da parte dei soggetti pubblici e privati, nonché attraverso finanziamenti dedicati in ambiti di particolare interesse per la Regione.
3. Nell’attuazione del tirocinio è garantito l’accesso a tutte le conoscenze e le capacità necessarie all’acquisizione di almeno un’unità di competenza della qualifica di cui all’articolo 24, comma 4, ai fini della sua certificabilità.
4. Ai fini del rilascio dell’attestazione finale il tirocinante partecipa alle attività per almeno quarantacinque giornate effettive. Nel caso in cui il datore svolga un’attività stagionale, il tirocinante partecipa alle attività per almeno venti giornate effettive. Il dato relativo alle giornate di presenza è obbligatoriamente rilevato a cura del soggetto promotore.
5. Ai tirocinanti è garantita una formazione idonea, relativa alla prevenzione ambientale e antinfortunistica, secondo le previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e dell’Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sottoscritto il 21 dicembre 2011.
6. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all’articolo 6, definisce le modalità d’attuazione della formalizzazione e certificazione degli esiti del tirocinio, secondo gli standard del sistema regionale.”.
Art. 6
Sostituzione dell'articolo 26 quater della legge regionale n. 17 del 2005
1. L’articolo 26 quater della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 26 quater
Indennità di partecipazione
1. è corrisposta al tirocinante da parte del soggetto ospitante un’indennità per la partecipazione al tirocinio. La disposizione opera anche per i tirocini di cui all’articolo 26 novies.
2. L’indennità è d’importo corrispondente ad almeno 450 euro mensili, laddove il tirocinante partecipa alle attività per almeno il 70 per cento della durata del tirocinio prevista nel progetto formativo, su base mensile.
3. Nei periodi di sospensione del tirocinio, di cui all’articolo 25, commi 5 e 6, non sussiste l’obbligo di corresponsione dell’indennità di partecipazione.
4. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali non è dovuta l’indennità. L’indennità è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione di sostegno al reddito solo fino a concorrenza con l’indennità minima di cui al comma 2 per i lavoratori sospesi. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un’indennità di partecipazione cumulabile con l’ammortizzatore percepito, anche oltre l’indennità minima.
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicare nel BURERT, può prevedere eventuali circostanziate deroghe in materia di corresponsione e di ammontare dell’indennità.”.
Art. 7
Sostituzione dell'articolo 26 quinquies della legge regionale n. 17 del 2005
1. L’articolo 26 quinquies della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 26 quinquies
Monitoraggio e vigilanza
1. L’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna realizza il monitoraggio, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie di cui all’articolo 24, commi 7 e 9, dei requisiti di accesso dei tirocinanti, del percorso formativo previsto nei progetti individuali, degli eventuali inserimenti lavorativi successivi al tirocinio.
2. La Regione promuove, anche perseguendo la più stretta integrazione con il Ministero del lavoro, la qualità e il corretto utilizzo dei tirocini prevenendo le forme di abuso. A tal fine la Giunta regionale individua e programma attività di controllo anche al fine di:
a) avere tempestiva informazione sugli accertamenti ispettivi realizzati;
b) avere periodica e completa informazione sui caratteri degli eventuali elementi distorsivi individuati;
c) verificare l’effettiva attuazione di quanto previsto dall’articolo 26 ter, comma 5.
3. La Regione e l’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna stabiliscono con un accordo con l’Ispettorato interregionale del lavoro modalità e procedure per l’attuazione dei controlli di competenza.
4. L’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna assicura il monitoraggio e la valutazione dei tirocini restituendo le informazioni quantitative e qualitative disponibili nei sistemi informativi, allo scopo di assicurare la coerenza dell’utilizzo dello strumento dei tirocini con gli obiettivi della programmazione regionale.
5. Per le finalità di cui al presente articolo e dell’articolo 47, comma 1, lettera c), l’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna definisce con proprio atto, in modo coordinato con altre eventuali rilevazioni di risultato richieste dall’amministrazione, un formulario di valutazione del tirocinio, da compilarsi da parte del tirocinante al termine dell’esperienza. Il formulario è trasmesso all’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna da parte del soggetto promotore attraverso il sistema informativo di cui all’articolo 38.”.
Art. 8
Sostituzione dell'articolo 26 sexies della legge regionale n. 17 del 2005
1. L’articolo 26 sexies della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 26 sexies
Sanzioni verso il soggetto promotore
1. Al soggetto promotore è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi tre anni in caso di:
a) avvio del tirocinio senza autorizzazione, ai sensi dell’articolo 26 ter, comma 1, a meno che non dimostri l’assenza di responsabilità a seguito di attività amministrativa istruttoria. In questo caso l’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna trasferisce la documentazione rilevante alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro competente, in relazione al luogo di svolgimento del tirocinio;
b) mancata assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL nonché per la responsabilità civile verso terzi, ove nella convenzione sia stabilito che tale obbligo ricada su di lui, ai sensi dell’articolo 24, comma 8.
2. Al soggetto promotore è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi dodici mesi nei casi seguenti:
a) mancata individuazione del tutore responsabile didattico e organizzativo dell’attività e violazione del limite di tirocinanti che questi può accompagnare, di cui all’articolo 24, comma 5;
b) violazione dei limiti di durata massima e minima di cui all’articolo 25 commi 3 e 4, come risultanti dal progetto formativo.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 e nel caso di rettifica dei contenuti della documentazione del tirocinio attivato immediatamente su richiesta ai sensi dell’articolo 26 ter, comma 1, terzo periodo, i tirocini sono immediatamente interrotti, fatti salvi gli effetti pregressi. Spettano al tirocinante le indennità non percepite, ai sensi dell’articolo 26 quater, a carico del soggetto promotore.
4. Le violazioni di cui al precedente comma 2 sono sanabili e pertanto i tirocini proseguono, salvo il caso di avvenuto superamento della durata massima, laddove il soggetto promotore provvede alla regolarizzazione, in accordo con il soggetto ospitante ove ciò sia necessario, nei tempi concordati con l’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna. In tal caso le sanzioni interdittive sono ridotte a un terzo.
5. Nei casi di seconda violazione nell’arco di ventiquattro mesi dal termine della prima interdizione opera un divieto di attivazione di nuovi tirocini, per una durata doppia rispetto al primo. Una terza violazione, nell’arco di ventiquattro mesi dal termine della seconda interdizione, comporta l’interdizione permanente.
6. Il soggetto promotore è tenuto al rimborso di quanto eventualmente corrisposto dalla Regione, in relazione ai tirocini interrotti, ai sensi del comma 3, con riferimento ai costi connessi alla promozione, all’indennità di partecipazione nonché alle attività di formalizzazione e certificazione.
7. La promozione del tirocinio, da parte di soggetto diverso da quelli legittimati, ai sensi dell’articolo 26, comporta l’irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro. In questo caso il tirocinio è immediatamente interrotto. In caso di reiterazione l’importo massimo della sanzione è di 50.000 euro.
8. Le sanzioni si applicano al momento dell’adozione del provvedimento d’interdizione.”.
Art. 9
Sostituzione dell'articolo 26 septies della legge regionale n. 17 del 2005
1. L’articolo 26 septies della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 26 septies
Sanzioni verso il soggetto ospitante
1. Al soggetto ospitante è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi tre anni in caso di:
a) avvio del tirocinio senza autorizzazione, ai sensi dell’articolo 26 ter, comma 1. In questo caso l’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna trasferisce la documentazione rilevante alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro competente, in relazione al luogo di svolgimento del tirocinio;
b) mancata assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL nonché per la responsabilità civile verso terzi, ove nella convenzione sia stabilito che tale obbligo ricada su di lui, ai sensi dell’articolo 24, comma 8;
c) riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell’Ispettorato nazionale del lavoro nonché dall’Autorità giudiziaria;
d) attivazione del tirocinio con promotore diverso da quelli indicati all’articolo 26;
e) violazione del divieto di attivazione del tirocinio laddove il tirocinante abbia prestato l’opera per il soggetto ospitante, ai sensi dell’articolo 26 bis, comma 9;
f) attivazione del tirocinio con persone che non hanno assolto al diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, ai sensi dell’articolo 25, comma 1;
g) violazione del divieto di attivazione del tirocinio in favore di professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate, per attività tipiche, ovvero riservate alla professione, ai sensi dell’articolo 25, comma 2.
2. Al soggetto ospitante è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi dodici mesi nei casi seguenti:
a) mancata individuazione del tutore responsabile del tirocinio e violazione del limite di tirocinanti che questi può accompagnare, di cui all’articolo 24, comma 5;
b) violazione dei limiti di durata massima e minima di cui all’articolo 25 commi 3 e 4;
c) mancato rispetto delle condizioni di cui all’articolo 26 bis, comma1;
d) mancato rispetto delle quote di contingentamento di cui all’articolo 26 bis, commi 2 e 5;
e) svolgimento del tirocinio in violazione degli obiettivi previsti nel progetto di cui all’articolo 26 bis, comma 7;
f) violazione dei divieti di cui all’articolo 26 bis, comma 8;
g) violazione del divieto di realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, di cui all’articolo 26 bis, comma 10;
h) violazione dell’obbligo di cui all’art. 26 ter, comma 3;
i) violazione dell’obbligo di erogazione ai tirocinanti d’idonea formazione di cui all’articolo 26 ter, comma 5;
l) violazione degli obblighi in merito all’erogazione dell’indennità di partecipazione, di cui all’articolo 26 quater, commi 1 e 2.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 e nel caso di rettifica dei contenuti della documentazione del tirocinio attivato immediatamente su richiesta ai sensi dell’articolo 26 ter, comma 1, terzo periodo, i tirocini sono immediatamente interrotti, fatti salvi gli effetti pregressi. Spettano al tirocinante le indennità non percepite, ai sensi dell’art. 26 quater, a carico del soggetto ospitante.
4. Le violazioni di cui al comma 2, lettere a), b), quanto alla durata massima, se al momento dell’accertamento non sia stata superata, e), h), i) e l) sono sanabili e pertanto i tirocini proseguono, laddove il soggetto ospitante provvede alla regolarizzazione, in accordo con il soggetto promotore ove ciò è necessario, nei tempi concordati con l’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna. In tal caso le sanzioni interdittive sono ridotte ad un terzo.
5. Nei casi di seconda violazione nell’arco di ventiquattro mesi dal termine della prima interdizione, opera un divieto di attivazione di nuovi tirocini, per una durata doppia rispetto al primo. Una terza violazione nell’arco di ventiquattro mesi dal termine della seconda interdizione comporta l’interdizione permanente.
6. Il soggetto ospitante è tenuto al rimborso di quanto eventualmente corrisposto dalla Regione, in relazione ai tirocini interrotti ai sensi del comma 3, con riferimento ai costi connessi alla promozione, all’indennità di partecipazione nonché alle attività di formalizzazione e certificazione.
7. In nessun caso al tirocinante, a fronte delle violazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 nonché all’articolo 26 sexies, è imposto di restituire quanto percepito come indennità di partecipazione con finanziamento pubblico; la Regione in tale ipotesi si rivale sul datore ospitante.
8. Le sanzioni si applicano al momento dell’adozione del provvedimento d’interdizione.”.
Art. 10
Sostituzione dell'articolo 26 octies della legge regionale n. 17 del 2005
1. L’articolo 26 octies della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 26 octies
Norma di rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dal presente capo e dagli articoli 5 e 9 della legge regionale n. 12 del 2003, valgono le previsioni di cui all’articolo 1, commi 34, 35 e 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita).”.
Art. 11
Introduzione dell’articolo 26 novies nella legge regionale n. 17 del 2005
1. Dopo l’articolo 26 octies è inserito il seguente:
“Art. 26 novies
Tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione
1. I tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento, finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale o dai servizi sanitari competenti sono regolati dalle disposizioni precedenti, nonché dalle norme che seguono, che prevalgono in caso di contrasto.
2. La durata massima dei tirocini di cui al comma 1 è di ventiquattro mesi.
3. I tirocini di cui al comma 1 possono essere prorogati o ripetuti, anche oltre i termini di durata previsti al comma 2, a seguito di attestazione, da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona, della necessità di prolungare la misura.
4. Alla convenzione che regola i tirocini di cui al comma 1 è allegato un progetto personalizzato per ciascun tirocinante, predisposto sulla base di modelli definiti dalla Giunta regionale, da sottoscrivere da parte dei soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio.
5. I tirocini di cui al comma 1 sono esclusi dai limiti indicati dall'articolo 26 bis, comma 2.
6. Per i tirocini di cui al comma 1 l'indennità, che costituisce un sostegno di natura economica finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione indicata nel progetto personalizzato, è corrisposta, di norma, da parte dell'ente responsabile che ha preso in carico il tirocinante.
7. I tirocini di cui al comma 1 non possono essere inseriti tra le modalità stabilite dalle convenzioni di cui all'articolo 11, comma 2, della legge n. 68 del 1999.
8. Per tutto quanto non previsto valgono le previsioni contenute nelle "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione" di cui all'accordo tra il Governo e le regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), sottoscritto il 22 gennaio 2015.”.
Art. 12
Norma transitoria
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai tirocini in essere al momento della sua entrata in vigore.
Art. 13
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno 1 luglio 2019.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia‐Romagna.
Bologna, 4 marzo 2019 STEFANO BONACCINI