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Società Agricola Chiussi Franco E Davide - Domanda 09/12/2015 di concessione di derivazione d’acqua pubblica, per uso irrigazione agricola, dalle falde sotterranee in comune di Parma (PR), Loc. Vigatto. Regolamento Regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5, 6 e 36.Concessione di derivazione. Proc PR15A0050. SINADOC 21478 (Determinazione del Dirigente di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma in data 29/09/2016 n. 3601)

 IL DIRIGENTE

(omissis)

determina:

  1. di rilasciare alla SOCIETA’ AGRICOLA CHIUSSI FRANCO E DAVIDE, con sede in Parma, Strada Querzani n. 31 C.F. e P.I. 02173150349 fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione (cod. proc. PR15A0050) per la derivazione di acqua pubblica sotterranea esercitata in comune di Parma (PR) per uso irrigazione agricola, con portata massima pari a litri/sec. 20 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 88750;
  2. di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell’originale cartaceo conservato agli atti di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare nell’esercizio dell’utenza, oltre alla descrizione ed alle caratteristiche tecniche delle opere di presa;
  3. di dare atto che questa Agenzia, al fine di tutelare la risorsa idrica, si riserva di provvedere alla revisione dell’utenza, anche prima della scadenza della concessione, imponendo opportune prescrizioni, limitazioni temporali o quantitative alla stessa, compreso l’obbligo di istallazione di idonei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi d’acqua derivati, a seguito di quanto l’Amministrazione competente in materia di pianificazione del bilancio vorrà eventualmente indicare, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 95, comma 3 e 5 del DLgs n. 152/2006, nonché ai sensi dell’art. 48 del RR n. 41/01;
  4. di approvare il progetto definitivo delle opere di derivazione (art.18 RR 41/2001) e di dare atto che la concessione è assentita in relazione al medesimo;
  5. di stabilire che la concessione, ai sensi della DGR n 787/2014,la durata della concessione è di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente provvedimento;

(omissis)

Estratto del Disciplinare di concessione, parte integrante della Determina in data 29/09/2016 n. 3601

(omissis)

Art. 4 – Durata della concessione

4.1 - La concessione, ai sensi della DGR n. 787/2014, avrà una durata di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data del presente provvedimento, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del RR n. 41/2001.

4.2 - Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma:

  • dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del RR 41/2001;
  • di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

(omissis)

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