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Domanda Prot. n. CR-19682-2016 dell’11 aprile 2016 presentata dalla società HAEMOTRONIC S.P.A., con sede legale nel Comune di Mirandola (MO), ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.. Rigetto istanza

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

(omissis)

decreta: 

1.di dichiarare rigettata l’istanza CR-19682-2016 presentata dalla società HAEMOTRONIC S.P.A., con sede legale nel Comune di Mirandola (MO), in Via Carreri, n. 16, Partita Iva e Codice Fiscale 00227070232, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;2.di prendere atto dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, contenuti nel preavvisodi rigetto (Prot. n. CR/2016/59708 del 7 novembre 2016), che qui si intendono integralmente richiamati;3.di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema Sfinge alla suddetta società,avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato al termine di 120 giorni;4.di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

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