Disposizione in ordine alla caccia alla volpe in squadre
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
- la Legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;
Richiamate, inoltre le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata Legge Regionale n. 13/2015;
- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2005 tra le quali quelle relative al settore “Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;
Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata Legge Regionale n. 8/1994;
Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 “Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE”;
Richiamato in particolare l’art. 50 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come da ultimo modificato da Legge Regionale n. 1/2016, a norma del quale la Giunta regionale, sentito l'ISPRA e la Commissione assembleare competente per materia, regola l'esercizio della caccia con il Calendario venatorio regionale;
Dato atto che con propria deliberazione n. 497 dell'11 aprile 2016 recante "Calendario venatorio regionale - Stagione 2016/2017)", come modificata dalla propria deliberazione n. 1263 del 1° agosto 2016, in attuazione del citato art. 50 della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, è stato approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2016-2017 nella formulazione di cui all’Allegato 1 al predetto atto deliberativo;
Richiamato in particolare il punto 4.4, dell'Allegato 1 alla suddetta deliberazione n. 497/2016, nel quale si stabilisce che la caccia alla volpe sia consentita con le seguenti modalità:
- prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore dal 18 settembre al 4 dicembre;
- caccia in squadre autorizzate dagli ATC e/o dalle AFV, organizzate secondo criteri regionali, con l’ausilio dei cani da seguita, dal 5 dicembre al 30 gennaio;
- prelievo da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottica di mira solo da parte del singolo cacciatore con esperienza comprovata dal superamento di una prova di tiro avente le caratteristiche previste dal R.R. n. 1/2008, dal 18 settembre al 30 gennaio ad esclusione delle zone a nord della S.S. n. 9 “Emilia” (e dell'Autostrada A14 a partire dall’intersezione di questa con la S.S. n. 9 “Emilia” per il territorio della Provincia di Rimini) dove può essere praticata solo da punti di sparo sopraelevati;
Ritenuto necessario, in attuazione del sopra richiamato punto 4.4 lettera b) dell'Allegato 1 alla citata deliberazione n. 497/2016, disciplinare la caccia alla volpe in squadre organizzate, prevedendo:
- le regole di composizione delle squadre autorizzate;
- le figure da individuare nell'autorizzazione rilasciata dall'ATC e/o dall'AFV e le responsabilità in capo alle stesse;
- la durata di validità delle predette autorizzazioni;
- le regole di partecipazione ad ogni singola azione di caccia;
- la trasmissione dell'elenco delle squadre autorizzate e dei loro componenti ai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca competenti per territorio e alla Polizia provinciale;
- ogni altro adempimento e obbligo riferito ad aspetti gestionali ed organizzativi;
Valutata inoltre l'opportunità di stabilire alcune regole comportamentali e prescrizioni che i componenti delle squadre sono tenuti a rispettare durante l'azione di caccia, collegate strettamente alla tipologia di attività esercitata, nonché alcuni adempimenti informativi, anch’essi da riferire a ciascuna squadra anche al fine di uniformare a livello regionale le modalità della caccia alla volpe in squadra, e precisamente:
- il divieto di abbattere altre specie durante l'azione di caccia;
- il divieto di contemporaneità con azioni di caccia collettiva al cinghiale (braccata o girata) nella medesima area;
- i divieti, prima e durante l'azione di caccia collettiva, di accendere fuochi, di spargere sostanze repellenti, di usare apparecchi acustici o elettrici o a ultrasuoni o compiere atti allo scopo d'impedire il normale movimento della fauna;
- il divieto di usare mezzi fuori strada di qualsiasi tipo per scovare o inseguire la volpe;
- la comunicazione preventiva alla Polizia provinciale delle battute da effettuarsi;
- la compilazione della “Scheda delle presenze” dei partecipanti all'azione di caccia e dei risultati di tale azione (capi abbattuti, maschi e femmine, giovani e adulti), come riportata nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- la definizione di inizio e di fine dell'azione di caccia;
- la consegna dei capi adulti abbattuti all'Istituto zooprofilattico sperimentale o al Servizio Veterinario della AUSL, come previsto dal Piano regionale di monitoraggio della fauna selvatica redatto dalla Direzione Generale competente in materia sanitaria;
Rilevato che durante l'azione di caccia alla volpe in squadra dovranno essere inoltre rispettate le prescrizioni in materia di sicurezza dettate dal “Calendario venatorio regionale - Stagione venatoria 2016-2017” di cui alla suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 497/2016, modificata da deliberazione della Giunta regionale n. 1263/2016;
Ritenuto pertanto di approvare nella formulazione di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione le "Disposizioni in ordine alla caccia alla volpe in squadre” contenente l’insieme degli obblighi e prescrizioni da ottemperare per l’esercizio della caccia alla volpe in squadra con l’indicazione anche delle sanzioni collegate ai sensi dell’art. 61 comma 3 della Legge Regionale n. 8/1994;
Visti inoltre:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;
- la propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018” nonché la determinazione dirigenziale n. 12096/2016 “Ampliamento della trasparenza ai sensi dell'art 7 comma 3 D. LGS. 33/2013, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2016 n. 66”;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” ed in particolare l’art. 37, comma 4;
Richiamate infine le proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008, "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;
- n. 2189 del 21 dicembre 2015, “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” e successive modifiche;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca Simona Caselli;
A voti unanimi e palesi
delibera:
di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto;
- di approvare, anche in applicazione del punto 4.4 lettera b) dell'Allegato alla deliberazione di Giunta regionale n. 497/2016 come modificata dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1263 del 1° agosto 2016, le "Disposizioni in ordine alla caccia alla volpe in squadre", nella formulazione di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, comprensivo della "Scheda delle presenze" dei partecipanti all'azione di caccia e dei risultati di tale azione secondo lo schema riportato nell'Allegato A, anch'esso parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare atto che le disposizioni di cui al precedente punto 2) hanno efficacia a decorrere dalla Stagione venatoria 2016/2017 fino a diversa regolamentazione regionale in materia;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.