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Demanio idrico acque, R.R. n. 41/2001 artt. 5 e seguenti - Bonorto Srl - Concessione per la derivazione d'acqua pubblica sotterranea, per uso industriale, in comune di Parma (PR), loc. Vigatto. Proc PR21A0009. SINADOC 12068

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all’azienda Bonorto Srl, Codice fiscale, n.iscr. al Registro Imprese e Partita IVA 01977800349 la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PR21A0009, ai sensi dell’art. 5 e ss., R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

• prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 40;

• ubicazione del prelievo: Comune di Parma (PR), località Vigatto, su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. n. 41, mapp. n. 150; coordinate UTM RER x: 602.115, Y: 4.953.018;

• corpo idrico interessato: Codice: 0080ER-DQ1-CL, Nome: Conoide Parma-Baganza - Libero (alimentazione appenninica);

• destinazione della risorsa ad uso industriale;

• portata massima di esercizio pari a l/s 3,3;

• volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 2500;

2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31.12.2033;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 04.03.2024;

(omissis)

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE di concessione, parte integrante della Determina DET-AMB-2024-1848 del 28/03/2024

(omissis)

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al 31.12.2033.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente, fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
(omissis)

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