Testo
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la normativa comunitaria vigente in materia di sicurezza alimentare ed in particolare:
- i Regolamenti CE n. 852/2004 e n. 853/2004 relativi alla produzione e alla commercializzazione degli alimenti;
- i Regolamenti CE n. 854/2004 e n. 882/2004 che stabiliscono specifiche norme per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute e benessere degli animali;
- il Regolamento CE n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni e stabilisce le modalità operative delle analisi da effettuare in laboratori designati dalla autorità competente, per individuare la presenza della trichinella nelle carni e indica le condizioni particolari applicabili alle aziende riconosciute esenti da Trichine e gli obblighi incombenti per gli operatori del settore alimentare stabilendo le modalità dei controlli ufficiali.
Vista la propria deliberazione 1526/07 di recepimento dell’Intesa, sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 10 maggio 2007 tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, avente ad oggetto le “Linee guida per la corretta applicazione del Regolamento CE 2075/2005 della Commissione Europea del 5 dicembre 2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichinella nelle carni“;
Richiamata la determinazione dirigenziale 133/08 - adottata dal Responsabile del Servizio Veterinario della Direzione Sanità e Politiche Sociali in attuazione della suddetta deliberazione - concernente “Procedure operative per il riconoscimento delle aziende suine esenti da trichinella ai sensi della DGR 1526/07”;
Considerato che, in ragione della complessità della materia che tra l’altro richiede l’apporto di specifiche professionalità tecniche, il Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia-Romagna ha elaborato in collaborazione con le Funzioni “Sorveglianza Epidemiologica Emilia-Romagna” e “Analisi del Rischio” istituite presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia-Romagna il documento “Valutazione del rischio per Trichinella nei suini allevati in Regione Emilia-Romagna” che indica le zone sul territorio regionale in cui le aziende di allevamento di suini possono utilizzare una procedura per l’accreditamento agevolato e le modalità di attuazione del controllo;
Atteso che il Laboratorio di Riferimento Nazionale per Trichinella presso l’Istituto Superiore di Sanità, ha espresso, con nota Prot. 8281 del 13/1/2011 acquisita agli atti del Servizio Veterinario e igiene degli alimenti, parere favorevole su detto documento;
Considerato che le indicazioni contenute in detto documento completano e specificano le indicazioni operative previste dalla determinazione dirigenziale 133/08 così consentendo agli operatori del settore alimentare e agli organi del controllo ufficiale di operare in un quadro di maggiore chiarezza al fine di garantire una corretta applicazione sul territorio regionale delle disposizioni previste dal Reg. CE 2075/05 nel rispetto dei principi ed obiettivi della legislazione comunitaria sopra richiamata relativa alla sicurezza alimentare a tutela della salute pubblica;
Ritenuto pertanto di dover approvare le indicazioni tecniche contenute nel documento “Valutazione del rischio per Trichinella nei suini allevati in Regione Emilia-Romagna”;
Ritenuto di dover demandare a successive determinazioni dirigenziali la definizione delle modalità applicative di dette indicazioni al fine di consentirne l’attuazione omogenea sul territorio regionale;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;
A voti unanimi e palesi
delibera:
- di approvare, per quanto in premessa esposto, il documento “Valutazione del rischio per Trichinella nei suini allevati in Regione Emilia-Romagna”, facente parte integrante del presente provvedimento (allegato 1);
- di demandare al Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Direzione generale Sanità e Politiche Sociali l’adozione degli atti necessari alla applicazione di quanto previsto nell’allegato documento, aventi ad oggetto in particolare:
- l’aggiornamento delle indicazioni operative per il riconoscimento delle aziende suine esenti da Trichinella;
- l’aggiornamento delle indicazioni specifiche inerenti il piano di monitoraggio secondo lo schema di analisi da effettuare sui capi provenienti da aziende accreditate ai sensi dell’art. 11 del Regolamento CE 2075/2005 specificato nelle linee guida nazionali recepite con delibera regionale n. 1526 del 22 ottobre 2007 integrato secondo le indicazioni specifiche del documento “Valutazione del rischio per Trichinella”;
- la definizione di un corretto flusso informativo in Regione Emilia-Romagna anche tramite la funzione Sorveglianza Epidemiologica Emilia-Romagna dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia-Romagna, in applicazione alle indicazioni fornite dai competenti uffici presso il Ministero della Salute;
- la programmazione annuale di un piano regionale di sorveglianza della fauna selvatica concordato con il Servizio Territorio Rurale e l’Istituto Zooprofilattico che sarà attuato dalle ADSPV delle Aziende USL in collaborazione con gli Uffici Faunistici Provinciali e i Corpi di Polizia provinciali;
- l’organizzazione, in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia-Romagna, di un “proficiency test” con cadenza annuale cui partecipano tutti i Laboratori designati in Regione Emilia-Romagna.
3. di attribuire al Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali, con il supporto delle “Funzioni Sorveglianza Epidemiologica Emilia-Romagna e Analisi del Rischio istituite presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia-Romagna, il compito di mantenere aggiornati i dati alla “Valutazione del rischio per Trichinella nei suini allevati in Regione Emilia-Romagna” ottenuti tramite la pianificazione delle attività sopra riportate.
4. di pubblicare la presente deliberazione ed il relativo allegato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.