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Delibera di Giunta regionale n.565/2023 - Piano quinquennale di controllo dello storno (Sturnus vulgaris) 2023-2027 - approvazione dei contingenti numerici di capi abbattibili nel corso dell'anno 2024 suddivisi per province

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

  • la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche e integrazioni;
  • la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” ed in particolare l’art. 1, comma 447, che sostituisce integralmente l’articolo 19 “Controllo della fauna selvatica” della predetta Legge n. 157/1992, il quale, nella nuova formulazione, prevede tra l’altro:
    • al comma 2, che le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria;
    • al comma 3, che i piani di cui al secondo periodo del comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale o della provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia regionale o provinciale. Le autorità deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti. Possono altresì avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri;
  • la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria”, così come modificata a seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni”, ed in particolare l’art.16 a norma del quale la Regione, ai sensi dell’art. 19 della legge statale, provvede al controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i Parchi e le Riserve naturali, nei quali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del Parco e sotto la diretta sorveglianza dell’ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite agli articoli 35, 36, 37 e 38 della L.R. n. 6/2005;

Considerata la normativa vigente in materia di tutela Siti della Rete Natura 2000 ed in particolare:

  • le Direttive n. 79/409/CEE “Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici”, sostituita dalla Direttiva n. 2009/147/CE, e n. 92/43/CEE “Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";
  • il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla legge n. 157/1992, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;
  • il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” che demandava alle Regioni il suo recepimento, attraverso l’approvazione di idonee Misure di conservazione nelle predette aree;
  • la Legge Regionale n. 7/2004 “Disposizioni in materia ambientale” che al Capo I, agli artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell’ambito di applicazione della Direttiva comunitaria 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della rete Natura 2000;
  • la Legge Regionale n. 6/2005 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000”;
  • la Legge Regionale n. 24/2011 “Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stirone e del Piacenziano”;
  • la Legge Regionale n. 22/2015 denominata “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016”;
  • la Legge Regionale n. 4/2021 “Legge Europea per il 2021” che, al Capo III, ha introdotto nuove disposizioni in materia di Rete Natura 2000;
  • le seguenti proprie deliberazioni:
    • n. 1191/2007 "Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l’individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l’effettuazione della Valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/2004”;
    • n. 893/2012, con la quale è stato aggiornato l’elenco complessivo dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC)e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) in regione Emilia-Romagna, ai sensi delle Direttive CEE “Uccelli” e “Habitat”;
    • n. 1419/2013 “Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento DM n. 184/07 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali” che definisce le Misure Generali di Conservazione per i siti Natura 2000;
    • n. 1147/2018 "Modifiche alle Misure Generali di Conservazione, alle Misure specifiche e ai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla DGR n. 79/2018”;
    • n. 1174/2023 “Direttiva regionale sulla valutazione di incidenza ambientale”;

Vista la Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, approvata con delibera del Consiglio regionale n. 1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Richiamato il “Piano Faunistico-Venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023, approvato dall’Assemblea Legislativa con deliberazione n. 179 del 6 novembre 2018 e prorogato con deliberazione n. 149 del 21 dicembre 2023 fino a definizione di un nuovo strumento di pianificazione e, comunque, fino al termine della stagione venatoria 2025-2026;

Richiamata la propria deliberazione n. 1763 del 13 novembre 2017, “Approvazione del Piano di sorveglianza e di monitoraggio sanitario nella fauna selvatica”;

Richiamata, altresì, la propria deliberazione n. 565 del 12 aprile 2023 con la quale è stato approvato il “Piano quinquennale di controllo dello storno (Sturnus vulgaris) – Periodo di validità 2023-2027”;

Preso atto che il richiamato Piano di controllo dello storno stabilisce, ai punti 6 e 9, che il numero di capi prelevabili ogni anno dev’essere oggetto di specifica richiesta ad ISPRA e che il contingente annuale dei capi abbattibili viene definito con apposito atto, previo parere di ISPRA stessa;

Considerato che, con nota Prot. n. 0250404.U dell’8 marzo 2024, il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura ha provveduto a trasmettere ad ISPRA la proposta di contingente complessivo di n. 13.000 capi abbattibili per l’annualità 2024, unitamente alla rendicontazione degli abbattimenti e dei danni alle colture agricole per l’anno 2023;

Richiamata la nota di ISPRA, acquisita agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura con Prot. n. 0301304.E del 20 marzo 2024, con cui, a fronte del numero di storni abbattuti il precedente anno, dell’entità ridotta dei danni subiti nel 2023 e dello stato sfavorevole dell’indice F.B.I. per l’Emilia-Romagna, è stato previsto un numero massimo di capi abbattibili in tutto il territorio di competenza, per l’annualità 2024, pari a 8.000 unità;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla definizione del contingente massimo abbattibile per l’annualità 2024 in n. 8.000 storni, ripartiti tra le province dell’Emilia-Romagna sulla base dei dati relativi alla serie storica dei prelievi 2018-2023, come segue: 

Provincia

Numero di capi prelevabili nel 2024

Bologna

1.500

Ferrara

150

Forlì-Cesena

150

Modena

4.300

Parma

100

Piacenza

150

Ravenna

750

Reggio Emilia

750

Rimini

150

Totale

8.000

 

Dato atto che, qualora necessario, saranno possibili variazioni numeriche interprovinciali dei capi previsti, demandandone la riassegnazione al Responsabile del Settore attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, fermo restando il contingente sopraindicato, e che eventuali integrazioni del numero massimo di capi abbattibili dovranno essere oggetto di specifica richiesta motivata ad ISPRA, condizionate al parere tecnico reso in merito;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

  • il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;
  • la propria deliberazione n. 157 del 29 gennaio 2024 “Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2024-2026. Approvazione”;
  • la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

  • n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
  • n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
  • n. 2317 del 22 dicembre 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024”;
  • n. 2319 del 22 dicembre 2023 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per far fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi
delibera

1. di definire, per l’anno 2024, il numero massimo di 8.000 individui di storno abbattibili sull’intero territorio regionale, nell’ambito del Piano quinquennale di controllo dello storno 2023-2027 di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 565/2023, ripartiti tra le province dell’Emilia-Romagna, come segue: 

Provincia

Numero di capi prelevabili nel 2024

Bologna

1.500

Ferrara

150

Forlì-Cesena

150

Modena

4.300

Parma

100

Piacenza

150

Ravenna

750

Reggio Emilia

750

Rimini

150

Totale

8.000

 

2. di dare atto che, qualora necessario, saranno possibili variazioni numeriche interprovinciali dei capi previsti, demandandone la riassegnazione al Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, fermo restando il contingente previsto al punto 1, e che eventuali integrazioni del numero massimo di capi abbattibili dovranno essere oggetto di specifica richiesta motivata ad ISPRA, condizionate al parere tecnico reso in merito;

3. di dare atto che le attività di prelievo in controllo così come previsto all'art. 16, comma 3, della Legge Regionale n. 8/1994, sono attuate e coordinate dal personale di vigilanza delle Province territorialmente competenti e della Città Metropolitana di Bologna;

4. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

5. di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

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