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Valutazione di impatto ambientale (VIA) del progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di butene 1 e per il revamping dell'impianto di MTBE/ETBE presentato da Polimeri Europa SpA nel comune di Ravenna. Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III L.R. 9/99 come modificata dal D.lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di butene - 1 e per il revamping dell’impianto di MTBE/ETBE, poiché il progetto in oggetto, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 31 gennaio 2011, è realizzabile a condizione che siano messe in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione e compensazione previste nel progetto e nello Studio di impatto ambientale e rispettate le prescrizioni, indicate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato 1, di seguito sinteticamente riportate: 

1. prima della presentazione della richiesta di permesso di costruire dovrà essere richiesta ed approvata specifica variante di adeguamento al Programma Unitario del Comparto Polimeri;

2. al fine della realizzazione degli interventi previsti nel progetto in oggetto deve essere richiesto apposito permesso di costruire al Comune di Ravenna;

3. relativamente all’utilizzo di pompe well-point in zone soggette a bonifica e per cui esiste il rischio di diffusione della contaminazione, sono fatte salve le disposizioni per la zona di protezione delle acque sotterranee in ambito costiero di cui all’art. 5.7 delle NTA del PPTA della Provincia di Ravenna, in fase di approvazione; preferibilmente l’allontanamento delle sole acque estratte dovrà avvenire per reimmissione diretta in falda freatica mediante pozzo a dispersione, compatibilmente con la qualità della falda emunta; i flussi provenienti dai well-point eventualmente installati in occasione dei lavori di escavazione e convogliati tramite il sistema fognario dello Stabilimento Multisocietario verso l’impianto centralizzato di depurazione di HERAmbiente dovranno essere comunque programmati secondo i criteri del Regolamento Fognario di Sito ed effettuati con le modalità indicate nell’apposita procedura parte integrante del Regolamento Fognario stesso;

4. per quanto riguarda la valutazione del Piano di Adeguamento dell’impianto Butene-1, nella considerazione che l’impianto di cui trattasi è nuovo, tutti gli interventi tecnologici e gestionali individuati nelle MTD dovranno essere applicati sin dalla prima attivazione; inoltre vi sono alcuni aspetti per i quali si ritiene opportuno fornire le seguenti prescrizioni:

  • dovranno essere attivate tutte le azioni necessarie per l’implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004. In proposito, prima della messa in esercizio dell’impianto il gestore è tenuto a fornire riscontro sullo stato di avanzamento delle attività intraprese per l’estensione anche alla nuova attività produttiva di Butene-1 della certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001 di cui Polimeri Europa risulta già in possesso per lo stabilimento di Ravenna, con riguardo all’attività produttiva esistente di elastomeri (gomme, lattici), monomeri (butadiene), n-butano e composti ossigenati alto-ottanici quali MTBE/ETBE, e che dovranno comunque essere completate entro 1 anno dalla messa in esercizio dell’impianto;
  • dato atto che il nuovo processo produttivo di Butene-1 prevede particolare attenzione ai recuperi energetici all’interno del medesimo processo, dovranno comunque essere valutati ulteriori recuperi energetici, se possibile, con utenze termiche esterne ai limiti di batteria dell’impianto stesso considerate le molteplici interconnessioni del nuovo impianto Butene-1 con diverse realtà produttive coinsediate nello stesso Sito Multisocietario di Ravenna, tra cui altri impianti produttivi gestiti dalla stessa Polimeri Europa.. A tal proposito, entro 3 mesi dalla data del presente provvedimento il gestore è tenuto a presentare alla Provincia di Ravenna uno studio di fattibilità relativamente all’utilizzo del calore posseduto dalla corrente di Raffinato-3 prodotto, ai fini dell’ottimizzazione energetica con particolare riguardo all’integrazione dell’energia termica anche con processi diversi;

5. non essendosi riscontrate difformità evidenti rispetto alla MTD, già in sede di rilascio dell’AIA per l’impianto chimico esistente MTBE/ETBE si è ritenuto non necessaria la predisposizione di un Piano di Adeguamento. Dovrà comunque essere fornita continuità agli interventi, inerenti il contenimento delle emissioni fuggitive, proposti dal gestore quale Piano di Miglioramento delle attuali prestazioni ambientali dell’impianto MTBE/ETBE oggetto di revamping, quali in particolare:

  • sostituzione di valvole e di guarnizioni delle flange contenenti amianto;
  • sostituzione, ove possibile, di alcune valvole delle linee contenenti fluidi cancerogeni (Raffinato 1 e Raffinato 2), con valvole a emissioni zero (del tipo TA-Luft o equivalenti);

6. resta salvo l’obbligo per il gestore di provvedere, insieme con gli altri gestori coinsediati, all’adeguamento alla direttiva DGR 286/05 del sistema di intercettazione e trattamento delle acque di prima pioggia di tutto il Sito Multisocietario secondo il progetto presentato e recentemente realizzato;

7. al fine di perseguire un continuo miglioramento delle performances ambientali dell’insediamento produttivo, dovrà comunque essere mantenuto attivo e aggiornato il Sistema di Gestione Salute, Sicurezza e Ambiente conforme alle norme OHSAS 18001:2007 e UNI EN ISO 14001:2004 di cui dispone Polimeri Europa per lo stabilimento di Ravenna. Dovrà altresì essere garantita continuità al programma di miglioramento della compatibilità ambientale dell’Ambito Produttivo Omogeneo (APO) costituito dall’area chimica e industriale di Ravenna, che il gestore ha intrapreso partecipando ad un accordo volontario con le Pubbliche Amministrazioni orientato alla registrazione EMAS d’Area per le Aziende dell’APO, attuando le azioni definite nel Programma Ambientale dell’APO la cui responsabilità e attuazione è ascrivibile alla stessa Azienda;

8. per quanto riguarda il periodo intercorrente fra la costruzione e la messa in esercizio del nuovo impianto per la produzione di Butene-1, si ritiene necessario che il gestore predisponga, con cadenza semestrale, un documento che renda conto dello Stato Avanzamento Lavori (SAL) da trasmettere alla Provincia di Ravenna e al Servizio Territoriale ARPA competente. Il suddetto documento contenente lo SAL dovrà essere valutato dalla Provincia con il supporto tecnico di ARPA. Ogni variazione significativa delle date previste nel SAL dovrà essere comunicata alla Provincia e all’ARPA. La Provincia si riserva comunque di stabilire per tale periodo prescrizioni in corso d’opera, al fine di minimizzare l’impatto ambientale nella costruzione e avviamento del nuovo impianto;

9. ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, il gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni indicate dal competente CTR in sede di rilascio del NOF (prot. n. 0019852 del 10/12/2009) e di seguito riportate:

  • nella redazione del RdS definitivo per la fase di progetto particolareggiato il gestore deve fornire adeguata risposta alle seguenti richieste:
  • prevedere adeguate misure di protezione della sala controllo di isola 15 almeno secondo i criteri e gli standard costruttivi adottati per la sala di controllo di isola 13;
  • individuare misure di prevenzione/protezione per limitare gli effetti determinati da scenari incidentali che potrebbero coinvolgere la mensa aziendale, il parcheggio esterno e l’ingresso di stabilimento, in particolare per lo scenario di flash-fire da top R2-4 “Circuito colonna di frazionamento leggeri impianto butene 1 - Rilascio sulla linea di 6’’ in mandata pompa P-2312 A/B al fondo accumulatore V-2320”;
  • dimostrare l’adeguatezza della scelta di suddivisione in aree di fuoco in relazione agli effetti degli scenari incidentali;
  • fermo restando quanto individuato nelle proprie linee guida circa la definizione delle cosiddette aree fuoco e delle specifiche apparecchiature da proteggere nei confronti degli effetti termici, dovrà essere verificato quanto segue:
    • le apparecchiature, individuate con i criteri di cui sopra, devono essere protette anche nei confronti degli effetti prodotti dagli scenari incidentali individuati;
    • la predetta verifica deve essere estesa anche alle apparecchiature esistenti interessate dagli effetti derivanti dagli scenari incidentali di nuova definizione;
  • i riferimenti normativi contenuti nelle predette linee guida devono essere aggiornati a quelli vigenti e in particolare per quanto concerne gli aspetti di resistenza al fuoco ai DD.MM. 16/2/2007 e 9/3/2007;
  • per quanto riguarda la compatibilità territoriale dell’intervento proposto risulta che gli scenari incidentali valutati dal gestore nel RdS non determinano aree di danno che si estendono all’esterno dell’insediamento multisoceitario di Ravenna ex Enichem; tale valutazione potrà essere riconsiderata all’atto dell’esame del RdS definitivo per la fase di progetto particolareggiato;

10. all’atto della cessazione delle attività, il sito su cui insistono gli impianti dovrà comunque essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del suolo e del sottosuolo ovvero degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l’esercizio; in ogni caso il gestore dovrà provvedere a:

  • lasciare il sito in sicurezza;
  • svuotare vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque reflue (canalette, fognature) provvedendo ad un corretto recupero ovvero smaltimento del contenuto;
  • rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero ovvero smaltimento degli stessi; prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, il gestore dovrà comunicare alla Provincia di Ravenna un cronoprogramma di dismissione approfondito, relazionando sugli interventi previsti; 

11. il riutilizzo dei terreni provenienti dagli scavi previsti nell’ambito delle opere dovrà avvenire in conformità allo specifico progetto presentato, approvato ai sensi dell’art. 186 del DLgs 152/06 e s.m.i. I tempi per il deposito delle terre da scavo e da riutilizzare nel medesimo Stabilimento Polimeri Europa di Ravenna possono essere quelli della realizzazione del progetto oggetto della presente VIA, purché in ogni caso non superino i 3 anni;

12. in termini di condizioni generali per l’esercizio, gli impianti dovranno essere eserciti secondo tutte le procedure di carattere gestionale previste dal Sistema di Gestione Salute, Sicurezza e Ambiente conforme alla norme OHSAS 18001:2007 e UNI EN ISO 14001:2004 che Polimeri Europa dispone per le attività produttive esistenti nello stabilimento di Ravenna e da estendere anche alla nuova attività produttiva di Butene-1;

13. sono necessari adeguati interventi di manutenzione degli impianti comprese le strutture/apparecchiature responsabili di emissioni in atmosfera fuggitive ed emissioni sonore;

14. in merito agli opportuni requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti in fase di esercizio, secondo quanto riportato nel Piano di Monitoraggio (PdM) di ciascun impianto che sono parte integrante delle rispettive AIA, si dovrà provvedere a verifiche periodiche come ivi indicato nel rispetto delle seguenti prescrizioni di carattere generale:

- il gestore dovrà attuare il PdM rispettando frequenza, tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare;

- il gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al PdM, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione e alla loro riparazione nel più breve tempo possibile;

- ARPA effettuerà i controlli programmati all’impianto rispettando quanto previsto nel Piano di Controllo parte integrante dell’AIA (Allegato G);

- ARPA può effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del gestore;

la documentazione presentata costituente il PdM degli impianti è vincolante al fine della presentazione dei dati relativi alle attività individuate per le singole matrici monitorate; qualsiasi variazione in relazione alle metodiche analitiche, strumentazione, modalità di rilevazione, ecc. dovranno essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Ravenna e ad ARPA: tale comunicazione costituisce modifica del Piano di Monitoraggio; tutte le verifiche analitiche e gestionali svolte in difformità a quanto previsto dall’AIA verranno considerate non accettabili e dovranno essere ripresentate nel rispetto di quanto sopra indicato;

15. come previsto dalla norma IPPC, dovrà essere redatta annualmente unarelazione descrittiva del monitoraggio effettuato ai sensi di quanto riportato nel Piano di Monitoraggio, contenente la verifica di conformità rispetto ai limiti puntuali e alle prescrizioni contenute nelle AIA; ciascun Report Annuale dovrà essere inviato entro il 30 aprile di ogni anno (per il nuovo impianto Butene-1, a partire dalla messa in esercizio dell’impianto stesso) alla Provincia di Ravenna, al Servizio territoriale ARPA di Ravenna e al Comune di Ravenna. Una volta disponibili saranno forniti al gestore i modelli standard per il reporting dei dati. Fino a quel tempo i dati del monitoraggio vengono forniti sulla base di formati standard eventualmente già in uso ovvero su modelli predisposti dal gestore stesso;

16. ai fini del rispetto delle condizioni fissate nelle AIA, il gestore è tenuto ad integrare il proprio Piano di Monitoraggio con il Piano di Controllo stabilito dall’Autorità di Controllo (ARPA) che per ciascun impianto/complesso produttivo prevede, con spese a carico del proponente, una verifica ispettiva con periodicità triennale per il controllo di quanto previsto dal Piano di Monitoraggio aziendale e dell’avvenuta applicazione del Piano di adeguamento/miglioramento degli impianti;

17. per quanto attiene il sistematico monitoraggio dei processi produttivi, si prende atto delle registrazioni con frequenza mensile previste nei Piani di Monitoraggio aziendale dei dati relativi ai consumi di materie prime e di servizio/ausiliarie e alle quantità ottenute di prodotti finiti; con la medesima frequenza, il gestore provvede alla registrazione dei sottoprodotti e intermedi ottenuti.Tutte le registrazioni e i consuntivi annuali devono essere resi disponibili alle autorità di controllo e dovranno essere riportate nel Report annuale. Il gestore è altresì tenuto ad integrare il proprio Piano di Monitoraggio con il Piano di Controllo stabilito dall’Autorità di Controllo (ARPA) che prevede, con spese a carico del proponente, una verifica ispettiva con periodicità triennale per il controllo dei dati relativi al consumo di risorse, materie prime, intermedi e prodotti così come definiti dal Piano di Monitoraggio degli impianti;

18. per quanto riguarda le emissioni in atmosfera relativamente alla fase di esercizio, il gestore è tenuto a rispettare i valori limite di emissione e le prescrizioni di seguito indicate, anche in termini di monitoraggio e controllo:

a. in condizione di “normale funzionamento” così come definito nella Parte V del DLgs 152/06 e s.m.i., per il punto di emissione E1 presente nel complesso impiantistico esistente MTBE/ETBE e n-Butano i limiti da rispettare sono i seguenti:

Punto di emissione E1 - Cappa di laboratorio (filtro a carboni attivi)

Portata massima [Nm3/h] 1.200

Altezza minima [m] (altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico) 10

Durata [h/d] 8

Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm3]

1,3-Butadiene 5

il limite indicato per il parametro 1,3-Butabiene è da considerarsi come valore medio orario;

sul punto di emissione E1 deve essere installato un sistema di contenimento mediante adsorbimento, costituito da un filtro a carboni attivi;

b. per la verifica del rispetto dei limiti di emissione indicati, dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall’UNI così come modificati con decreto del 25/8/00 ed integrati da norme tecniche di successiva emanazione;

c. per l’effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nella norma UNI 10169;

d. la data, l’orario, il risultato delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su un apposito registro con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPA di Ravenna e firmato dal responsabile dell’impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti;

e. a sostituzione del filtro a carboni attivi installato sul punto di emissione E1 – Cappa di laboratorio dovrà essere effettuata almeno 2 volte l’anno. Le sostituzioni di tale filtro a carboni attivi dovranno essere annotate sullo stesso registro di cui al precedente punto;

f. gli sfiati di bonifica e di emergenza provenienti dai 4 serbatoi di processo facenti parte del complesso impiantistico esistente MTBE/ETBE e n-Butano presso l’Isola 13 e contenenti Raffinato-1 (V-6A, V-6B, V-6C, V-6D), così come tutti gli sfiati gassosi di esercizio e in condizioni operative non ordinarie (bonifiche delle apparecchiature nonché attivazione/riattivazione e riduzione del catalizzatore di idrogenazione selettiva) nonché di emergenza provenienti dal nuovo impianto Butene-1, sono inviati, attraverso i preposti collettori, a termodistruzione presso il sistema Rete Torce - Forno FIS di cui dispone lo Stabilimento Multisocietario di Ravenna e per cui è fatto salvo il rispetto di quanto di seguito indicato;

g. per le restanti emissioni e sfiati provenienti dai serbatoi di processo facenti parte del complesso impiantistico esistente MTBE/ETBE e n-Butano presso l’Isola 13 e di seguito elencati non si indicano limiti specifici, ma si prende atto delle caratteristiche dell’emissione in atmosfera e/o della tecnologia di abbattimento installata:

  • serbatoio S7 di alimentazione metanolo/etanolo (polmonazione con azoto, tetto galleggiante interno);
  • serbatoio S-1A di raccolta MTBE/ETBE prodotto fuori specifica (slop) oppure, in alternativa a S7, di alimentazione metanolo/etanolo (polmonazione con azoto, tetto galleggiante interno);

h. lo Stabilimento Multisocietario di Ravenna è dotato di una Rete Torce e di un Forno Incenerimento Sfiati (FIS) per la termodistruzione di una serie di sfiati gassosi non clorurati continui e discontinui (occasionali ovvero di emergenza). I due sistemi (Rete Torce e Forno FIS) sono complementari e integrati garantendo, la Rete Torce, la termodistruzione anche degli sfiati destinati, di norma, al FIS in caso di fermata o blocco di quest’ultimo; la Rete Torce è gestita dalla Società consortile Ravenna Servizi Industriali (R.S.I.), mentre il Forno FIS è gestito dalla HERAmbiente; in merito alla gestione dei flussi degli sfiati gassosi non clorurati verso tali sistemi centralizzati di combustione, si evidenzia che, restando in capo a RSI e HERAmbiente la responsabilità della gestione del sistema Rete Torce - Forno FIS nel suo complesso e delle emissioni in atmosfera che ne derivano, i gestori coinsediati collegati al sistema ed in particolare Polimeri Europa sono, in ogni caso, responsabili, per i flussi di loro competenza destinati alla termodistruzione, di garantire il rispetto di quanto segue:

  • le condizioni e le caratteristiche;
  • la modalità di gestione prevista nella procedura di gestione del sistema torce di Sito e nella procedura di gestione dei flussi verso il FIS per cui sono adottati specifici regolamenti interni;

i. per il punto di emissione E1 presente nel complesso impiantistico esistente MTBE/ETBE e n-Butano il gestore dovrà effettuare un autocontrollo annuale per tutti i parametri autorizzati, durante il funzionamento della cappa di laboratorio. Per la verifica dei parametri portata, velocità, temperatura si fa riferimento alla norma UNI 10169. Per la verifica del parametro 1,3 butadiene si fa riferimento alle norme UNI 13649 e UNI 10973; relativamente alle modalità operative, per la verifica dei limiti dovranno essere utilizzati dei format specifici di ritorno delle informazioni, oltre ai risultati degli autocontrolli; in particolare vanno rese le seguenti informazioni previste ed indicate dal Rapporto ISTISAN 91/41, punto 7 ovvero:

  • ditta, impianto, fase di processo, condizioni di marcia e caratteristiche dell’emissione;
  • data del controllo;
  • area della sezione di campionamento, temperatura, umidità e velocità dell’effluente;
  • portata volumetrica e percentuale di ossigeno;
  • metodo di campionamento ed analisi, durata del campionamento;
  • risultati della misura: sostanza determinata, concentrazione e unità di misura;
  • condizioni di normalizzazione dei risultati della misura;

tali informazioni possono essere anche riportate in documenti quali verbali di prelievo, schede di misura e campionamento alle emissioni, ecc. che vengono allegati ai rapporti di prova o ai rapporti tecnici; i risultati dei controlli e la relativa relazione tecnica, previsti dal Piano di autocontrollo, devono essere tenuti a disposizione degli enti di controllo; tale relazione tecnica dovrà contenere le valutazioni in merito al rispetto o meno dei valori limite autorizzati;

j. ai fini della verifica di conformità e rispetto dei limiti, per ogni misura di inquinante e/o parametro di riferimento effettuata alle emissioni in atmosfera sia in maniera continua che periodica, deve essere reso noto dal laboratorio/sistema di misura l’incertezza della misura con un coefficiente di copertura almeno pari a 2 volte la deviazione standard (P95%) del metodo utilizzato; per la verifica delle caratteristiche delle emissioni autorizzate possono essere utilizzati:

a. metodi UNI/Unichim/UNI EN

b. metodi normati

c. metodi ufficiali (nazionali o internazionali) o pubblicati su autorevoli riviste scientifiche;

i metodi utilizzati alternativi e/o complementari ai metodi ufficiali devono avere un limite di rilevabilità complessivo che non ecceda il 10% del valore limite stabilito. In casi particolari l’utilizzo di metodi con prestazioni superiori al 10% del limite deve essere preventivamente concordato con la Provincia ed ARPA.

Qualora non fosse indicata l’incertezza della misura eseguita si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura per il confronto con il limite stabilito; i rapporti di prova relativi agli autocontrolli devono riportare, insieme al valore del parametro analitico, il metodo utilizzato e la relativa incertezza estesa (P95%) conformi, devono riportare altre all’esito analitico, anche le condizioni di assetto dell’impianto durante l’esecuzione del rilievo, se pertinenti; per quanto concerne i metodi presentati dal laboratorio di riferimento nel Piano di Monitoraggio, si ribadisce che al momento della presentazione dei rapporti di prova, relativi a quanto previsto nel Piano stesso, dovrà essere data evidenza dell’incertezza estesa associata al dato analitico; si rammenta altresì che l’incertezza estesa deve essere compatibile con i coefficienti di variazione (Cv) di ripetibilità indicati nei Metodi ufficiali;

k. riguardo all’accessibilità dei punti di prelievo e loro caratteristiche, i camini in cui si devono eseguire i controlli manuali e/o automatici devono essere dotati di prese di misura posizionate in accordo a quanto specificato nei metodi di riferimento e dimensionate in accordo a quanto indicato dall’ARPA; per quanto riguarda l’accessibilità, per l’esecuzione dei controlli alle emissioni autorizzate, l’azienda è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (DLgs 81/08 e s.m.i.); per quanto riguarda i lavori da eseguire per svolgere i controlli alle emissioni in atmosfera, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l’accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, tali compiti possono essere verificati e prescritti da ARPA, che ne può fissare i termini temporali per la loro realizzazione; nel caso tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno considerate non campionabili;

l. per ciascun impianto, il gestore dovrà procedere nella valutazione delle emissioni fuggitive sulla base delle risultanze delle misure effettuate; tale quantificazione dovrà essere presentata nel Report annuale (SAL annuale); il monitoraggio riguarderà tutte le sostanze organiche volatili e dovrà essere eseguito secondo le modalità ed i criteri riportati nella norma UNI EN 15446;

m. per ciascun impianto dovrà essere implementato un Programma LDAR di manutenzione periodica finalizzato all’individuazione delle perdite e alle relative riparazioni al fine monitorare e limitare/ridurre le emissioni fuggitive. Tale piano deve prevedere controlli successivi periodici al fine di verificare l’efficacia degli interventi eseguiti;

n. il gestore è altresì tenuto ad integrare il proprio Piano di Monitoraggio con il Piano di Controllo stabilito dall’Autorità di Controllo (ARPA) che prevede, con spese a carico del proponente, una verifica ispettiva con periodicità triennale per il controllo del registro degli autocontrolli delle emissioni in atmosfera autorizzate, con eventuale campionamento;

19. in caso di emissioni in atmosfera accidentali non prevedibili dovrà essere data comunicazione a mezzo fax nel più breve tempo possibile alla Provincia di Ravenna e all’ARPA secondo quanto stabilito dal Protocollo operativo relativo al sistema di allertamento e informazione in caso di eventi anomali sottoscritto dalle aziende dell’Area Chimica ed Industriale di Ravenna in data 19/09/2005 e sue successive modifiche e integrazioni;

20. per quanto riguarda gli scarichi idrici relativamente alla fase di esercizio, il gestore è tenuto a rispettare i valori limite di emissione e le prescrizioni di seguito indicate, anche in termini di monitoraggio e controllo:

a. per lo scarico di acque reflue industriali organiche contenenti “sostanze pericolose” nel punto di consegna OC12, tramite tubazione diretta, all’impianto centralizzato di trattamento (linea TAPO) della Società HERAmbiente il gestore è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- lo scarico delle acque reflue industriali organiche della Società Polimeri Europa SpA - Unità Produttiva Ecofuel (unitamente a flussi esigui ovvero occasionali di acque reflue industriali organiche derivanti all’interno della stessa Isola 13 dalla sezione di idrogenazione selettiva del nuovo impianto chimico per la produzione di Butene-1 della medesima Società Polimeri Europa) - al punto di consegna OC12 ai limiti di batteria verso l’impianto centralizzato di trattamento della Società HERAmbiente SpA è costituito da un flusso indifferenziato di acque di processo organiche contenenti “sostanze pericolose” in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità; nello stesso sistema fognario che convoglia le acque industriali di processo possono altresì essere convogliati flussi occasionali, ma comunque programmati secondo i criteri del Regolamento Fognario di Sito, provenienti dai cosiddetti well-point installati in aree di pertinenza del complesso impiantistico MTBE/ETBE e n-Butano presso l’Isola 13, all’interno dello Stabilimento Multisocietario in occasione di lavori di escavazione e/o bonifiche suoli; il flusso di acque reflue industriali organiche a valle del pozzetto OC12 confluisce a sua volta in una linea fognaria (linea 1) a cui conferiscono anche altri impianti gestiti dallo stesso gestore nello Stabilimento Multisocietario; nella Linea 1, di proprietà della società Polimeri Europa, confluiscono altresì le acque processo organiche scaricate dai separatori delle due torce, poste nelle Isole 19 e 25, di proprietà RSI; il punto di consegna di acque reflue industriali organiche, verso l’impianto centralizzato di trattamento della Società HERAmbiente SpA, è identificato nel pozzetto OC12, come indicato nello schema riportato in Allegato E1 all’AIA per l’impianto MTBE/ETBE;

- lo scarico nel punto di consegna sopracitato è qualificato come “scarico parziale” di sostanze pericolose ai sensi dell’art. 108 del DLgs 152/06 e della DGR 1053/03;

- l’elenco delle “sostanze pericolose” presenti in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento è indicato nella tabella seguente, con i relativi limiti di rilevabilità da assumere:

Sostanza pericolosa

Limite di rilevabilità [mg/l]

Arsenico

0,001

Cadmio

0,0005

Cromo totale

0,001

Cromo esavalente

0,1

Mercurio

0,0001

Nichel

0,001

Piombo

0,0005

Rame

0,001

Selenio

0,001

Zinco

0,001

Fenoli

0,001

Solventi organici aromatici

0,001

Solventi organici azotati

0,05

Solventi clorurati

0,001

Idrocarburi totali

0,05

Xileni

0,001

sono altresì regolamentati i seguenti parametri specifici, individuati in sede di omologa: MTBE, metanolo, ETBE, etanolo.

Qualora dagli esiti dei programmi di autocontrollo e monitoraggio, ovvero dai controlli di ARPA, emerga la presenza di altre sostanze pericolose ovvero alcune non siano più rilevate, si dovrà provvedere all’aggiornamento della tabella di cui sopra, fermo restando quanto previsto di seguito relativamente ai limiti massimi ammissibili;

- lo scarico delle acque reflue industriali organiche contenenti sostanze pericolose, nel punto ufficiale di prelevamento denominato OC12, dovrà rispettare i valori limite di emissione per le sostanze pericolose e per i parametri specifici previsti nell’omologa di accettazione del flusso stabilita da Polimeri Europa con HERAmbiente secondo le modalità indicate nel Regolamento Fognario di Sito; poiché si tratta di scarico discontinuo, ai fini della verifica del rispetto dei limiti indicati le determinazioni analitiche sono, di norma, riferite ad un campione medio prelevato tramite campionatore automatico con le modalità indicate nell’Allegato F1 all’AIA per l’impianto MTBE/ETBE;

- l’omologa con i limiti massimi di accettazione delle acque reflue industriali organiche è parte integrante dell’AIA, esclusivamente per i valori limite delle sostanze pericolose e dei parametri specifici di cui sopra e viene allegata (Allegato E5 dell’AIA per l’impianto MTBE/ETBE).

In caso di modifiche, la nuova scheda di omologa dovrà essere trasmessa alla Provincia di Ravenna e al Servizio Territoriale ARPA competente;

- qualora dagli esiti degli autocontrolli analitici sia accertata la costante presenza in concentrazioni elevate, anche se dentro i limiti di omologa, di sostanze pericolose e/o di parametri specifici, si fa riserva di modificare i limiti massimi di accettabilità indicati, anche in relazione alla capacità di abbattimento degli stessi all’impianto TAPO;

- sul punto di prelievo OC12 è installato un campionatore automatico, oltre ad un misuratore di portata; la misura di portata viene effettuata, tramite misuratore continuo, anche all’interno dei limiti di batteria della Società HERAmbiente, sulla linea 1. Sempre all’interno dei limiti di batteria della linea di trattamento TAPO sulla stessa linea 1, la Società HERAmbiente provvede, tramite campionatore automatico, al controllo delle sostanze pericolose;

- il punto di prelievo OC12 ai fini del controllo della qualità dello scarico è indicato nella planimetria della rete fognaria denominata “Mappa guida nel campionamento degli scarichi liquidi di Sito (fogne di processo) - Disegno RSI N. RA-GB-1121-E-06000-A rev. 3 del 26/10/2009” allegata al Regolamento Fognario di Sito. Tale planimetria, che costituisce parte integrante dell’AIA per l’impianto MTBE/ETBE, va resa disponibile agli agenti accertatori in caso di eventuale controllo;

b. per lo scarico di acque reflue industriali inorganiche contenenti “sostanze pericolose”, tramite tubazione diretta, all’impianto centralizzato di trattamento (linea TAPI) della Società HERAmbiente si applicano integralmente le condizioni e prescrizioni stabilite nell’autorizzazione settoriale cointestata a tutte le società coinsediate nello Stabilimento Multisocietario, rilasciata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo n. 161 del 26/01/2010 e compresa nelle AIA, che vengono di seguito specificate:

- lo scarico delle acque reflue industriali inorganiche al punto di consegna ai limiti di batteria dell’impianto centralizzato di trattamento della Società HERAmbiente SpA è costituito da un flusso indifferenziato di acque di processo inorganiche unite ad acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento, contenenti “sostanze pericolose” in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità, convogliato tramite un sistema fognario unitario (linea 4) a cui tutte le Società Coinsediate nello Stabilimento Multisocietario di Ravenna (Acomon Srl - Borregaard Italia SpA – Carburanti del Candiano SpA - Cementerie Aldo Barbetti SpA - Cray Valley Italia Srl - Endura SpA – Eni SpA Divisione Refining & Marketing – Enipower SpA – Vinyls Italia SpA – Polimeri Europa SpA – Ravenna Servizi Industriali S.C.p.A. - Rivoira SpA – Syndial SpA – Vinavil SpA – Yara Italia SpA) consegnano gli scarichi da trattare in diversi punti della rete, assumendo la responsabilità condivisa della qualità dei reflui vettoriati nel punto finale del sistema fognario al punto di consegna ad HERAmbiente.

Nello stesso sistema fognario possono eventualmente essere convogliati flussi occasionali, ma comunque programmati secondo i criteri del Regolamento Fognario di Sito, provenienti dai cosiddetti well-point installati nel sito multisocietario in occasione di lavori di escavazione;

- il punto di consegna del flusso indifferenziato di acque reflue industriali inorganiche, ai limiti di batteria dell’impianto centralizzato di trattamento della Società HERAmbiente SpA, è identificato nella vasca di raccolta denominata S5, come indicato nello schema riportato in Allegato E1 alle AIA.

Sulla rete fognaria unitaria (linea 4) sono stati altresì individuati singoli pozzetti di consegna da parte delle Società Coinsediate in corrispondenza dei limiti di batteria di ciascun gestore (rappresentati dal pozzetto ECO_01 presso l’Isola 13 e dal pozzetto PE_02 presso l’Isola 15, per quanto di interesse per gli interventi in progetto); tali pozzetti sono riportati nell’apposita planimetria di seguito indicata che è allegata al Regolamento Fognario di Sito;

- lo scarico nel punto di consegna S5 è qualificato come “scarico parziale” di sostanze pericolose ai sensi dell’art. 108 del DLgs 152/06 e della DGR.1053/03;

- l’elenco delle “sostanze pericolose” presenti nel flusso indifferenziato (vasca S5) in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento è indicato nella tabella 2 seguente, con i relativi limiti di rilevabilità da assumere.

Sostanza pericolosa

Limite rilevabilità [mg/l]

Arsenico

0,001

Cadmio

0,0005

Cromo totale

0,001

Piombo

0,0005

Rame

0,001

Selenio

0,001

Zinco

0,001

Nichel

0,001

Fenoli

0,001

Solventi organici aromatici

0,001

Idrocarburi totali

0,05

1,2-Dicloroetano

0,001

1,1-Dicloroetano

0,001

Cloroformio (Triclorometano)

0,0001

IPA

0,00001

Cloroetene

0,001

qualora dagli esiti dei programmi di autocontrollo e monitoraggio, ovvero dai controlli di ARPA, emerga la presenza di altre sostanze pericolose ovvero alcune non siano più rilevate, si dovrà provvedere all’aggiornamento della tabella di cui sopra, fermo restando quanto previsto di seguito relativamente ai limiti massimi ammissibili;

- lo scarico del flusso cointestato di acque reflue industriali inorganiche unite ad acque meteoriche di dilavamento e acque reflue domestiche, nel punto ufficiale di prelevamento P22 (vasca S5), dovrà essere conforme ai valori limite di emissione indicati nella Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del DLgs 152/06 (scarico in acque superficiali), incluse le sostanze pericolose e i parametri specifici presenti in concentrazione superiore ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento indicati nella tabella 2 di cui al precedente punto, con l’esclusione dei parametri Solidi Sospesi Totali, pH e Zinco. A tale riguardo lo scarico dovrà rispettare i valori limite di emissione indicati nell’omologa di accettazione del flusso cointestato stabilita da HERAmbiente; ai fini del rispetto dei limiti sopracitati nel punto di scarico cointestato (vasca S5), i singoli gestori dovranno garantire, nei pozzetti di consegna alla rete unitaria in corrispondenza dei limiti di batteria, il rispetto dei valori massimi per le sostanze pericolose indicati nelle rispettive omologhe effettuate secondo le modalità indicate nel Regolamento Fognario di Sito; le omologa con i limiti massimi di accettazione delle acque di processo inorganiche degli impianti Polimeri Europa in oggetto sono parte integrante delle AIA, esclusivamente per i valori limite delle sostanze pericolose e vengono allegate; in caso di modifiche, la nuova scheda di omologa deve essere trasmessa alla Provincia di Ravenna e al Servizio Territoriale ARPA competente; nei singoli pozzetti di consegna individuati ai limiti di batteria di ogni gestore coinsediato si procede all’eventuale prelievo di campioni contestualmente al prelievo nel punto P22 ovvero ai fini della rintracciabilità delle sostanze presenti nella vasca S5; ai fini della verifica del rispetto dei limiti indicati, le determinazioni analitiche sono, di norma, riferite ad un campione medio prelevato nell’arco di 3 ore secondo le modalità di seguito indicate;

- per le sostanze pericolose, in caso di sostanze non contenute nella Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del DLgs 152/06, si assumono i valori limite relativi alle classi e/o famiglie di composti a cui tali sostanze sono riconducibili per similitudine e, in ogni caso, i limiti massimi di accettabilità indicati per tale flusso nell’omologa contenuta nel Regolamento Fognario di Sito. L’omologa di accettazione del flusso unitario di acque di processo inorganiche delle Società Coinsediate nel punto di consegna vasca S5, sottoscritta dagli interessati, è parte integrante delle AIA e viene allegata. In caso di modifiche, la nuova scheda di omologa dovrà essere trasmessa alla Provincia di Ravenna e al Servizio Territoriale ARPA competente;

- per i singoli pozzetti di consegna delle acque inorganiche sulla rete unitaria in cui, in sede di omologa, sia stata riscontrata la presenza di azoto ammoniacale in occasione degli autocontrolli programmati trimestrali previsti dal “Piano di Controllo del sistema delle reti fognarie delle acque reflue industriali e meteoriche dell’insediamento multisocietario di Ravenna” allegato al Regolamento Fognario di Sito dovrà essere in ogni caso determinato l’azoto ammoniacale quale parametro significativo per l’utente interessato. In caso di costante rilievo della presenza di azoto ammoniacale superiore al valore limite indicato per lo scarico in acque superficiali nella Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del DLgs 152/06 dovranno essere assunti provvedimenti per ridurre la presenza di tale sostanza ovvero il flusso dovrà essere deviato sulla fognatura delle acque di processo organiche (linea TAPO);

- i singoli flussi delle acque inorganiche sulla rete unitaria in cui sono convogliate acque reflue domestiche devono essere dotati di sistema di pretrattamento appropriato (es. fossa Imhoff).

Tali sistemi di pretrattamento dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di manutenzione di cui dovrà essere tenuta registrazione.

Sui singoli pozzetti di consegna delle acque inorganiche in cui siano convogliati flussi di acque reflue domestiche il Piano di Controllo deve prevedere la determinazione delle sostanze azotate in tutti i casi (controlli semestrali, trimestrali e mensili);

- eventuali variazioni e/o integrazioni del Piano di Controllo previsto dal Regolamento Fognario di Sito che si determinassero a seguito del recepimento delle prescrizioni sopraindicate dovranno essere gestite secondo quanto previsto per le revisioni/modifiche a cui è periodicamente sottoposto il Regolamento Fognario stesso;

- sul punto di prelievo P22 sulla vasca S5 è installato un campionatore automatico gestito dalla Società consortile RSI, mentre la misura di portata viene effettuata, tramite misuratore continuo, all’interno dei limiti di batteria della Società HERAmbiente, sull’ingresso alla linea TAPI. Sempre all’interno dei limiti di batteria della linea di trattamento TAPI della Società HERAmbiente provvede, tramite campionatore, al controllo delle sostanze pericolose;

- i punti di prelievo ECO_01 e PE_02, ai fini del controllo della qualità degli scarichi delle acque reflue inorganiche provenienti dagli impianti in esame, sono indicati nella planimetria della rete fognaria denominata “Identificazione scarichi liquidi di Sito (fogna acqua inorganica) - Disegno RSI N. RA-GB-1121-E-06014-A rev. 2 del 29/12/2010” allegata al Regolamento Fognario di Sito; tale planimetria, che costituisce parte integrante delle AIA, va resa disponibile agli agenti accertatori in caso di eventuale controllo;

- viene altresì assunta la planimetria RA-GB-1121-E-06013 con l’indicazione delle fosse biologiche di trattamento delle acque reflue domestiche;

- per quanto non disposto con la presente autorizzazione è, in ogni caso, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Fognario di Sito. Si fa riserva di aggiornare e/o modificare le prescrizioni impartite sulla base di eventuali direttive applicative del DLgs 152/06 in materia di scarichi di sostanze pericolose;

- relativamente alla compresenza di acque reflue industriali e di acque reflue meteoriche e dilavamento nella fognatura unitaria che recapita nel punto di consegna vasca S5, viene assunto il progetto definitivo presentato in applicazione della DGR 286/05 per la intercettazione e il trattamento delle acque di prima pioggia. Il progetto definitivo è articolato in 2 stralci fra loro complementari di competenza, rispettivamente, di Yara Italia per le aree di propria pertinenza e di RSI per le restanti aree del sito multisocietario di competenza di tutte le altre società coinsediate e cointestate nell’autorizzazione.

Tutti gli interventi per la regimazione e il trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia risultano recentemente completati.

A seguito della messa a regime dell’intero sistema di intercettazione e trattamento delle acque di prima pioggia di tutto il Sito Multisocietario, dovranno essere effettuate specifiche campagne di campionamenti e analisi per la caratterizzazione dei flussi di scarico nella rete unitaria (linea 4) interessati dai lavori, al fine di valutare gli effetti degli interventi realizzati sul punto di scarico finale del flusso indifferenziato cointestato nella vasca S5.

Gli esiti delle indagini dovranno essere trasmessi alla Provincia di Ravenna e all’ARPA, anche ai fini dell’eventuale aggiornamento dell’autorizzazione;

c. le condizioni definite con il “Regolamento di gestione del sistema delle reti fognarie delle acque reflue industriali e meteoriche dell’insediamento multisocietario di Ravenna convogliate agli impianti della Società Ecologia Ambiente (ora HERAmbiente S.p.A.)” con i relativi allegati, sottoscritto da tutte le Società interessate, vengono acquisite come parte integrante delle AIA.

Copia originale del Regolamento Fognario vigente è depositata presso la Provincia di Ravenna e il Servizio territoriale ARPA di Ravenna.

Tale Regolamento Fognario viene periodicamente sottoposto a revisioni e/o modifiche che devono essere comunicate alla Provincia di Ravenna e al Servizio ARPA sopraccitato;

d. devono essere assicurati gli autocontrolli previsti dal “Piano di Controllo del sistema delle reti fognarie delle acque reflue industriali e meteoriche dell’insediamento multisocietario di Ravenna” contenuti nel Regolamento Fognario di Sito, ricompresi nei Piani di Monitoraggio degli impianti che costituiscono parte integrante delle AIA. In particolare, per le acque reflue organiche, si dovrà procedere alle verifiche previste sui campioni di acque reflue prelevate nel pozzetto OC12 (punto di consegna ai limiti di batteria del complesso impiantistico di proprietà della Società Ecofuel e ora gestito dalla Società Polimeri Europa) e nella vasca S9 - OPE19 (punto di consegna finale del flusso delle acque di processo organiche Polimeri Europa - Linea 1) secondo i criteri, le modalità e le frequenze previste nell’Allegato 8 al Regolamento Fognario stesso; per le acque reflue inorganiche, si dovrà altresì procedere alle verifiche previste sui campioni di acque reflue prelevate nel punto di consegna finale (vasca S5) del flusso indifferenziato cointestato delle Società Coinsediate (linea 4) e nei singoli pozzetti di consegna sulla rete unitaria (linea 4) secondo i criteri, le modalità e le frequenze previste nell’Allegato 8 al Regolamento Fognario stesso. I pozzetti di consegna per cui non sono programmati autocontrolli ma si procede a verifica “se del caso” sono quelli in cui sono, di norma, convogliate esclusivamente acque meteoriche ovvero flussi occasionali non programmabili;

e. i punti ufficiali di prelievo ai fini del controllo degli scarichi vanno mantenuti costantemente accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza. Su di essi va garantita una periodica attività di manutenzione e sorveglianza per mantenere una costante efficienza del sistema. Il campionamento ufficiale sul punto OC12 viene effettuato mediante prelievo di un campione medio tramite campionatore automatico con le modalità indicate nell’Allegato F1 all’AIA per l’impianto MTBE/ETBE. Il campionamento ufficiale sul punto P22 (vasca S5) ed eventualmente nei singoli pozzetti di consegna ai limiti di batteria di ciascun gestore coinsediato, viene effettuato tramite un prelievo di un campione medio nell’arco di 3 ore. Le determinazioni analitiche dei parametri (compresi i metalli pesanti) sono effettuate, di norma, sul campione tal quale, ad eccezione di Ferro, Manganese, Alluminio e Boro per cui la determinazione viene effettuata sul campione dopo sedimentazione di 2 ore, considerate le rese di abbattimento determinate su tali sostanze dal processo di sedimentazione dei Solidi Sospesi nella linea TAPI. Il prelievo nel punto ufficiale P22 da parte degli organi di controllo viene effettuato alla presenza di personale della Società RSI in rappresentanza delle Società coinsediate a cui è cointestata l’autorizzazione;

f. ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità degli scarichi va comunicata alla Provincia di Ravenna e al Servizio Territoriale ARPA competente;

g. nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modificano provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, ne va data immediata comunicazione alla Provincia di Ravenna e al Servizio Territoriale ARPA competente; nel Regolamento Fognario di Sito sono definite le procedure con cui vengono gestite le verifiche periodiche sui limiti stabiliti nelle omologhe e le eventuali relative non conformità Nello stesso Regolamento sono altresì codificati i diversi casi riconducibili ad anomalie e/o emergenze che possono determinare impatti sullo scarico finale del depuratore centralizzato. Per tali evenienze, che devono essere comunicate, vengono definiti i criteri e le procedure di intervento;

h. ai fini della verifica di conformità e rispetto dei limiti, per ogni misura di inquinante e/o parametro di riferimento effettuata allo scarico, sia in maniera continua che periodica, deve essere reso noto dal laboratorio/sistema di misura l’incertezza della misura con un coefficiente di copertura almeno pari a 2 volte la deviazione standard (P95%) del metodo utilizzato; per la verifica delle caratteristiche degli scarichi autorizzati possono essere utilizzati:

1. metodi normati quali:

  • Metodiche previste nel decreto 31 gennaio 2005 “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell’allegato I del Decreto legislativo 59/05
  • Manuale n. 29/2003 APAT/IRSA-CNR

2. metodi normati emessi da Enti di normazione:

  • UNI/Unichim/UNI EN
  • ISO
  • ISS (Istituto Superiore Sanità)
  • Standard Methods for the examination of water and wastewater (APHA-AWWA-WPCF);

i metodi utilizzati alternativi e/o complementari ai metodi ufficiali devono avere un limite di rilevabilità complessivo che non ecceda il 10% del valore limite stabilito. I casi particolari con l’utilizzo di metodi con prestazioni superiori al 10% del limite devono essere preventivamente concordati con la Provincia e ARPA.

Qualora non fosse indicata l’incertezza della misura eseguita si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura per il confronto con il limite stabilito.

I rapporti di prova relativi agli autocontrolli devono riportare insieme al valore del parametro analitico il metodo utilizzato e la relativa incertezza (P95%) conformi devono riportare oltre all’esito analitico anche le condizioni di assetto dell’impianto durante l’esecuzione del rilievo se pertinenti.

i. riguardo all’accessibilità dei punti di prelievo e loro caratteristiche, in particolare si prescrive:

- il punto di prelievo dovrà essere posizionato e manutentato in modo da garantire l’accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del DLgs 81/08. Inoltre l’azienda dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l’apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d’ispezione onde consentire il prelievo dei reflui;

- il pozzetto di campionamento, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo ecc, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui e la loro depurazione;

21. in termini di protezione di suolo/sottosuolo e acque superficiali in fase di esercizio, le sostanze pericolose (comprese quelle a matrice oleosa), detenute in contenitori fissi ovvero movibili, devono essere stoccate in idonee aree segregate, al fine di assicurare il confinamento di eventuali perdite, nel caso di eventi accidentali, e un loro corretto smaltimento, evitando contaminazioni del suolo o del sottosuolo e il fluire di possibili sostanze inquinanti nella rete fognaria di stabilimento, il cui recapito risulta essere l’impianto di depurazione centralizzato della società HERAmbiente e il cui scarico finale è destinato al Canale Candiano;

22. relativamente ai consumi idrici ed energetici nella fase di esercizio, il gestore, attraverso gli strumenti gestionali in suo possesso, deve utilizzare in modo ottimale la risorsa idrica e l’energia, con particolare riguardo alle MTD. Per ciascun impianto, il gestore è tenuto ad effettuare gli autocontrolli, con frequenza mensile, dei propri prelievi idrici e consumi energetici secondo quanto stabilito nel Piano di Monitoraggio dell’AIA: questo tipo di dati relativi ai consumi idrici ed energetici saranno inseriti nel Report annuale come indicato nell’Allegato F- Piano di Monitoraggio dell’impianto, parte integrante dell’AIA;

23. ai fini del controllo degli impatti sulla matrice acqua, in termini sia di prelievi che di scarichi idrici, e delle relative condizioni fissate nelle AIA, il gestore è altresì tenuto ad integrare il proprio Piano di Monitoraggio con il Piano di Controllo stabilito dall’Autorità di Controllo (ARPA) che prevede, con spese a carico del proponente, una verifica ispettiva con periodicità TRIENNALE per il controllo delle analisi effettuate sulle acque reflue e dei consumi delle acque prelevate anche con eventuale campionamento delle acque reflue sul punto di scarico OC12;

24. per quanto riguarda il rumore, con l’approvazione del RUE, il Comune di Ravenna ha provveduto ad aggiornare la classificazione acustica del territorio comunale ai sensi della L. n. 447/1995, della L.R. 15/01 e della DGR 2053/01 “Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio” . Tale classificazione acustica individua l’area dello Stabilimento Multisocietario di Ravenna in classe VI - Area esclusivamente industriale, con limiti di immissione sonora di 70 dBA nel periodo sia diurno che notturno;

25. al fine di prevenire e limitare l’inquinamento acustico in fase di esercizio, per cui non si prevedono particolari problematiche, il gestore dovrà comunque provvedere, nell’ambito delle attività di manutenzione ad effettuare interventi rivolti a tutte le strutture/apparecchiature che comportano emissioni sonore significative, affinché mantengano inalterata la massima efficienza; il gestore è altresì tenuto ad intervenire tempestivamente in caso di avaria funzionale avvertibile da sopralluoghi per controlli visivi e uditivi.

26. relativamente al monitoraggio e controllo delle emissioni sonore in fase di esercizio, nel caso di installazioni di nuove significative sorgenti di rumore dovrà essere effettuata un’indagine previsionale ai sensi della DGR 673/04; tale relazione dovrà essere inviata alla Provincia, al Comune e all’ARPA. Il gestore è altresì tenuto ad integrare il proprio Piano di Monitoraggio con il Piano di Controllo stabilito dall’Autorità di Controllo (ARPA) che prevede, con spese a carico del proponente, una verifica ispettiva nel caso di modifica sostanziale dell’impatto acustico derivante dall’insediamento di nuove significative fonti di emissione sonora;

27. al fine di ridurre la produzione dei rifiuti, i materiali di scarto prodotti dagli impianti devono essere preferibilmente recuperati direttamente nello stesso ciclo produttivo. Qualora ciò non fosse possibile, i corrispondenti rifiuti prodotti dovranno essere consegnati a ditte esterne autorizzate per il loro recupero ovvero, in subordine, per il loro smaltimento. La loro classificazione e la loro gestione deve avvenire secondo quanto previsto dalla Parte IV del DLgs 152/06 e s.m.i., anche attraverso determinazioni di carattere analitico. Il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui consegna i propri rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni. Per i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti in proprio, in attesa del conferimento a terzi per le opportune operazioni di recupero/smaltimento, il gestore può avvalersi delle strutture di stoccaggio (R13/D15) autorizzate in regime sia ordinario che semplificato e comprese nell’assetto impiantistico dello stabilimento produttivo esistente Polimeri Europa di Ravenna oggetto di propria AIA di competenza statale. In alternativa, è consentito il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nelle preposte aree individuate nel sito purché attuato in conformità a quanto previsto dall’art. 183 del DLgs 152/06 e s.m.i. ovvero nelle procedure gestionali individuate dalle MTD. In particolare, tale deposito temporaneo non dovrà generare in alcun modo contaminazioni delle acque e del suolo; a tal fine dovranno essere evitati sversamenti di rifiuti al di fuori dei preposti contenitori e tutte le aree esterne di deposito devono essere pavimentate;

28. relativamente al monitoraggio e controllo della produzione di rifiuti in fase di esercizio, si prescrive:

  1. al termine del primo anno di attività del nuovo impianto Butene-1, il gestore dovrà relazionare (nel Report annuale per l’anno successivo) sulle tipologie di rifiuti prodotti e relative modalità di gestione e controllo;
  2. i rifiuti prodotti da ciascuna unità produttiva sono inviati periodicamente, in funzione della loro classificazione, allo smaltimento o al recupero esterno, gestiti come da SGA;
  3. il gestore dovrà provvedere a registrare, con cadenza almeno annuale, le quantità di rifiuti prodotti distinte per tipologie. Tutte le registrazioni e i consuntivi annuali devono essere resi disponibili alle autorità di controllo e comunque sempre inseriti nel Report annuale;
  4. per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti in proprio, il gestore deve indicare preventivamente di quale criterio gestionale intende avvalersi (temporale o quantitativo). Il gestore dovrà altresì verificare, nell’ambito degli obblighi di monitoraggio e controllo, almeno ogni mese, lo stato di giacenza dei depositi temporanei, sia come somma delle quantità dei rifiuti pericolosi che come somma delle quantità di rifiuti non pericolosi; il gestore è altresì tenuto ad integrare il proprio Piano di Monitoraggio con il Piano di Controllo stabilito dall’Autorità di Controllo (ARPA) che prevede, con spese a carico del proponente, una verifica ispettiva con periodicità triennale per il controllo dei registri di carico/scarico dei rifiuti, nonché per il controllo delle caratteristiche delle aree di stoccaggio rifiuti, della relativa segnaletica specifica e del loro corretto utilizzo;

29. per quanto attiene agli indicatori di prestazione ambientale, si prende atto della proposta formulata dal gestore in merito ad alcuni indicatori che a partire da dati noti di produzione, consumi di risorse idriche ed energetiche nonché produzione di rifiuti, rendono conto della performance ambientale degli impianti e possono pertanto essere utilizzati come indicatori indiretti di impatto ambientale, quali:

Complesso impiantistico esistente MTBE/ETBE e n-Butano

  • Indice di consumo specifico di energia termica

[tonnellate di vapore consumato / tonnellate di prodotti]

  • Indice di consumo specifico di energia elettrica

[MWh di energia elettrica consumata / tonnellate di prodotti]

  • Indice di consumo specifico di acqua industriale

[m3 di acqua industriale consumata / tonnellate di prodotti]

  • Indice di consumo specifico di acqua potabile

[m3 di acqua potabile consumata / tonnellate di prodotti]

  • Indice di consumo specifico di acqua demineralizzata

[m3 di acqua demineralizzata consumata / tonnellate di prodotti]

  • Indice di consumo specifico di acqua di integrazione circuito di raffreddamento

[m3 di acqua consumata per integrazione circuito di raffreddamento / tonnellate di prodotti]

  • Indice di scarico specifico di acque reflue organiche

[m3 di acque reflue organiche scaricate / tonnellate di prodotti]

  • Indice di scarico specifico di acque reflue inorganiche

[m3 di acque reflue inorganiche scaricate / tonnellate di prodotti]

  • Indice di produzione specifica di rifiuti pericolosi derivanti dall’attività produttiva

[tonnellate di rifiuti pericolosi prodotti dall’attività produttiva / tonnellate di prodotti]

  • Indice di produzione specifica di rifiuti non pericolosi derivanti dall’attività produttiva

[tonnellate di rifiuti non pericolosi prodotti dall’attività produttiva / tonnellate di prodotti]

Nuovo impianto Butene-1

  • Indice di consumo specifico di energia termica

[tonnellate di vapore consumato / tonnellate di prodotto]

  • Indice di consumo specifico di energia elettrica

[kWh di energia elettrica consumata / tonnellate di prodotto]

  • Indice di consumo specifico di acqua di integrazione circuito di raffreddamento;

[m3 di acqua consumata per integrazione circuito di raffreddamento / tonnellate di prodotto]

i valori degli indicatori di performance ambientale sopraripotati sono determinati su base annua; tutte le registrazioni e i consuntivi annuali devono essere resi disponibili alle autorità di controllo e comunque sempre inseriti nel Report annuale.

Si rammenta che gli indicatori devono essere:

  • semplici;
  • desumibili da dati di processo diretti monitorati e registrati e verificabili dall’Autorità competente;
  • definiti da algoritmi di calcolo noti;

30. per la gestione delle emergenze, si prescrive quanto segue:

- tutte le emergenze dovranno essere gestite secondo le procedure individuate nel Sistema di Gestione Ambientale (SGA) certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001 e nel Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) secondo quanto previsto dal DLgs 334/99 e s.m.i., compresa la formazione/informazione del personale; a tale scopo dovrà essere previsto il periodico aggiornamento del SGA;

- in linea con l’obiettivo di assicurare la sicurezza delle attività produttive, il gestore dovrà mantenere efficienti ed efficaci i sistemi previsti in termini di gestione preventiva delle emergenze e delle possibili conseguenze per le persone e l’ambiente; dovrà altresì essere garantito il corretto funzionamento dei sistemi analitici e strumentali di cui dispongono i sistemi di controllo degli impianti, che segnalando andamenti anomali concorrono a prevenire possibili situazioni di emergenza ambientale;

- in caso di emergenza ambientale, il gestore deve immediatamente provvedere agli interventi di primo contenimento del danno informando dell’accaduto la Provincia di Ravenna e l’ARPA, telefonicamente e via fax; successivamente il gestore è tenuto ad effettuare gli opportuni interventi di bonifica;

- nel caso in cui si verifichino delle particolari circostanze quali emissioni accidentali da punti non esplicitamente richiamati dall’AIA, malfunzionamenti, incidenti ambientali e igienico sanitari, oltre a mettere in atto le procedure di controllo previste, occorrerà avvertire la Provincia di Ravenna, l’AUSL, il Servizio territoriale ARPA competente e il Comune di riferimento nel più breve tempo possibile anche rivolgendosi ai servizi di pubblica emergenza (al di fuori degli orari di ufficio) e per le vie brevi con contatto telefonico diretto;

- in caso di incidenti che prevedano l’attivazione dei Piani di Emergenza Interna di sito e/o del Piano di Emergenza Esterna la comunicazione agli enti competenti dovrà essere effettuata secondo quanto previsto nei piani stessi; 

b) di dare atto che il Comune di Ravenna e la Provincia di Ravenna hanno espresso il proprio parere sulla compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 9/99 all’interno del Rapporto Ambientale che costituisce l’Allegato n.1 alla presente delibera; 

c) di dare atto che la Provincia di Ravenna ha rilasciato l’Approvazione del documento “indagini ambientali e analisi di rischio sanitario-ambientale ai sensi del DLgs 152/06” presentato dalla Ditta Polimeri Europa con provvedimento n. 359 del 2/2/2011 firmato dal Dirigente del Settore Ambiente e Territorio, arch. Elettra Molossi e che costituisce l’Allegato n. 2 della presente delibera; 

d) di dare atto che la Provincia di Ravenna ha rilasciato l’Autorizzazione integrata ambientale (AIA) per il nuovo impianto chimico destinato alla produzione di butene -1, sito in comune di Ravenna, Via Baiona n. 107/111 presso le isole 13 e 15 – Stabilimento Multisocientario alla Ditta Polimeri Europa con provvedimento n. 360 del 2/2/2011 firmato dal Dirigente del Settore Ambiente e Territorio, arch. Elettra Molossi e che costituisce l’Allegato n. 3 della presente delibera; 

e) di dare atto che la Provincia di Ravenna ha rilasciato l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l’impianto chimico esistente destinato alla produzione di n-butano e MTBE/ETBE sito in Comune di Ravenna, Via Baiona 107/111 presso l’isola 13 – Stabilimento Multisocientario – Modifica sostanziale e voltura alla Ditta Polimeri Europa con provvedimento n. 361 del 2/2/2011 firmato dal Dirigente del Settore Ambiente e Territorio, arch. Elettra Molossi e che costituisce l’Allegato n. 4 della presente delibera; 

f) di dare atto che la Regione Emilia-Romagna si è espressa in merito alla valutazione d’incidenza ai sensi della L.R. 9/99 all’interno del Rapporto Ambientale che costituisce l’Allegato n. 5 alla presente delibera; 

g) di dare atto che il Comune di Ravenna ha espresso i pareri per le AIA dei progetti in oggetto all’interno del Rapporto Ambientale che costituisce l’Allegato 1 alla presente delibera; 

h) di dare atto che il Comune di Ravenna e l’ARPA hanno espresso i pareri per l’approvazione del documento di indagini ambientali e rischio sanitario - ambientale del progetto in oggetto all’interno del Rapporto Ambientale che costituisce l’Allegato 1 alla presente delibera; 

i) di dare atto che l’ARPA, in particolare per il Piano di Monitoraggio compreso nell’AIA ai sensi dell’art. 10, comma 4) della L.R. 21/04, ha espresso alla Provincia di Ravenna i propri pareri rispettivamente al PG. 65318 del 13/7/2010 (per la modifica dell’impianto MTBGE/ETBE) e al PG. 70771/2010 del 10/8/2010 (per il nuovo impianto per la produzione butene – 1); i contenuti di tali pareri sono, comunque, stati discussi e condivisi in sede di Conferenza di Servizi finale e riportati all’interno del Rapporto Ambientale che costituisce l’Allegato 1 alla presente delibera; 

j) di dare atto che l’AUSL non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi in data 31 gennaio 2011 e non ha firmato il rapporto ambientale che costituisce l’allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell’art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni; 

k) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione al proponente Società Polimeri Europa SpA; 

l) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Parchi e Risorse Forestali, alla Provincia di Ravenna, al Comune di Ravenna,all’ARPA Sez. Prov. Ravenna, all’AUSL di Ravenna Dipartimento Igiene Pubblica; 

m) di stabilire, ai sensi dell’art. 26, comma 6 del DLgs 152/06, come modificato dal DLgs 4/08, il progetto dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale; 

n) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione; 

o) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

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