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Procedura di verifica (screening) relativa all'attività di recupero di rifiuti non pericolosi (R5) da demolizione, mediante mezzo mobile da svolgersi presso il cantiere sito in Via Caduti dei Lager in comune di Guastalla (RE) presentata dalla ditta Chimin SpA (Titolo II L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4, in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto relativo all’attività di “recupero di rifiuti non pericolosi (R5) da demolizione, mediante mezzo mobile da svolgersi presso il cantiere sito in Via Caduti dei Lager in comune di Guastalla (RE)” ad opera della Ditta Chimin SpA da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

a. l’utilizzo del vaglio mobile dovrà essere effettuato in conformità alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione provinciale di Reggio Emilia;

b. devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali atti a prevenire o ridurre la formazione e la diffusione di polveri durante la durata del cantiere;

c. la Ditta è tenuta a verificare la natura e classificazione dei rifiuti, dovendosi tassativamente escludere la possibilità di trattamento di rifiuti pericolosi e/o di materiale contaminato;

d. in fase autorizzativa dovrà essere verificato il rispetto dei limiti assoluti e differenziali di immissione vigenti presso i recettori vicini all’area di intervento, e in caso di superamento dovranno essere adottate opportune misure di mitigazione, ferma restando la possibilità di richiedere autorizzazione comunale in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per attività temporanee, ai sensi della del. G.R. 21/1/2002, n. 45;

e. il rifiuto (frantumato) classificato, a seguito di caratterizzazione, speciale non pericoloso e identificato con i codici CER 170107 e 170904, potrà essere recuperato in loco solo a seguito di conformità all’Allegato C della Circolare del MATTM 15/7/2005 verificata mediante esecuzione del test di cessione previsto del DM 5/2/1998;

f. la ditta è tenuta a mantenere presso l’impianto a disposizione degli organi di controllo le certificazioni di caratterizzazione dei rifiuti;

2) che resta fermo l’obbligo di acquisire tutte le eventuali autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all’art. 208 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152;

3) di trasmettere la presente delibera alla Ditta Chimin SpA, alla Provincia di Reggio Emilia, al Comune di Guastalla,
all’ARPA sezione provinciale di Reggio Emilia, all’AUSL di Reggio Emilia;

4) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

5) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.

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