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Integrazione al "Parere su progetto di variante Piano stralcio per rischio idrogeologico 'Progetto di variante cartografica e normativa al Titolo II assetto della rete idrografica' adottato con deliberazione 2/1 del 21/4/2008 del Comitato Istituzionale dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli", di cui alla DGR 1793/09, relativa ai Comuni di Bagnacavallo (RA) e Cotignola (RA)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;

- la Legge regionale 13 giugno 2008, n. 9, recante “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

- il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”, come convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13;

Considerato che:

- l’art. 63, comma 1, del D.Lgs. 152/06 istituisce le Autorità di bacino distrettuale; lo stesso articolo al comma 3 dispone la soppressione delle Autorità di bacino previste dalla Legge 18 maggio 1989, n. 183, a far data dal 30 aprile 2006 e l’esercizio delle relative funzioni alle Autorità di bacino distrettuale; al comma 2 dispone l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per il trasferimento delle funzioni e per il regolamento del periodo transitorio;

- l’art. 170, comma 2-bis, del DLgs 152/06 dispone la proroga delle Autorità di bacino di cui alla L. 183/89, fino alla data di entrata in vigore del D.P.C.M., di cui al comma 2 del sopracitato art. 63;

- l’art. 68 del DLgs. 152/06, relativo alle procedure di adozione dei progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, di cui al comma 1 dell’art. 67 del medesimo decreto legislativo, dispone, al comma 1, che tali progetti di piano non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica e sono adottati con le modalità di cui all’art. 66 del medesimo DLgs 152/06;

- l’art. 66 del D.Lgs. 152/06 fa riferimento agli organi delle Autorità di Distretto di cui all’art. 63 del medesimo Decreto legislativo, non ancora istituite;

- l’art. 3 della L.R. 9/08 dispone, al fine di garantire l’incolumità pubblica e la sicurezza territoriale è disposto, senza soluzione di continuità, il proseguimento dell’attività amministrativa delle Autorità di bacino che operano sul territorio, fino alla nomina degli organi delle Autorità di bacino distrettuali di cui all’articolo 63 del DLgs n. 152 del 2006;

- l’art. 2 del D.L. 208/08, convertito dalla L. 13/09, fa salvi altresì gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino dal 30 aprile 2006;

Visti pertanto:

- l’art. 16 della L. 183/89, che individua i bacini di rilievo regionale;

- la Legge regionale 29 marzo 1993, n. 14, recante “Istituzione dell’Autorità dei Bacini Regionali”

- l’art. 2-bis, comma 10, della Normativa del Piano Stralcio di Bacino per il Rischio Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli (di seguito denominato P.S.R.I.) adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, con deliberazione n. 3/2 del 3 ottobre 2002 e approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 350 del 17 marzo 2003;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1998, recante “Approvazione della perimetrazione del bacino idrografico del fiume Reno”, che definisce i confini del bacino idrografico del fiume Reno e all’art. 2 prevede che in una fascia non inferiore a 150 m dall’unghia dell’argine l’individuazione delle linee di pianificazione sia demandata ad intese specifiche tra le Autorità di bacino limitrofe;

Premesso che:

- con deliberazione n. 2/1 del 21 aprile 2008, il Comitato Istituzionale dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, ha adottato il «Progetto di variante cartografica e normativa al titolo II “Assetto della rete idrografica”» del P.S.R.I. (di seguito denominato Progetto di variante);

- con propria deliberazione n. 1793 del 11 novembre 2009, ha preso atto degli esiti della Conferenza programmatica (ex art. 1bis D.L. 279/00) svoltasi il 2/10/2009, che si è espressa favorevolmente sul Progetto di variante con la richiesta di alcune modifiche ed integrazioni, ed ha richiesto in particolare:

- all’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli e all’Autorità di Bacino del Reno di pervenire ad un’intesa al fine di garantire un governo omogeneo dei territori di cui all’art. 2 del suddetto D.P.R. 1 giugno 1998, specificamente in merito alla tematica del rischio residuo di collasso arginale affinché sia affrontato in modo uniforme su entrambe le sponde del fiume Lamone;

- all’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli di notificare l’adozione del Progetto di variante ai Comuni di Cotignola e Bagnacavallo, per assolvere anche per questi due comuni tutti i passaggi previsti dall’iter di approvazione del Progetto di variante;

- l’Autorità di Bacino del Reno ha espresso l’intesa richiesta con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2/8 del 17 dicembre 2009;

- l’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli ha provveduto a pubblicare l’integrazione dell’avviso di adozione del Progetto di variante, per i Comuni di Cotignola e Bagnacavallo, nel Bollettino Ufficiale della Regione (Parte seconda) n. 230 del 30/12/2009, rendendo noto che i relativi atti erano depositati presso il Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica della Regione Emilia-Romagna, il Settore Ambiente e Suolo della Provincia di Ravenna e presso la sede della Autorità di bacino medesima, ai fini della consultazione per 45 giorni dopo l’avvenuta pubblicazione nel Bollettino Ufficiale;

- l’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli ha trasmesso il Progetto di variante alla Regione Emilia-Romagna, con nota prot. n. 750 del 10/12/2009, per gli adempimenti di competenza regionale di cui all’art. 20 della L. 183/1989, ed ai comuni di Cotignola e Bagnacavallo, con nota prot. n. 90 del 3/3/2010;

Constatato che il Progetto di variante in esame è costituito da:

1. Relazione;

2. Elaborati grafici: n. 16 tavole “Perimetrazione aree a rischio idrogeologico” in scala 1:25.000;

3. Normativa

Preso atto che non è stata avanzata alcuna richiesta di consultazione del Progetto di variante presso le sedi di deposito e consultazione, così come risulta dai registri appositamente predisposti secondo quanto indicato al comma 7 dell’art. 18 della L. 183/1989 e acquisiti agli atti del Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica;

Dato atto inoltre che:

- il Direttore generale all’Ambiente e Difesa del suolo e della Costa ha convocato, con nota prot. PG/2010/192650 del 28/07/2010, le Direzioni Agricoltura, Attività produttive, commercio e turismo, Programmazione territoriale e negoziata, Intese, l’Agenzia regionale di Protezione Civile, nonché i propri Servizi direttamente interessati, per illustrare il Progetto di variante ed acquisire le valutazioni di rispettiva competenza necessarie alla formazione del parere regionale da proporre alla Conferenza programmatica di cui all’art. 1-bis del D.L. 279/2000, convertito dalla L. 365/00;

- l’Assessore alla Sicurezza territoriale. Difesa del Suolo e della Costa. Protezione Civile, con nota prot. PG.2010.305642 del 9/12/2010, ha convocato la citata Conferenza programmatica;

- il Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica ha predisposto il documento “Integrazione al parere in merito al «Progetto di variante cartografica e normativa al titolo II ‘Assetto della rete idrografica’» del P.S.R.I. adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, con deliberazione n. 2/1 del 21 aprile 2008”, in seguito denominato Parere istruttorio regionale, come riportato nell’Allegato A;

- la Conferenza programmatica, che si è svolta in data 20/12/2010, si è espressa sul Progetto di variante; la discussione si è svolta sulla base del Parere istruttorio regionale, tutti gli interventi dei partecipanti alla Conferenza sono stati verbalizzati e il verbale, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, è riportato nell’Allegato B;

- nell’ambito della suddetta Conferenza il Comune di Bagnacavallo ha presentato osservazione al Progetto di variante, con nota prot. n. 17813 del 20/12/2010, a firma del dirigente dell’Area Gestione del Territorio, rappresentante delegato dal Comune di Bagnacavallo; tale osservazione è stata oggetto di istruttoria e di controdeduzione da parte della Regione, secondo quanto previsto al comma 9 dell’art. 18 della L. 183/89, come riportato nell’Allegato C;

Riscontrato che il Progetto di variante effettua, tra le varie tematiche, una caratterizzazione complessiva del rischio di collasso arginale del reticolo idrografico di pianura, individuando una fascia di rispetto nella quale si può risentire di un effetto dinamico significativo dovuto all’onda di piena da rottura dei corpi arginali; in particolare tale fascia è rappresentata, nella cartografia del Progetto di variante, anche nel territorio di competenza dell’Autorità di Bacino del Reno, in sinistra idrografica del fiume Lamone;

Considerato che:

- il Progetto di variante si inserisce adeguatamente nel percorso tracciato dal P.S.R.I., aggiornandone e integrandone il quadro conoscitivo e i contenuti;

- in particolare, a seguito dell’attività di approfondimento delle caratteristiche geotecniche e geometriche dei corpi arginali e l’implementazione di uno specifico modello analitico semplificato, è stata analizzata nel dettaglio la problematica del “rischio residuo” di collasso arginale connessa ai corsi d’acqua arginati;

Ritenuto opportuno, a seguito dell’istruttoria effettuata dal Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica sul Progetto di variante e dell’osservazione presentata dal Comune di Bagnacavallo in sede di Conferenza programmatica, richiedere all’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli di fornire un’interpretazione autentica dell’articolo 10 “Distanze di rispetto dai corpi arginali” che ne chiarisca i termini di applicazione in quanto dalla lettura integrata del citato articolo 10 e degli articoli 2bis, commi 3 e 5 emergono margini di incertezza in relazione alla tempistica e ai rapporti tra i diversi livelli di pianificazione;

Preso atto che la Conferenza programmatica, come risulta dal verbale (Allegato B), ha discusso il Parere istruttorio regionale (Allegato A) ed ha espresso parere favorevole sul Progetto di variante, con l’eccezione del Comune di Bagnacavallo che ne condivide gli obiettivi, ma non la metodologia relativa alla definizione della fascia di rispetto dai corpi arginali;

Ritenuto infine necessario trasmettere il Parere istruttorio regionale (Allegato A) e il verbale della Conferenza programmatica (Allegato B) all’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli per il proseguimento dell’iter di approvazione del Progetto di variante;

Richiamate:

- la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43, avente ad oggetto “Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e s.m.i.;

- la propria deliberazione n. 2060 del 20 dicembre 2010 concernente “Rinnovo incarichi a direttori generali della giunta regionale in scadenza al 31/12/2010”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alla Sicurezza territoriale. Difesa del Suolo e della Costa. Protezione Civile, Paola Gazzolo,

a voti unanimi e palesi

delibera:

1. di prendere atto delle risultanze della Conferenza programmatica tenutasi il 20/12/2010 e di trasmetterne il verbale all’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, riportato nell’Allegato B alla presente deliberazione, da cui si evince che la Conferenza programmatica ha discusso il Parere istruttorio regionale, riportato nell’Allegato A, ed ha espresso parere favorevole, con l’eccezione del Comune di Bagnacavallo che condivide gli obiettivi, ma non la metodologia relativa alla definizione della fascia di rispetto dai corpi arginali, sul “Progetto di variante cartografica e normativa al Titolo II “Assetto della rete idrografica” del Piano Stralcio di Bacino per il Rischio Idrogeologico dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2/1 del 21 aprile 2008;

2. di esprimersi sull’osservazione pervenuta, sintetizzata nell’Allegato C, nei termini di cui al medesimo Allegato C;

3. di precisare che gli Allegati A, B e C sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4. di inviare copia del presente atto deliberativo, completo di tutti gli allegati, all’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, per gli adempimenti di competenza;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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