Vigevani Renzo - Domanda 10.11.2006 di concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo in comune di Cortemaggiore (PC), loc. Chiavenna Landi. Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001, artt. 5 e 6. Concessione di derivazione
IL RESPONSABILE
(omissis)
determina:
di assentire alla Ditta Vigevani Renzo, la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea da destinare ad uso irriguo in località Chiavenna Landi in Comune di Cortemaggiore per una portata massima di 20 l/sec. e con un volume annuo di prelievo pari a 3710,72 mc.
Procedimento n. PC01A0533
a) di stabilire che la concessione di derivazione sia accordata a decorrere dalla data del
presente provvedimento con scadenza in data 31/12/2015 e con possibilità di rinnovazioni alle condizioni di cui all’Art. 27 del R.R. n. 41/01 ed esercitata nel rispetto degli obblighi e delle condizioni contenute nel disciplinare, che costituisce parte integrante del presente atto, mediante le opere di presa ed adduzione descritte nei progetti di massima e definitivi indicati nel disciplinare medesimo;
b) di fissare in € 9,08 l’importo del canone a carico della Ditta. Vigevani Renzo dovuti alla Regione Emilia - Romagna.
(omissis)
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della determina n. 1689 in data 22/02/2010
(omissis)
Art. 14 – Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione:
E’ proibito permettere ad altri l’utilizzazione dell’acqua.
E’ vietato, inoltre, apportare varianti, spostamenti, trasformazioni alle opere di derivazione e all’uso dell’acqua senza la preventiva autorizzazione del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po Sede di Piacenza, che potrà concederla di volta in volta, a seconda delle necessità, dando le opportune disposizioni per l’esercizio della derivazione.
L’inosservanza di tali divieti comporta la decadenza dal diritto di derivare a norma dell’art. 32 del Regolamento Regionale n. 41/01.