Integrazione agli artt. 11 e 12 dello Statuto comunale
Si comunica che con deliberazione n. 5 del 18.02.2010 del Consiglio comunale di Poggio Renatico sono stati approvati, a seguito di integrazioni, gli art. 11 e 12 dello Statuto comunale, inalterato il resto, che così recitano:
Art. 11
Attribuzioni del presidente del consiglio
1. Il presidente rappresenta l’intero consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l’esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.
2. Il presidente assicura il buon andamento dei lavori del consiglio comunale facendo osservare il regolamento.
3. Il presidente convoca, di concerto con il sindaco, e presiede il consiglio comunale, decide sulla ricevibilità dei testi presentati per l’esame del consiglio ed esercita tutte le attribuzioni a lui affidate dalle leggi della Repubblica, dallo statuto e dal regolamento del consiglio comunale.
4. Ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
5. sottoscrive il verbale delle sedute insieme al segretario comunale ed al sindaco;
6. convoca la conferenza dei capigruppo e la presiede;
7. insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
8. assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio e comunica tutte le iniziative e i fatti del comune aventi rilevanza pubblica.
9. Il presidente del consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità nel rispetto delle prerogative del consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.
10. Il presidente del consiglio può assistere, senza diritto di voto, alle sedute della Giunta comunale.
Art. 12
Attribuzioni del vice presidente del consiglio
1. Il vice presidente collabora con il presidente nell’espletamento dei suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.
2. Spetta altresì al vice presidente la presidenza dell’assemblea in caso di revoca o decadenza del presidente, fino all’elezione del nuovo presidente.
3. Il vice presidente del consiglio non ha diritto a percepire l’indennità di funzione relativa a detto incarico, a norma dell’art. 82 del TUEL 267/2000.
4. Al vice presidente del consiglio non si applica la disposizione di cui al comma 10 dell’art. 11.