Franzini Armando - Domanda 1.12.2005 di concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterrranea ad uso irriguo in comune di Besenzone (PC), loc. Castello. Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001, artt. 5 e 6. Concessione di derivazione
IL RESPONSABILE
(omissis)
determina:
di assentire alla Ditta Franzini Armando, la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea da destinare ad uso irriguo in località Castello in Comune di Besenzone per una portata massima di 30 l/sec. e con un volume annuo di prelievo pari a mc. 9000.
Procedimento n. PC01A0369
a) di stabilire che la concessione di derivazione sia accordata a decorrere dalla data del presente provvedimento con scadenza in data 31/12/2015 e con possibilità di rinnovazioni alle condizioni di cui all’art. 27 del R.R. n. 41/01 ed esercitata nel rispetto degli obblighi e delle condizioni contenute nel disciplinare, che costituisce parte integrante del presente atto, mediante le opere di presa ed adduzione descritte nei progetti di massima e definitivi indicati nel disciplinare medesimo;
b) di fissare in € 13,62 l’importo del canone a carico della Ditta Franzini Armando dovuti alla Regione Emilia - Romagna.
(omissis)
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della determina n. 215 in data 19.01.2010
(omissis)
Art. 14 – Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione
E’ proibito permettere ad altri l’utilizzazione dell’acqua.
E’ vietato, inoltre, apportare varianti, spostamenti, trasformazioni alle opere di derivazione e all’uso dell’acqua senza la preventiva autorizzazione del Servizio tecnico dei bacini degli Affluenti del Po, sede di Piacenza, che potrà concederla di volta in volta, a seconda delle necessità, dando le opportune disposizioni per l’esercizio della derivazione.
L’inosservanza di tali divieti comporta la decadenza dal diritto di derivare a norma dell’art. 32 del Regolamento regionale n. 41/01.