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Legge n. 238/2016, art. 10 e delibera di Giunta regionale n. 1072/2017. Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) dei prodotti della vendemmia 2024

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n.1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n.1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n.251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE)n.228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

- il Regolamento delegato (UE) n.2019/934 della Commissione del 12 marzo 2019 che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n.2019/935 della Commissione del 16 aprile 2019 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale;

Visto, in particolare, l’allegato VIII del già menzionato Regolamento n. 1308/2013, parte I “Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole” e dealcolizzazione, che contiene nello specifico:

-  la sezione A. che prevede:

- al paragrafo 1, la possibilità per gli Stati membri, quando le condizioni climatiche lo richiedono, di autorizzare l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino;

- al paragrafo 2, i limiti che il suddetto aumento non possono superare con riferimento alla classificazione in tre categorie delle zone viticole, come declinate nell’Appendice 1 dell’allegato VII del medesimo Regolamento (UE) n. 1308/2013;

- la sezione B. che fissa le modalità per le operazioni di arricchimento;

- la sezione D. che contiene ulteriori prescrizioni in merito alle pratiche di arricchimento;

Dato atto che in relazione alla classificazione delle zone viticole suddette, la Regione Emilia-Romagna è inserita nella zona C II e, pertanto, il limite massimo dell'arricchimento, ai sensi della citata normativa comunitaria, è pari a 1,5% vol.;

Vista la Legge n. 238 del 12 dicembre 2016 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” ed in particolare l’articolo 10 “Determinazione del periodo vendemmiale e delle fermentazioni. Autorizzazione all’arricchimento” che al comma 2 prevede siano le Regioni, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, ad autorizzare annualmente l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino , destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l’elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico , con o senza IGP o DOP;

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 278 del 9 ottobre 2012 inerente “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l’autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli” ed in particolare l’articolo 2, che prevede che le Regioni e le Province autonome autorizzino l’arricchimento dei prodotti della vendemmia previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso e mantengano la relativa documentazione a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1072 del 17 luglio 2017 recante: “Legge n. 238/2016 art. 10 - approvazione delle disposizioni procedimentali per il rilascio del provvedimento di autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) dei prodotti della vendemmia”;

Dato atto che l’allegato parte integrante e sostanziale della deliberazione di Giunta regionale n. 1072/2017 prevede, tra l’altro:

- al punto 2, che la segnalazione della necessità di ricorrere alla pratica dell’arricchimento sia presentata al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera, ora Settore Organizzazioni di mercato qualità e promozione – Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca – della Regione Emilia-Romagna entro il 31 luglio di ogni anno per le vinificazioni ed elaborazioni da effettuarsi nel mese di agosto, ed entro il 31 agosto di ogni anno per le vinificazioni ed elaborazioni da effettuarsi nel periodo successivo e che tale segnalazione sia effettuata:

- per i vini DOP e IGP, dai Consorzi di tutela riconosciuti e, in loro assenza, dalle Organizzazioni professionali agricole regionali o dalle Organizzazioni di produttori interessate o dalle Centrali cooperative agricole;

- per i vini, vini con indicazione della varietà e dell'annata, vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti di qualità del tipo aromatico, dalle Organizzazioni professionali agricole regionali, dalle Organizzazioni di produttori interessate, dalle Centrali cooperative agricole;

- al punto 3, che la sussistenza delle condizioni climatiche o fitopatologiche che giustificano il ricorso all'arricchimento sia attestata da Enti di ricerca specializzati attraverso una relazione tecnica che comprovi che sul territorio della Regione Emilia-Romagna, o in parte di essa, si sono verificati eventi climatici e fitopatologici avversi alla regolare maturazione delle uve da vino delle superfici vitate in produzione;

- al punto 4, che il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera, ora Area Settore vegetale del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione, effettua l’istruttoria delle segnalazioni e accerta sulla base della relazione tecnica la sussistenza di eventi climatici e fitopatologici avversi alla regolare maturazione delle uve da vino, anche attraverso verifiche e consultazioni del Servizio Fitosanitario e ARPAE e, se necessario, dei Settori agricoltura, caccia e pesca; in esito alle verifiche compiute il Responsabile del Servizio, ora Area Settore vegetale de4l suddetto Settore, entro 30 giorni, autorizza il ricorso all’arricchimento;

Vista la relazione tecnica di RI.NOVA Soc. Coop. (protocollo n. 24/07/2024.0799885.E) nella quale si evidenzia, che:

- sotto il profilo meteoclimatico, l’annata del 2024 (fino al 24 luglio) si è configurato come un periodo particolarmente difficile per i produttori vitivinicoli; nello specifico, le temperature invernali sono risultate più alte rispetto a quelle dei decenni precedenti: nel periodo fra dicembre 2023 e febbraio 2024, registrato come il più caldo dal 1961, la temperatura media è stata di 6,6°C, pertanto più alta rispetto alla norma di 3,9°C; successivamente, fino al periodo compreso tra il 05 e il 16 aprile 2024, si sono registrate temperature in continuo aumento, mentre nel periodo dal 17 al 27 aprile 2024 si è verificato un ritorno di freddo (in particolare nei giorni del 23 e 24 aprile la temperatura è scesa sotto lo Zero termico); nel periodo fra giugno e l’inizio di luglio, si è verificato un intervallarsi periodico di situazioni di caldo e di freddo al di fuori della normalità climatica con cadenza molto regolare; il mese di luglio, infine, è stato caratterizzato da temperature in costante aumento;

- le precipitazioni sono state disomogenee su tutto il territorio Regionale, a tal punto da fare registrare nella bassa Romagna scarsità idrica; in luglio si sono verificati temporali sparsi, principalmente nelle zone di pianura, con volumi significativi nell’area tra Parma e Piacenza e nella provincia di Ferrara;

-  il germogliamento è avvenuto con circa 10/12 giorni di anticipo rispetto al 2023, come anche la fioritura che si è presentata con circa 8/10 giorni di anticipo: tale situazione porterà di conseguenza a un presumibile anticipo della raccolta/vendemmia delle uve di circa una settimana;

- nella delicata fase di sviluppo/crescita dei germogli e dei grappoli le precipitazioni piovose, nei mesi di maggio e giugno, hanno favorito le infezioni di peronospora e limitati casi di botrite fiorale(l’attacco di peronospora ha interessato i vigneti a gestione biologica e a gestione integrata); le successive elevate temperature di luglio hanno invece favorito l’infezione di oidio; inoltre sono segnalati limitati attacchi di tignoletta e marcate presenze di cocciniglia; infine nei vigneti di tutto il territorio regionale sono stati registrati diffusi attacchi di mal dell’esca e di fitoplasmi (quali Flavescenza dorata e, in particolare, legno nero in forte progressione), malattie che agiscono notevolmente e negativamente su quantità e qualità della produzione;

- l’andamento climatico anomalo e variabile ha determinato una elevata eterogeneità dei grappoli sino dalle loro prime fasi di sviluppo, che potenzialmente può portare in particolare per vitigni a maturazione medio-tardiva e tardiva ad una maturazione incompleta dell’uva con il rischio di avere un rapporto zuccheri/acidi a favore dell’acidità; nel caso in cui in agosto, invece, perdurasse il trend climatico caldo-torrido, il processo di maturazione dell’uva registrerebbe un  andamento anomalo con conseguenti blocchi transitori della fotosintesi e quindi dell’accumulo di zuccheri, determinando in tal modo ripercussioni negative sulla qualità delle uve; 

- si ritiene utile agevolare gli interventi che possono in qualche modo riequilibrare gli scompensi tra grado alcolico e quadro acidico delle uve e dei mosti per mantenere alto il livello qualitativo dei vini della vendemmia 2024, giustificando la richiesta, di adottare le misure relative all’arricchimento massimo di 1,5 gradi del titolo alcolometrico volumico naturale per mosti, vini per base spumante, vini generici, vini varietali, vini IGT – DOC e DOCG, ove previsto dai relativi disciplinari; 

Preso atto delle segnalazioni pervenute entro mercoledì 31 luglio 2024 e conservate agli atti di questo Settore, di:

- Consorzio Vini di Romagna, Consorzio Vini Colli Bolognesi, Consorzio Emilia-Romagna, Consorzio Tutela Vini Emilia, Consorzio Tutela Lambrusco DOC, Consorzio tutela vini DOC Colli Piacentini, inerenti all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale per le DOP ed IGP di loro competenza, nei limiti dell’1,5% vol., ad eccezione delle seguenti tipologie DO, per le quali è stato richiesto l’aumento dell’1% vol.:

- Rimini DOC (tutte le tipologie), Romagna Sangiovese DOC, Romagna Sangiovese Superiore DOC, Romagna Sangiovese Novello DOC, Romagna Sangiovese Longiano DOC, Romagna Bianco Longiano DOC, Romagna Sangiovese Modigliana DOC, Romagna Bianco Modigliana DOC, Colli Bolognesi (comprese le tipologie della sottozona Bologna);

- Coldiretti Emilia-Romagna, finalizzate ad ottenere l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione, del vino e in generale di tutti i prodotti, della vendemmia 2024, destinati alla produzione di:

- vini a Denominazione di origine controllata: Colli Piacentini, Ortrugo dei Colli Piacentini, e per i vini a Indicazione geografica tipica: Terre di Veleja e Val Tidone, nei limiti di 1,5% vol.;

- vini, vini con indicazione della varietà e dell'annata, vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti di qualità del tipo aromatico, per mosti e vini ottenuti da uve delle varietà idonee alla coltivazione in Regione raccolte nel territorio regionale, nei limiti di 1,5% vol.;

- Fedagri-Confcooperative Emilia-Romagna e Legacoop Agroalimentare Nord-Italia, finalizzata ad ottenere l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione, del vino e in generale di tutti i prodotti, della vendemmia 2024, destinati alla produzione di:

- vini, vini con indicazione della varietà e dell'annata, vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti di qualità del tipo aromatico, per mosti e vini ottenuti da uve delle varietà idonee alla coltivazione in Regione raccolte nel territorio regionale, nei limiti di 1,5% vol.;

- IGT, DOC e DOCG, sull’intero territorio regionale, nei limiti di 1,5% vol., fatto salvo quanto previsto dai disciplinari di produzione delle singole denominazioni di origine;

Preso atto inoltre:

- della nota della referente ARPAE, protocollo n. 05/08/2024.0850849.E, nella quale viene confermato che la descrizione dell'andamento meteorologico 2023-2024 presente nella relazione di RI.NOVA Soc. Coop. risulta conforme a quanto rilevato dalla rete di monitoraggio meteorologica regionale e a quanto presente nei bollettini agrometeorologici settimanali e mensili; 

- della nota della referente del Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni, protocollo n. 09/08/2024.0861947.E, che ha confermato le considerazioni fitosanitarie espresse nella relazione tecnica di Ri.NOVA Soc. Coop., allegata alle segnalazioni pervenute; 

Visto il verbale istruttorio dei funzionari incaricati ed il relativo allegato, in data 09/08/2024, protocollo n.09/08/2024.0862889.I, dal quale emerge che:

- la Società Cooperativa RI.NOVA ritiene giustificata la richiesta di autorizzazione all’arricchimento per mosti, vini per base spumante, vini generici, vini varietali, vini IGT, DOC e DOCG derivati dalla vendemmia 2024, in conseguenza delle condizioni climatiche e fitopatologiche verificatesi nel periodo compreso tra dicembre 2023 e luglio 2024;

- la documentazione agli atti delle diverse segnalazioni e richieste pervenute è conforme a quanto previsto dalle disposizioni procedurali di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1072/2017 e pertanto è possibile riconoscere alle medesime l’arricchimento richiesto, con decorrenza a partire da agosto per le vinificazioni ed elaborazioni di cui alle segnalazioni pervenute entro il 31 luglio 2024, nei limiti di quanto riportato nei rispettivi disciplinari per i vini DOP ed IGP;

-  non è pervenuta alcuna segnalazione da parte del Consorzio Tutela Vini DOC Bosco Eliceo, e del Consorzio Volontario per la Tutela dei Vini dei “Colli di Parma” e nessuna segnalazione è stata ricevuta per Colli Romagna Centrale DOC: di conseguenza, per dette denominazioni non può essere autorizzata la pratica dell’arricchimento;

- non può essere autorizzata la pratica dell’arricchimento per la Colli di Faenza DOC, poiché non ammessa dal Disciplinare di produzione ed in ogni caso non è pervenuta la segnalazione/richiesta dal Consorzio di tutela;

Ritenuto quindi di:

-  autorizzare l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, i mosti di uve, i mosti di uve parzialmente fermentati, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, ottenuti dalle uve delle varietà di uve da vino idonee alla coltivazione nella Regione Emilia-Romagna ed ivi raccolte, ed in generale di tutti i prodotti della vendemmia dell’annata 2024 destinati alla produzione dei diversi vini, a partire dal mese di agosto per le vinificazioni ed elaborazioni di cui alle segnalazioni pervenute entro il 31 luglio 2024 ritenute ammissibili;

- stabilire che il titolo alcolometrico volumico totale dei vini della DOP Romagna Sangiovese possa arrivare fino al massimo del 15% vol., a seguito delle operazioni di arricchimento, ferme restando le condizioni ed i limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale relativamente all’esecuzione di tale pratica e fatte salve le condizioni più restrittive stabilite nello specifico disciplinare;

Dato atto che la documentazione a supporto del presente provvedimento è conservata presso l’Area Settore Vegetale del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 157 del 29 gennaio 2024 “Piano Integrato delle attività e dell’organizzazione 2024-2026. Approvazione”;

- la determinazione n. 2335 del 09 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato recante “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Dato atto che il presente provvedimento non contiene dati personali;

Visti, inoltre, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 2317 del 22 dicembre 2023 recante “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024”;

- n. 2319 del 22 dicembre 2023 recante “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per far fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;

Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della citata deliberazione n. 468/2017;

Viste inoltre:

- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 1083 del 23 gennaio 2023, concernente il conferimento di incarichi dirigenziali nell’ambito della Direzione generale Agricoltura, Caccia e pesca ed in particolare l’incarico di Responsabile dell’area Settore Vegetale sino al 31 marzo 2025;

- la propria determinazione n. 9581 del 14/05/2024, ad oggetto “Individuazione dei responsabili di procedimento nell’ambito dell’Area Dirigenziale “Settore Vegetale” della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e pesca, ai sensi degli artt. 5 e ss. della legge 241/1990 e degli artt. 11 e ss. Della L.R. 32/1993”;

Preso atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1) di autorizzare, per la campagna vitivinicola 2024/2025, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (di seguito denominato arricchimento), di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013, per un massimo di 1,5% vol. e con le modalità previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, per le uve fresche, i mosti di uve, i mosti di uve parzialmente fermentati, il vino nuovo ancora in fermentazione ed il vino, ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione in Regione Emilia-Romagna ed ivi raccolte, atti a diventare:

- vini, ivi compresi i vini con indicazione dell’annata e della varietà di uva;

- vini a Indicazione Geografica di seguito indicati:

Emilia o dell’Emilia, Castelfranco Emilia, Sillaro o Bianco del Sillaro, Forlì, Ravenna, Rubicone, Terre di Veleja, Val Tidone e Fortana del Taro per le vinificazioni ed elaborazioni da effettuarsi dal mese di agosto 2024;

- vini a Denominazione di Origine Controllata di seguito indicati, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione:

Colli Piacentini, Ortrugo dei Colli Piacentini, Gutturnio, Colli d’Imola (tutte le tipologie), Colli di Scandiano e di Canossa, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, Lambrusco Salamino di Santa Croce, Modena o di Modena, Emilia-Romagna, Reggiano, Reno, Romagna Albana Spumante DOC, Romagna Trebbiano DOC, Romagna Pagadebit DOC e Romagna Cagnina DOC, Romagna Bianco DOC, Romagna Rosato DOC (anche nelle versioni frizzante e spumante, ove previste dal Disciplinare), Romagna Rosso DOC per le vinificazioni ed elaborazioni da effettuarsi dal mese di agosto 2024;

- vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita di seguito indicati, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione: Colli Bolognesi Pignoletto e Romagna Albana per le vinificazioni ed elaborazioni da effettuarsi dal mese di agosto 2024; 

2) di autorizzare, inoltre, l’arricchimento delle partite atte a diventare vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti di qualità del tipo aromatico per mosti e vini ottenuti da uve delle varietà idonee alla coltivazione in Emilia- Romagna, raccolte nel territorio regionale, purchè l’incremento del titolo alcolometrico totale non superi l’1,5% vol.;

3) di autorizzare, al contempo, l’arricchimento per un massimo di 1% vol., delle uve fresche, dei mosti di uve, dei mosti di uve parzialmente fermentati, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione in Regione Emilia-Romagna e ivi raccolte, atti a diventare i seguenti vini:

- Rimini DOC (tutte le tipologie), Romagna Sangiovese DOC, Romagna Sangiovese Superiore DOC, Romagna Sangiovese Novello DOC, Romagna Sangiovese Longiano DOC, Romagna Bianco Longiano DOC, Romagna Sangiovese Modigliana DOC, Romagna Bianco Modigliana DOC, Colli Bolognesi (comprese le tipologie della sottozona Bologna), per le vinificazioni ed elaborazioni da effettuarsi dal mese di agosto 2024;

4) di stabilire che il titolo alcolometrico volumico totale dei vini della DOC Romagna Sangiovese, a seguito delle operazioni di arricchimento, possa arrivare fino al massimo del 15% vol., ferme restando le condizioni ed i limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale relativamente alla esecuzione di tale pratica e fatte salve le condizioni più restrittive stabilite nello specifico disciplinare di produzione;

5) di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti della filiera regionale che hanno presentato le segnalazioni, al MASAF, all’Ufficio periferico del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari competente per territorio (ICQRF).

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