Testo
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Premesso che
la Commissione di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) del Ministero dell’Ambiente si è espressa sul progetto di stoccaggio di gas di Rivara (MO) e che nel parere vengono evidenziate le carenze documentali del progetto della ERG, in modo sufficientemente simile a quanto già evidenziato dalla Regione Emilia-Romagna e dagli Enti locali.
Evidenziato che
la Commissione VIA conclude che “non è al momento possibile esprimere un parere di compatibilità ambientale per il progetto presentato dalla ditta ERG Rivara Storage S.r.l.” e ritiene che il proponente debba procedere a tutte le indagini ed accertamenti ai sensi “della normativa vigente” e che solo a seguito di ciò sarà possibile definire la valutazione sulla istanza di VIA.
Preso atto che
si tratta della seconda volta che ciò accade. Il primo progetto presentato da IGM venne sospeso con un no interlocutorio (praticamente venne richiesto un supplemento d’istruttoria) dalla Commissione VIA insediata dal precedente Governo, in cui si chiedevano maggiori informazioni e dati per potere dare un giudizio su elementi concreti.
Tenuto conto che
la normativa vigente a cui fa riferimento il parere della Commissione è l’art. 3, comma 7, del Decreto 21 gennaio 2011 (“modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale e relativo disciplinare tipo”) pubblicato in GU n. 26 del 2 febbraio 2011:
“Per l’accertamento della fattibilità di programmi di stoccaggio in unità geologiche profonde il Ministero, d’intesa con la Regione interessata, può autorizzare un programma di ricerca, di durata non superiore a 4 anni, al termine del quale potrà essere richiesta la concessione di stoccaggio. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso”.
Valutato che
non da ultimo il 15 giugno scorso il vice presidente del PDL alla camera, Laffranco, ha proposto una revisione dell’art. 117 della Costituzione per ricondurre sotto la potestà legislativa nazionale il tema dell’energia e la sua disciplina.
Considerato che
non era assolutamente necessario procedere per la seconda volta ad ulteriori approfondimenti in quanto è certo che nessun approfondimento potrà escludere completamente la “possibilità di riattivazione dell’attività tettonica naturale comprovata in zona” e che pertanto il progetto poteva essere rigettato in modo definitivo.
Sottolineato che
a seguito di questa certezza, in Commissione VIA del Ministero Ambiente il parere è stato approvato a maggioranza con il parere contrario del rappresentante della Regione Emilia-Romagna, che ha fatto mettere a verbale la seguente dichiarazione:
“Il rappresentante della Regione Emilia-Romagna […] conferma il parere negativo della Regione sul progetto, compresa la fase di accertamento che, come argomentato nella delibera del parere di VIA regionale, non potrà escludere completamente la possibilità di riattivazione dell’attività tettonica naturale comprovata in zona, non fornendo adeguate garanzie circa la sicurezza dell’impianto”.
Ribadito che
la posizione di contrarietà della Regione Emilia-Romagna è frutto del lavoro di tavoli tecnici provinciali e regionali che hanno stabilito che il progetto non risponde al principio di precauzione e sicurezza che va particolarmente assicurato per un progetto di stoccaggio di gas di questo tipo (primo caso in Italia di deposito in un acquifero), in una zona sismicamente attiva ed abitata da più di 80.000 abitanti;
la Regione Emilia-Romagna si è dotata di un piano energetico regionale nel rispetto dei criteri stabiliti dall’Unione Europea che punta sulla diversificazione delle fonti energetiche e che non prevede la realizzazione di un impianto di stoccaggio gas a Rivara.
Preso atto inoltre che
il Ministero dell’Ambiente non ha approvato il progetto, ed ha “investito” della questione il Ministero dello Sviluppo Economico, cui affida la responsabilità di approvare il programma di ricerca non considerando che ai sensi dell’art. 5, comma 16, del Decreto Direttoriale 4 febbraio 2011 “Procedure operative di attuazione del Decreto ministeriale 21 gennaio 2011 e modalità di svolgimento delle attività di stoccaggio e di controllo, ai sensi dell’articolo 13, comma 4 del Decreto ministeriale 21 gennaio 2011”, la Società proponente è obbligata a sottoporre il programma di ricerca a specifica verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA presso il Ministero dell’Ambiente.
Valutate positivamente
le dichiarazioni della Giunta che ha ribadito il “no” della Regione consegnando atti tecnici alla Commissione VIA del Ministero ed applicando il principio di precauzione, oltre a motivazioni confortate da scelte alternative come la valorizzazione di tutte le fonti energetiche compreso la geotermia, e ha confermato inoltre che l’impianto non rientra nella strategia dell’Emilia-Romagna e non è una scelta prevista nel nuovo programma triennale di attuazione del piano energetico regionale.
Impegna la Giunta regionale
a chiedere al Ministero dello Sviluppo Economico il rispetto rigoroso di quanto previsto dal Decreto Direttoriale 4 febbraio 2011 in tema di autorizzazione dei programmi di ricerca per l’accertamento della fattibilità dello stoccaggio in unità geologiche profonde;
a chiedere che il Ministero dello Sviluppo Economico, alla luce dei dati scientifici evidenti, non rilasci la suddetta autorizzazione del programma di ricerca;
ad attivarsi in tutte le sedi più opportune per ribadire la propria competenza legislativa in materia e rigettare la revisione dell’art. 117 della Costituzione tesa a ricondurre sotto esclusiva potestà legislativa nazionale il tema dell’energia e della sua disciplina.
Approvata all’unanimità dei presenti nella seduta antimeridiana del 26 luglio 2011