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DPR 327/01 e s.sm.i. - L.R. 37/02 e s.m.i. - Pratica ENEL Distribuzione SpA UT/3576/1099 - Asservimento beni immobili ditta Zinelli Gino, Zinelli Giuseppe, Zinelli Enzo (defunto), Uwakwe Theresa. Determinazione del Dirigente n. 1973 del 13/7/2011

Ai sensi del DPR 327/01 e s.m.i. e della L.R. 37/02 e s.m.i. l’Autorità competente Provincia di Parma comunica che, per la pratica Enel Distribuzione Spa Ut/3576/1099 - Asservimento Beni Immobili Ditta Zinelli Gino, Zinelli Giuseppe, Zinelli Enzo (defunto), Uwakwe Theresa, con determinazione del Dirigente n. 1973 del 13/7/2011 ha determinato:

- di costituire a favore della Società Società Enel Distribuzione SpA, con sede legale in Roma, Via Ombrone n. 2, Codice Fiscale 05779711000, servitù di elettrodotto, per la costruzione e l’esercizio della linea elettrica a 15 kV denominata “Sandra” in comune di Colorno, Torrile, Mezzani, provincia di Parma, sugli immobili sotto elencati:

Identificativi catastali: Catasto terreni del Comune di Colorno, Foglio 53, Mappali 5, 6, 7, 62.

Intestatari: Ditta catastale n. 5 - 8, n. 4 proprietari:

  • Zinelli Gino, residente in Via della Pace n. 39 - 43055 Mezzani;
  • Zinelli Giuseppe, residente in Strada Fontanella n. 34 - 43052 Colorno;
  • Zinelli Enzo, defunto;
  • Uwakwe Theresa, residente in Strada Fontanella n. 34 – 43052 Colorno.

Identificativi Catastali: Catasto terreni del Comune di Mezzani, Foglio 22, Mappale 38.

Intestatari: Ditta catastale n. 5 - 8, n. 4 proprietari:

  • Zinelli Gino, residente in Via della Pace n. 39 - 43055 Mezzani;
  • Zinelli Giuseppe, residente in Strada Fontanella n. 34 - 43052 Colorno;
  • Zinelli Enzo, defunto;
  • Uwakwe Theresa, residente in Strada Fontanella n. 34 – 43052 Colorno.

così come risultanti dall’”Elenco n. 5 - 8 dei proprietari dei beni immobili da asservire” e dal relativo piano parcellare annesso, entrambi allegati al presente atto;

- di stabilire, quale indennità da corrispondere in favore degli aventi diritto per la costituzione della servitù di elettrodotto sugli immobili sopra citati, siti nel comune di Colorno e Mezzani ed occorrenti per la realizzazione dell’opera descritta in narrativa, le cifre indicate nelle tabelle dell’”Elenco n. 5 - 8 dei proprietari dei beni immobili da asservire”, allegato al presente atto;

- di stabilire, quale indennità di occupazione da corrispondere in favore degli aventi diritto per la costituzione della servitù di elettrodotto sugli immobili sopra citati, siti nel Comune di Colorno e Mezzani ed occorrenti per la realizzazione dell’opera descritta in narrativa, una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo delle cifre indicate nelle tabelle dell’”Elenco n. 5 - 8 dei Proprietari dei Beni Immobili da asservire”, allegato al presente atto e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua. Su tali cifre sono dovuti gli interessi legali delle singole annualità al saldo effettivo, con decorrenza dalla data di immissione in possesso;

- di disporre la notifica del presente atto agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili, a spese della Società Enel distribuzione SpA.

Ai sensi dell’art. 121 del R.D. n. 1775/1933 e s.m.i., la servitù di elettrodotto conferisce alla Società Enel Distribuzione SpA la facoltà di:

- tagliare i rami degli alberi che, trovandosi in prossimità dei conduttori aerei, possano, con il movimento, con la caduta o altrimenti, causare corti circuiti o arrecare inconvenienti al servizio o danni alle condutture ed agli impianti;

- fare accedere lungo il tracciato delle condutture il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti e compiere i lavori necessari.

L’impianto e l’esercizio di condutture elettriche debbono essere eseguiti in modo da riuscire il meno pregiudizievole possibile al fondo servente.

Ai sensi dell’art. 122 del R.D. n. 1775/1933 e smi, l’imposizione della servitù di elettrodotto non determina alcuna perdita di proprietà o di possesso del fondo servente. Il proprietario non può in alcun modo diminuire l’uso della servitù o renderlo più incomodo. Del pari l’utente (Società Enel Distribuzione SpA) non può fare cosa alcuna che aggravi la servitù. Il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorchè questi ultimi obblighino l’esercente dell’elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell’esercente medesimo. In tali casi il proprietario deve offrire all’esercente, in quanto sia possibile, altro luogo adatto all’esercizio della servitù.

La Società Enel Distribuzione SpA provvederà a proprie cure e spese alla registrazione del presente Decreto presso la competente Agenzia delle Entrate, nonché alla sua trascrizione e volturazione, in termini di urgenza, presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Il presente Decreto verrà pubblicato per estratto a cura dell’Amministrazione Provinciale di Parma sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La spesa complessiva per la costituzione della servitù di elettrodotto in questione graverà integralmente sulla società Enel Distribuzione SpA.

Sono fatti salvi i diritti di terzi.

Inoltre, si rende noto che:

  • ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., contro il presente provvedimento la Ditta sopra indicata può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data del ricevimento, ovvero ricorso ordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dallo stesso termine;
  • il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Beatrice Anelli, P.O. Autorizzazioni energetiche del Servizio Ambiente, Parchi, Sicurezza e Protezione civile della Provincia di Parma.

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