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Procedura di verifica (screening) relativa al progetto denominato cantiere di Viarolo - Zona attrezzata per il recupero e trattamento di rifiuti inerti nel comune di Parma presentato da impresa Italfiumi Srl. (Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto denominato “ Cantiere di Viarolo – Zona attrezzata per il recupero e trattamento di rifiuti inerti” sito nel Comune di Parma presentato da Impresa Italfiumi S.r.l. da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

a) possono essere sottoposti ad operazioni di recupero R5 ed R13, per un quantitativo massimo annuo pari a 18.000 ton/a, le seguenti tipologie e quantitativi di rifiuti, con riferimento alla classificazione di cui all’Allegato 1, suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

  • tipologia 7.1, ed in particolare i codici CER 101311, 170101, 170102, 170103, 170107;
  • tipologia 7.2, ed in particolare i codici CER 010408 e 010413;

b) per minimizzare gli impatti sull’ambiente, mettere in atto tutti gli interventi e le azioni di mitigazione previste nel progetto, fra cui quelli menzionati ai punti 5.17, 5.18, 5.25, 5.33, 5.34, 5.35 del presente atto;

c) devono essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a minimizzare l’impatto acustico; in particolare dovranno essere mantenute stabili nel tempo le caratteristiche dimensionali e strutturali della barriera acustica in terra che sarà predisposta come descritto al punto 5.17;

d) l’attività lavorativa deve essere svolta unicamente nel periodo diurno;

e) devono essere rispettati i limiti acustici di zona e differenziali presso i recettori acustici;

f) deve essere mantenuta una velocità di transito dei mezzi da e per l’impianto non superiore a 20 km/h nelle aree di pertinenza interna ed esterne all’impianto stesso, nonché nei pressi dei recettori prossimi al sito, anche con l’impiego di dossi rallentatori descritti al punto 6.7;

g) è fatto obbligo di effettuare apposita valutazione di impatto acustico da trasmettere ad Arpa e al Comune di Carpi nel caso di modifiche sostanziali e non all’assetto impiantistico;

h) deve essere in ogni caso trasmessa ad Arpa e Comune la valutazione di impatto acustica debitamente firmata dal tecnico competente in acustica Dott. Ing. Geol. Piergiuseppe Froldi e prodotta nell’ambito della presente procedura di verifica;

i) deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei mezzi operativi intervenendo prontamente qualora il deterioramento di parti di essi provochino un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi se necessario;

j) relativamente alle tipologie di rifiuti che la Ditta prevede di sottoporre ad operazioni di recupero R5, nei casi previsti dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. deve essere eseguito idoneo test di cessione, secondo le modalità descritte al punto 5.14, conformemente a quanto indicato in Allegato 3 allo stesso D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. sul rifiuto tal quale, al fine di garantirne l’idoneità per le successive operazioni di recupero; i risultati dei test di cessione dovranno essere conservati per l’intera durata dell’autorizzazione presso la sede dell’impianto a disposizione dell’Autorità di controllo, essi saranno ordinati cronologicamente e sul frontespizio di ogni certificato dovrà essere trascritto ed evidenziato il riferimento alla corrispondente operazione di presa in carico sul registro di cui all’art. 190 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (n. operazione e data);

k) i rifiuti sottoposti alle suddette operazioni di recupero non possono configurarsi come rifiuti pericolosi;

l) l’altezza massima dei cumuli dei rifiuti, di qualsiasi tipologia, deve essere non superiore a 4 metri;

m) allo scopo di assicurare la massima funzionalità dei sistemi di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento e di quelle provenienti dalle operazioni di bagnatura dei cumuli e per evitare situazioni di impaludamento e contaminazione delle aree di trattamento e movimentazione rifiuti, la Ditta deve realizzare una adeguata pavimentazione impermeabile di tutte le zone di gestione dei rifiuti e delle MPS, delle aree di stoccaggio, delle aree di utilizzo delle macchine operatrici e della viabilità;

n) conseguentemente la rete di raccolta e gestione delle acque meteoriche di dilavamento e di quelle provenienti dalle operazioni di bagnatura dei cumuli nonché l’impianto di trattamento delle stesse prima dello scarico nel corpo idrico ricettore devono risultare adeguatamente dimensionati e deve essere ottenuta l’autorizzazione allo scarico prima della comunicazione di cui all’art. 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.: si precisa che il rilascio dell’autorizzazione allo scarico è subordinato al recepimento dei pareri favorevoli degli Enti competenti in materia (in particolare: parere ARPA; parere/nullaosta/concessione allo scarico del Gestore del corpo idrico ricettore; espressione sullo studio di incidenza prodotto dal Proponente, da parte dell’Autorità competente della complessiva approvazione del progetto);

o) devono essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a prevenire o ridurre la formazione di polveri durante le fasi di macinazione e frantumazione dei rifiuti;

p) devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari atti all’abbattimento delle polveri che potrebbero formarsi sia durante le operazioni di frantumazione sia direttamente dai cumuli del materiale stoccato, anche mantenendo efficienti gli spruzzatori antipolvere disposti lungo tutto il perimetro del piazzale come descritto ai punti 5.25, 5.26 e 5.27 e adottando le metodologie operative descritte al punto 6.7 del presente atto;

q) i materiali ottenuti dalle operazioni di frantumazione stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall’azione del vento;

r) deve essere prevista la installazione di un anemometro presso l’impianto e devono essere sospese le attività di recupero e movimentazione dei rifiuti qualora si verifichino condizioni di ventosità superiori a 5 m/s;

s) tutte le aree destinate alle attività lavorative, devono essere pavimentate, impermeabilizzate e mantenute costantemente in buono stato di manutenzione al fine di evitare la formazione di crepe e fessurazioni, l’accumulo o il sollevamento di polveri al transito degli automezzi, anche mediante le soluzioni tecniche descritte ai punti 5.18, 5.23 e 6.7 del presente atto;

t) andranno tenuti in debita considerazione i disposti contenuti nell’art. 34 delle Norme di Attuazione del P.T.C.P. (“Infrastrutture per la mobilità”), in particolare rispetto ad eventuali implicazioni della ubicazione dell’attività con i tracciati stradali “corridoio infrastrutturale plurimodale Tirreno Brennero” e “viabilità di interesse provinciale” e con le relative fasce di rispetto;

u) in modo più specifico si formulano le seguenti prescrizioni da mantenere in fase di gestione dei rifiuti:

  • durante tutte le fasi operative e di deposito deve essere evitato ogni danno per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli operatori addetti;
  • durante le operazioni di carico e scarico di rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l’insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico sanitario;
  • devono essere usati esclusivamente contenitori in buone condizioni di conservazione, tali da garantire una perfetta tenuta;
  • nelle zone di deposito dei rifiuti deve essere presa ogni precauzione al fine di garantire uno stoccaggio ordinato, prevedendo un’organizzazione dei rifiuti idonea a consentire una sufficiente movimentazione dei rifiuti e un facile accesso nelle stesse zone di stoccaggio;
  • l’impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni esterne, alla rete fognaria, al sistema di cordolatura, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell’ambiente;
  • l’esercizio dell’impianto deve avvenire nel rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico, atmosferico e delle acque ed in materia di sicurezza, di igiene e tutela dei lavoratori;
  • lo stoccaggio di materie e rifiuti, comprese le tipologie di rifiuti che la Ditta prevede di sottoporre ad operazioni di messa in riserva R13, deve avvenire esclusivamente nell’ambito delle zone individuate dal Proponente; tali aree dovranno essere identificate da apposita cartellonistica e mantenute separate tra loro per tipologia, da idonei sistemi di contenimento, come descritto al punto 5.7;
  • i rifiuti in ingresso all’impianto dovranno pervenire esclusivamente da ditte che producono effettivamente il rifiuto medesimo e non da ditte detentrici del rifiuto, già a loro volta autorizzate o iscritte per la sola fase R13, secondo quanto previsto dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
  • dovrà essere prestata particolare attenzione al momento del ritiro dei rifiuti classificati con “codice CER specchio” (contenenti nella voce descrittiva la frase “diversi da…”); a tal proposito si rammenta che la relativa fase di campionamento ai fini della caratterizzazione del rifiuto dovrà essere attestata tramite esecuzione degli appositi test analitici (test di non pericolosità) come descritto al punto 5.7, dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto dall’art. 8, commi 4 e 5 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. e dovrà essere effettuata a cura di un tecnico abilitato che redigerà apposito verbale di prelievo da allegare al referto analitico finale; quest’ultimo sarà comprensivo di tutti i parametri richiesti per quella particolare tipologia di rifiuto e dovrà essere sempre disponibile presso l’impianto quale attestazione di non pericolosità, ai sensi dell’art. 2 della decisione 2000/532/CE;
  • i rifiuti potranno restare in deposito per un periodo massimo di un anno dal loro conferimento e dovranno necessariamente essere avviati a recupero all’interno dello stesso impianto, una volta autorizzato all’attività di recupero R5, o ad un successivo impianto di recupero esterno debitamente autorizzato, avvalendosi di mezzi e/o ditte autorizzate al trasporto e mediante regolare emissione di formulario (in conformità a quanto stabilito dall’art. 193 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.) sul quale dovrà essere riportato il peso esatto del rifiuto in uscita dall’impianto certificato tramite pesatura; l’originale del corrispondente cedolino di pesatura, firmato dall’addetto, dovrà essere allegato alla 1ª copia del formulario a cui dovrà essere poi legata la 4ª copia debitamente compilata dal destinatario;
  • deve essere sempre disponibile presso l’impianto la certificazione analitica che attesti l’idoneità delle M.P.S. prodotte;
  • qualora la Ditta chieda di essere autorizzata all’attività di recupero tramite campagne di frantumazione con mezzo mobile andrà previsto il recepimento del nulla osta nel rispetto delle normative vigenti in materia;
  • a seguito della dismissione dell’attività, la Ditta deve verificare il livello di contaminazione delle aree interessate dalla attività medesima, al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito nel rispetto delle normative vigenti in materia di bonifica di siti contaminati;

v) la proposta di viabilità presentata, interessando viabilità sia provinciale sia comunale, deve ottenere il parere positivo della Provincia di Parma, del Comune di Parma e del Comune di Trecasali;

w) come prima viabilità di accesso all’impianto di trattamento deve essere prioritariamente utilizzato il percorso esistente sulla strada carrabile, con ingresso da strada Cantonazzo (ex viabilità cantieri TAV);

x) è fatto comunque divieto di predisporre dossi per limitare la velocità nella strada comunale al Taro, essendo ritenuti troppo rumorosi per il transito di mezzi carichi di inerti;

y) è fatto inoltre divieto di utilizzare come viabilità di accesso all’impianto via Cornazzano;

z) la viabilità definitiva di accesso dovrà prioritariamente interessare la futura bretella di circonvallazione dell’abitato di Posta di Viarolo prevista tra le opere complementari del collegamento autostradale TI-BRE, prevedendone peraltro un adeguato accesso in relazione ai raggi di curvatura ed eventuali corsie di decelerazione per consentire le svolte ai mezzi d’opera;

aa) al fine di mitigare l’inserimento paesaggistico delle opere deve essere prevista, sul lato Nord dell’area di interesse, una intensificazione della siepe mediante la messa in opera di essenze autoctone arboree ed arbustive ad alto fusto;

bb) la duna in terra, citata nella documentazione trasmessa, deve essere realizzata con una altezza non inferiore ai 3 metri ed una lunghezza di almeno 90 metri;

cc) vista l’insistenza nella stessa area delle strutture della Ditta Italfiumi e della Ditta Sove, nella successiva fase autorizzativa dell’impianto devono essere valutati in maniera più approfondita le possibili interferenze e i rispettivi ambiti di competenza delle due Ditte, analizzando in particolare i possibili rischi che si possono generare da tale situazione;

dd) devono essere progettati e realizzati presidi igienico-sanitari prevedendo adeguati servizi igienico-sanitari con possibilità di utilizzo di acqua potabile corrente per l’adozione delle necessarie misure igieniche, la dotazione di impianto di aerazione in sovrapressione nei servizi igienici, uffici e cabine dei mezzi di movimentazione con filtrazione dell’aria in ingresso;

2) che resta fermo l’obbligo di acquisire tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla parte quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

3) di trasmettere la presente delibera alla Ditta Impresa Italfiumi S.r.l.; alla Provincia di Parma; al Comune di Parma; al Comune di Trecasali; all’ARPA sezione provinciale di Parma; all’AUSL Distretto di Parma;

4) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

5) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.

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