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Determina di accreditamento del Dipartimento Servizi dell'Azienda Usl di Forli'

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008, che all’art. 9:

  • pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell’accreditamento con propria determinazione;
  • attribuisce all’Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

la nota pervenuta a questa amministrazione in data 14/11/2008, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante del Dipartimento Servizi dell’Azienda Usl di Forlì, con sede di riferimento in corso della Repubblica n. 171/D, Forlì (FC), chiede l’accreditamento istituzionale del Dipartimento Servizi così articolato:

UO Radiologia

UO Laboratorio analisi chimico cliniche e Microbiologia

UO Anatomia Patologica

UO Servizio Trasfusionale

la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l’accreditamento delle strutture di cui all’art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimenti del Sindaco del Comune di Forlì (FC), PG 8312/04, Atto n. 380 del 17/08/2005, PG 23619/07, Atto n. 216 del 20/04/2007;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 24.11.2008 e 25.11.2008, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall’Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali NP/2010/5056 del 20.04.2010, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato l’art. 22 della l.r. n. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuino ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all’entrata in vigore della legge regionale medesima;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

  • di concedere l’accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura: Dipartimento Servizi dell’Azienda Usl di Forlì, con sede di riferimento in corso della Repubblica n. 171/D, Forlì (FC), per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del D. Lgs. 502/1992 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007, così articolato:

UO Radiologia

UO Laboratorio analisi chimico cliniche e Microbiologia

UO Anatomia Patologica

UO Servizio Trasfusionale

  • l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 34/1998 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;
  • di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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