Testo
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che le cure termali sono prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal Servizio Sanitario Nazionale, richiamando a tal proposito:
- l’art. 8 quater e quinquies del DLgs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza”, che prevede, in particolare, tra le prestazioni da garantire a tutti i cittadini, i cicli di prestazioni idrotermali;
Vista la Legge del 24 ottobre 2000 n. 323 “Riordino del settore termale”, che all’art. 3 comma 5 recita “Le cure termali sono erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai sensi dell’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229”;
Richiamate:
- la propria deliberazione 638/97, ratificata dal Consiglio regionale con atto n. 626 del 15 maggio 1997, con la quale si è, tra l’altro, provveduto ad approvare le “linee generali per l’accreditamento delle Aziende termali presso le Aziende USL”;
- la Circolare regionale n. 14 del 6 giugno 1997, concernente i criteri generali per l’attuazione dell’istituto dell’accreditamento e del sistema di remunerazione tariffaria dei soggetti erogatori;
- la propria deliberazione n. 636/2006 avente ad oggetto: “Modifiche ed integrazioni al punto 4) della deliberazione di Giunta regionale n. 218 del 14 febbraio 2005”;
Richiamate, inoltre:
- la Circolare Regionale n. 19 del 2 dicembre 2009, inerente le indicazioni tecniche in materia di prestazioni termali per rendere omogenea sul territorio regionale la redazione delle autocertificazioni circa l’esenzione per età/reddito e la fruizione del ciclo di cure termali con oneri a carico del S.S.N. - Il debito informativo a supporto della fatturazione (file E);
- la Nota PG/2011/10301 del 17 gennaio 2011 avente ad oggetto: Integrazioni alla Circolare n. 19/2009 - Specifiche Anno 2011 (codice di esenzione);
- la Circolare Regionale n. 5 dell’8 marzo 2011 avente ad oggetto: Modifiche Circolare n. 19/2009: DM Economia e Finanze del 11 dicembre 2009 e Circolare regionale 15/10;
Richiamate, altresì, le proprie deliberazioni n. 348 dell’8 febbraio 2010 di approvazione dell’Intesa per l’anno 2010 (di cui all’Accordo regionale per il triennio 2008/2010) e n. 1830 del 29 novembre 2010 con la quale si è provveduto a rideterminare l’Intesa per l’anno 2010, tra la Regione e le Aziende termali regionali per la fornitura ai cittadini emiliano-romagnoli di prestazioni termali in regime di accreditamento;
Considerato che, con riferimento alla spesa termale, occorre tenere conto che il fabbisogno di assistenza termale per i cittadini della Regione Emilia-Romagna risulta essere ampiamente soddisfatto dagli stabilimenti termali accreditati presenti nella Regione, considerata l’elevata potenzialità degli stessi;
Tenuto conto che, per la definizione dell’Accordo per il triennio 2011-2013 tra la Regione Emilia-Romagna e le Aziende termali regionali per la fornitura ai cittadini emiliano-romagnoli di prestazioni termali in accreditamento:
- gli incontri tra le parti hanno preso avvio sin dal mese di gennaio 2011;
- è stato avviato un provvedimento ricognitivo, con nota PG/2011/39923 del 14 febbraio 2011, volto a quantificare, da parte degli stabilimenti termali regionali, il fatturato riferito al periodo 1 gennaio–31 dicembre 2010;
Tenuto conto che, a seguito della ricognizione effettuata, così come trasmesso dagli Stabilimenti termali regionali, con documentazione agli atti del Servizio Assistenza Distrettuale, Medicina generale, Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sanitari, è emerso che il totale del fatturato è pari ad Euro 17.162.111,84 a fronte di Euro 17.579.733,72 (importo massimo di spesa regionale, oggetto della DGR 1830/2010), da cui risulta un mancato utilizzo delle risorse regionali determinate pari ad Euro 417.621,88;
Considerato, pertanto, che si è ritenuto di procedere alla definizione di un Accordo regionale per il triennio 2011-2013 al fine di:
- regolamentare i rapporti per la fornitura, ai cittadini residenti nella Regione, di prestazioni termali da erogare a carico del SSR, per gli anni 2011, 2012 e 2013;
- stabilire il tetto di spesa massimo complessivo regionale per l’anno 2011;
- definire i criteri per la determinazione del tetto di spesa massimo complessivo regionale per gli anni 2012 e 2013;
Ritenuto quindi necessario, a tal fine, recepire l’Accordo di cui sopra (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, sottoscritto in data 24 maggio 2011 dall’Assessore alle Politiche per la Salute, dalla Federterme regionale e dal Coter (Consorzio del circuito termale dell’Emilia-Romagna);
Considerato, in particolare, di:
- stabilire che per la determinazione del tetto di spesa massimo complessivo regionale per l’anno 2011, l’aumento è dello 0,8% rispetto al tetto di spesa massimo complessivo - anno 2010: Euro 18.160.892,44, oggetto della DGR n. 348/2010;
- determinare, conseguentemente, che il tetto di spesa massimo complessivo regionale per l’anno 2011 risulta pari ad Euro 18.306.179,58;
- determinare, inoltre, l’importo massimo di spesa regionale per l’anno 2011, tenendo anche conto del mancato utilizzo (di cui al sopracitato provvedimento ricognitivo) delle risorse regionali per l’anno 2010, pari ad Euro 417.621,88, rispetto all’importo massimo di spesa regionale oggetto della DGR 1830/10;
- determinare, pertanto, l’importo massimo di spesa regionale per l’anno 2011 in Euro 18.723.801,46: Euro 18.306.179,58 (tetto di spesa massimo complessivo - anno 2011) + Euro 417.621,88 (mancato utilizzo delle risorse regionali – anno 2010, di cui alla DGR 1830/10);
- stabilire, inoltre, che in caso di produzione eccedente l’importo massimo di spesa regionale per l’anno 2011 (Euro 18.723.801,46), le Aziende termali s’impegnano a rientrare nell’anno 2012, nel rispetto dell’importo massimo di spesa regionale che verrà stabilito nella successiva Intesa regionale per l’anno 2012;
Preso atto che:
- i rapporti intercorrenti tra le Aziende USL regionali e le Aziende termali, oggetto del contratto di fornitura, quale espressione del SSR, debbono essere improntati ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza;
- l’affermazione di tali principi debba caratterizzare le modalità di rendicontazione, da parte degli Stabilimenti termali, delle prestazioni rese e la fornitura dei relativi dati di attività;
Considerata l’esigenza di raccogliere dati relativamente a tutte le prestazioni incluse nei LEA, si conviene di precisare il debito informativo a carico delle Aziende termali dell’Emilia-Romagna, con l’impegno di inviare alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati, riferiti all’anno solare precedente, relativamente a quanto segue:
- prestazioni erogate;
- spesa per tipologia di prestazioni;
- gettito complessivo del ticket, distinguendo la quota relativa all’esenzione parziale da quella dovuta dai cittadini non esenti;
Tenuto conto che l’Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e le Aziende termali regionali sarà sottoposto alle Aziende USL, soggetti titolati ad effettuare i pagamenti agli Stabilimenti termali ubicati nella Regione Emilia-Romagna,le quali sottoscrivendolo, si assumono l’impegno a:
- ricevere la fatturazione delle prestazioni rese;
- verificare la correttezza amministrativa;
- eseguire i controlli previsti dalla normativa;
- effettuare i pagamenti relativi alle prestazioni;
Preso atto che:
- nell’Accordo regionale su indicato (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, sottoscritto in data 24 maggio 2011 dall’Assessore alle Politiche per la Salute, dalla Federterme regionale e dal Coter (Consorzio del circuito termale dell’Emilia-Romagna), viene individuato il rispetto dell’importo massimo di spesa regionale per l’anno 2011, pari a Euro 18.723.801,46, secondo le modalità riportate nell’Accordo stesso;
- le Aziende Termali firmatarie si sono impegnate a rispettare l’importo massimo di spesa regionale per l’anno 2011, pari a Euro 18.723.801,46, secondo le modalità riportate nell’Accordo su indicato, parte integrante e sostanziale del presente atto, sottoscritto in data 24 maggio 2011;
- le Aziende termali accreditate hanno individuato e concordato i criteri in merito al rispetto dell’importo massimo di spesa regionale per l’anno 2011, riportati nel documento (Allegato 2), che le Aziende stesse hanno sottoscritto e che costituisce parte integrante dell’Accordo allegato al presente atto, trasmesso dal Coter al Servizio Assistenza Distrettuale, Medicina Generale, Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sanitari, con nota PG/2011/125246 del 19 maggio 2011;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;
a voti unanimi e palesi
delibera:
- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, l’Accordo regionale (Allegato 1), tra la Regione Emilia-Romagna e le Aziende Termali regionali per la fornitura, ai cittadini emiliano-romagnoli, di prestazioni termali in regime di accreditamento per il triennio 2011-2013 - sottoscritto in data 24 maggio 2011 dall’Assessore alle Politiche per la Salute, dalla Federterme regionale e dal Coter (Consorzio del Circuito Termale dell’Emilia-Romagna) - quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di stabilire che il suddetto Accordo regionale per il triennio 2011-2013:
- regolamenta i rapporti per la fornitura, ai cittadini residenti nella Regione, di prestazioni termali da erogare a carico del SSR, per gli anni 2011, 2012 e 2013;
- stabilisce il tetto di spesa massimo complessivo regionale per l’anno 2011, pari a € 18.306.179,58;
- determina l’importo massimo di spesa regionale per l’anno 2011 in Euro 18.723.801,46;
- definisce i criteri per la determinazione del tetto di spesa massimo complessivo regionale per gli anni 2012 e 2013;
- di stabilire, altresì, che a valere per gli anni 2012 e 2013, nelle apposite Intese regionali sarà determinata solo la parte economica;
- di prendere atto che le Aziende termali accreditate firmatarie hanno sottoscritto il documento (Allegato 2), che costituisce parte integrante dell’Accordo allegato al presente atto, in cui sono riportati i criteri, in merito al rispetto dell’importo massimo di spesa regionale per l’anno 2011;
- di convenire che per la determinazione del tetto di spesa massimo complessivo regionale per gli anni 2012 e 2013, l’aumento sarà determinato rispetto al tetto di spesa massimo complessivo regionale dell’anno precedente;
- di sottoporre alle Aziende USL regionali, soggetti titolati ad effettuare i pagamenti agli Stabilimenti termali ubicati nella Regione Emilia-Romagna, la sottoscrizione dell’Accordo in oggetto al fine di assumere impegno a:
- ricevere la fatturazione delle prestazioni rese;
- verificare la correttezza amministrativa;
- eseguire i controlli previsti dalla normativa;
- effettuare i pagamenti relativi alle prestazioni;
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.