Esito procedura di verifica (screening) sul progetto relativo alla realizzazione di un laghetto collinare ad uso irriguo in località La Lodola di Ciano nel comune di Zocca in provincia di Modena
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
a) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in considerazione del limitato rilievo degli interventi previsti e dei conseguenti impatti ambientali, il progetto relativo alla costruzione di un invaso collinare ad uso irriguo in frazione di Ciano nel Comune di Zocca in Provincia di Modena dalla ulteriore procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:
1. una attenta progettazione esecutiva della fase di cantierizzazione, per quanto riguarda le interferenze con l’ambiente, le conseguenti mitigazioni e le azioni di ripristino, soprattutto per quanto riguarda l’area di cantiere;
2. per quanto riguarda le operazioni di ripristino e di mitigazione dell’impatto paesaggistico e visivo dell’opera si dovranno utilizzare per la piantumazione specie autoctone che garantiscono un maggior successo di impianto (facilità di attecchimento, adattamento pedo-climatico, buona resa nello sviluppo) e in modo tale che creino una barriera vegetale (con piantumazione di alberi e cespugli a monte, e soli arbusti a valle dell’opera) atta a garantire l’ombreggiatura (con conseguente diminuzione del fenomeno dell’evaporazione), il miglioramento della stabilità generale del pendio, la realizzazione di un’area di rifugio/alimentazione per diversi animali e un minore impatto visivo dell’intervento; si dovranno inoltre inerbire le scarpate;
3. assolutamente da evitare sono le specie riconosciute come invadenti (Robinia, Ailanto, etc.);
4. devono essere rese ottimali le condizioni di aderenza tra lo strato impermeabile di argilla e il substrato sottostante;
5. la relazione geologica dichiara che le condizioni di stabilità del sito risultano soddisfacenti, tali da non richiedere l’adozione di misure di monitoraggio preliminare e di controllo successivo, né da dover porre in essere opere di presidio idrogeologico del versante nel suo insieme; è però fatta salva l’esigenza di eseguire interventi di bonifica localizzati quali trincee drenanti, per l’abbattimento della falda di filtrazione discontinua eventualmente presente sul pendio a monte e di quella indotta all’interno dell’argine di sbarramento, e di fossetti di guardia sia a monte dell’invaso sia al piede del rilevato in modo da incrementare la densità del reticolo idrografico per il drenaggio delle acque superficiali, nell’immediato intorno dell’opera;
6. al fine di evitare l’immissione nell’invaso dell’acqua di falda riscontrata durante le prove penetrometriche a -2,0 e -6,0 m dal p.c., si dovranno impermeabilizzare i paramenti interni del bacino con argilla opportunamente vibrocompattata;
7. a tutela della pubblica incolumità la costruzione di 2 scalette di sicurezza ancorate al suolo che giungono fino a fondo invaso;
8. in corso d’opera, come prassi normale ai sensi del D.M. 11.03.1988 e del D.M. 14 gennaio 2008, si dovranno eseguire successivi accertamenti per valutare più approfonditamente, anche nei punti non indagati, lo spessore, la consistenza e le condizioni idrogeologiche del terreno detritico di copertura e del substrato, nonché le loro caratteristiche tessiturali e geomeccaniche al fine di un adeguato dimensionamento delle opere di presidio idrogeologico, di una corretta individuazione dei piani di posa e di un’adeguata stabilizzazione ed impermeabilizzazione delle arginature e del fondo dell’invaso;
9. resta fermo che tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’opera oggetto della presente valutazione dovranno essere rilasciate dalle autorità competenti ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) di trasmettere la presente delibera ai proponenti Sigg. Melotti Tiziano e Torlai Adriana, al Servizio Tecnico di Bacino della Provincia di Modena, alla Amministrazione provinciale di Modena, al Comune di Zocca, allo Sportello Unico del Comune di Zocca, all’ARPA sezione provinciale di Modena;
c) di pubblicare per estratto, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni il presente partito di deliberazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione.