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Cavatorta Mauro e Landia Srl- Domanda 23/06/1989 di concessione in sanatoria di derivazione d’acqua pubblica, per uso irriguo, dalle falde di subalveo del torrente Parma in comune di Langhirano (PR), Loc. Ponte Fabiola. R.R. n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5, 6 e 43. Concessione in sanatoria - Pratica n. 20010.550.200.30.10.770

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

a) di rilasciare alle ditte Cavatorta Mauro, (omissis), e Landia Srl, C.F. 0815230347, fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione in sanatoria per la derivazione di acqua pubblica dalle falde di subalveo del torrente Parma in comune di Langhirano (Pr) località Ponte Fabiola, per l’irrigazione di terreni di proprietà estesi mq 11.000 e 10.000, con una portata massima pari a l/s 4 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 10.000;

b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell’originale cartaceo conservato agli atti presso gli uffici del Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c) di stabilire che la concessione è valida fino al 31 dicembre 2015;

(omissis)

Estratto disciplinare

(omissis)

ART. 8>&#8211;&#160;Obblighi e condizioni particolari cui e&#8217;assoggettata la derivazione<p>

(omissis)

8.2 Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell’opera di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

8.3 Variazioni - Ogni variazione relativa al contatore (se previsto) e alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento delle pompe e la modifica della destinazione d’uso dell’acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d’uso dell’acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

8.4 Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. È fatto assoluto divieto, in base alla L.R. n. 7/1983, di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi

8.5 Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l’inquinamento delle acque è tale da vietarne l’utilizzo in ogni caso.

L’Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell’utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall’art. 22 del D.Lgs n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall’art. 48 del R.R. n. 41/01;

8.6 Cessazione dell’utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001) - Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d’arte.

8.7 Subconcessione - E’ vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

8.8 Revoca la concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego

(omissis)

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