REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 aprile 2009, n. 565

Valutazione di impatto ambientale (VIA) del progetto di impianto idroelettrico in localita' Ponte Zingone, nel comune di Mercato Saraceno, in provincia di Forli'-Cesena presentato da SOEMS SpA (Titolo III, L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)	delibera:
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, sul progetto di impianto idroelettrico in localita'
Ponte Zingone, nel comune di Mercato Saraceno, in provincia di
Forli'-Cesena, presentato dalla societa' SOEMS SpA, poiche' il
progetto in oggetto, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di
Servizi conclusasi il giorno 18 marzo 2009, e' realizzabile a
condizione che siano rispettate le prescrizioni, indicate ai punti
1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi,
che costituisce l'Allegato 1, di seguito riportate;
 1) si ritiene congruo il quantitativo proposto dal proponente pari a
500 l/s da lasciar defluire in alveo. Tale valore potra' essere
variato, in aumento, al fine di conseguire gli obiettivi di qualita'
fissati per il fiume Savio dal PTA regionale nonche' a norma della DGR
1793/08 al fine di garantire nel tratto sotteso dalla derivazione il
mantenimento delle caratteristiche dell'ecosistema fluviale del corpo
idrico derivato cosi' come presente a monte del prelievo;
 2) si prescrive che in caso di compromissione ambientale del sistema
forestale e boschivo si dovranno realizzare opere di compensazione, da
realizzare all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale e'
stato autorizzato l'intervento di trasformazione; tali opere dovranno
consistere nella ricostituzione delle formazioni boschive eliminate
all'interno delle aree di collegamento ecologico di cui agli artt. 2,
comma 1 lett. e), e 7 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6, individuate
dal PTCP come ambiti per la riconnessione delle reti ecologiche, di
cui all'art. 55 del PTCP;
 3) si prescrive, come indicato nella relazione integrativa, che lo
scarico della centrale che regola l'immissione delle acque in alveo,
sia opportunamente orientato per non creare interferenze idrauliche
coi naturali flussi idrici fluviali e giustamente ubicato per
scongiurare processi erosivi concentrati;
 4) si prescrive la modifica del funzionamento della derivazione
eliminando gli stramazzi a soglia fissa e passando ad un funzionamento
a tirante costante a monte della briglia, garantito agendo sul
funzionamento della turbina idraulica (che faccia da strozzatura per
regolare il livello a monte) o tramite l'inserimento di una apposita
paratoia verso la condotta di derivazione;
 5) installazione da parte del proponente di un sistema di controllo
dei livelli (sensore di livello subito a monte della briglia) di
adeguata precisione (subcentimetrica), una asta graduata ben visibile
ed una webcam per il controllo da remoto del livello e delle
condizioni del rilascio imposto;
 6) le ditte esecutrici dei lavori, titolari degli eventuali scarichi
idrici derivanti dai cantieri, dovranno acquisire le autorizzazioni
allo scarico rilasciate dalle autorita' competenti ai sensi della
normativa vigente (DLgs 152/06) preventivamente all'installazione dei
cantieri;
 7) al fine di limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri
durante le fasi di cantiere si dovranno rispettare le seguenti
disposizioni:
- periodica bagnatura delle aree di cantiere, delle piste, dei
depositi temporanei di terre e di inerti da costruzione con frequenza
congrua alle condizioni meteorologiche;
- pavimentazione delle piste e delle aree di cantiere soggette al
transito di mezzi pesanti nei pressi di ricettori antropici mediante
l'impiego di materiali inerti aridi opportunamente costipati e
stabilizzati secondo un'idonea curva granulometrica;
- obbligo di velocita' ridotta sulle piste di cantiere al fine di
contenere il sollevamento delle polveri;
- munire le uscite dal cantiere alla rete stradale con impianti di
lavaggio per la pulizia delle ruote;
- utilizzo di camion e mezzi meccanici conformi alle normative
ambientali in materia di emissioni di gas di scarico;
- per i lavori di cantiere che si svolgono nei pressi di ricettori
andra' preso in considerazione la possibilita' di utilizzare pannelli
mobili con funzione di protezione dei ricettori nei confronti della
diffusione di polveri oltre che del rumore;
 8) la dismissione del cantiere dovra' comportare il ripristino dello
stato originario dei luoghi. Per il ripristino delle aree di cantiere
andra' utilizzato il terreno vegetale derivante dallo scotico, che si
avra' cura di accumulare, separatamene dalle altre tipologie di
materiale, in spessori adeguati provvedendo alla sua manutenzione per
evitarne la morte biologica;
 9) sia durante la cantierizzazione delle opere da localizzare
all'interno della galleria, sia durante il funzionamento di tali
opere, dovra' essere garantito adeguato monitoraggio delle attivita',
al fine di evitare eventuali danneggiamenti agli edifici soprastanti,
nonche' della stabilita' del versante interessato. Gli esiti di tale
monitoraggio dovranno essere comunicati annualmente al Comune e al
Servizio Tecnico di Bacino. Dovra', altresi', essere tempestivamente
data comunicazione sia al Comune, sia al Servizio Tecnico di Bacino di
eventuali alterazioni riscontrate;
10) per consentire i controlli di competenza, la Societa' proponente
dovra' dare, obbligatoriamente e con congruo anticipo, comunicazione
dell'avvio dei lavori al Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli, alla
Provincia di Forli'-Cesena, al Comune di Mercato Saraceno, all'ARPA -
Sezione provinciale di Forli'-Cesena, all'AUSL e alla Soprintendenza
per i Beni Archeologici per l'Emilia-Romagna;
11) ai sensi dell'art. 12 del DLgs 29 dicembre 2003, n. 387 e
dell'art. 35 del R.R. 20 novembre 2001, n. 41, in caso di rinuncia o
cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione di derivazione con
contestuale dismissione dell'impianto, la Societa' titolare e' tenuta,
a propria cura e spese, alla rimozione delle opere ed al ripristino
dello stato dei luoghi;
12) per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio
dell'impianto ai sensi del DLgs 387/03 e della L.R. 26/04 dovranno
essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- entro 1 anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione dovranno
avere inizio i lavori di realizzazione dell'impianto;
- entro un termine massimo di 3 anni dal rilascio dell'autorizzazione,
l'impianto deve essere realizzato, decorso tale termine senza che la
ditta abbia provveduto, l'autorizzazione decade a tutti gli effetti;
- eventuali variazioni del programma dei lavori, debitamente motivate,
dovranno essere comunicate e sottoposte ad autorizzazione preventiva
da parte della Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena, d'intesa
con il Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli;
- e' fatto obbligo alla ditta di comunicare alla Amministrazione
provinciale di Forli'-Cesena la data di inizio lavori nonche' quella
di ultimazione, e certificazione attestante che l'impianto e' stato
realizzato conformemente al progetto approvato col presente atto;
- l'azienda deve pagare le spese di istruttoria come stabilito
dall'art 16 della L.R. 26/04 e dalla deliberazione della Giunta
provinciale prot. n. 42995 del 29/4/2008 (0,02 per cento
dell'investimento), che l'Azienda dovra' versare alla Amministrazione
provinciale di Forli'-Cesena con le modalita' che le saranno
comunicate;
- l'azienda dovra' inviare all'Amministrazione provinciale di
Forli'-Cesena entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati di
funzionamento dell'impianto e la quantita' di energia prodotta
nell'anno precedente, nonche' qualsiasi altra informazione inerente
l'impianto e la produzione di energia che sara' richiesta dalla stessa
Amministrazione;
13) si prescrive, ai fini della sicurezza, che l'opera di presa sia
dotata di apposita griglia con vuoti dimensionali non superiori a 10
cm.;
14) per la realizzazione dell'opera la ditta appaltatrice dovra'
ottenere tutte le autorizzazioni per l'esercizio del cantiere previste
dalle vigenti normative, e non comprese nelle autorizzazioni
rilasciate dalla presente Conferenza di Servizi;
15) si prescrive come gia' previsto nel SIA la definizione di un
cronoprogramma dei lavori di cantiere che tenga in considerazione la
maggiore sensibilita' delle specie nei diversi periodi dell'anno e in
particolare:
- nel periodo invernale (dicembre-febbraio) allestimento del cantiere
e preparazione del tracciato per la posa della condotta;
- nel periodo primaverile (marzo-giugno) ferma dei lavori in ambito
terrestre e acquatico;
- nel periodo estivo (luglio-ottobre) realizzazione delle opere in
alveo (briglia, scala di risalita e opera di restituzione);
- nel periodo autunnale (ottobre-novembre) realizzazione del locale
turbina e piantumazione della vegetazione perifluviale quale opera di
compensazione;
16) si prescrive come gia' previsto nel SIA il rispetto delle migliori
e piu' corrette pratiche di gestione del cantiere durante tutte le sue
fasi, secondo le seguenti modalita':
- preferenza per le lavorazioni nel periodo diurno;
- imposizione di direttive agli operatori tali da evitare
comportamenti inutilmente rumorosi;
- per il caricamento e la movimentazione del materiale inerte,
preferenza dell'uso di pale caricatrici piuttosto che
dell'escavatore;
- rispetto della manutenzione e del corretto funzionamento di ogni
attrezzatura;
- nella progettazione dell'utilizzo delle varie aree del cantiere
venga privilegiato il deposito temporaneo degli inerti in cumuli da
interporre fra le aree dove avvengono lavorazioni rumorose ed i
ricettori;
- i percorsi destinati ai mezzi, in ingresso e in uscita dal cantiere,
dovranno essere individuati e delimitati in maniera da minimizzare
l'esposizione al rumore di eventuali ricettori;
17) si prescrive come gia' previsto nel SIA che:
- la direzione lavori e l'esperto di tematiche ambientali seguano
personalmente le attivita' e verifichino le corrette modalita' di
esecuzione degli interventi di realizzazione e di ripristino;
- si svolga un'attenta attivita' di monitoraggio, in fase post-operam
per valutare gli effettivi impatti sull'ecosistema fluviale legati al
progetto e per verificare l'efficacia degli interventi di
compensazione previsti;
- si utilizzino le aree disponibili in sponda sx per l'impianto di una
fascia di vegetazione arboreo arbustiva della lunghezza complessiva di
circa 400 m. (dal ponte dello Zingone, sino a circa 200 a monte della
briglia interessata dai lavori) e per una superficie complessiva di
circa 8.000 mq.;
18) si prescrive, inoltre, che dovra' essere garantito, nel tratto
sotteso dalla derivazione, il mantenimento delle caratteristiche
qualitative del corso d'acqua, con particolare riferimento alle
caratteristiche di qualita' biotiche e morfologiche dell'ecosistema
fluviale, del corpo idrico derivato cosi' come presenti a monte del
prelievo;
19) pertanto prima dell'avvio delle opere dovra' essere presentato al
Servizio Tecnico di Bacino e alla Provincia, apposito piano di
monitoraggio delle caratteristiche qualitative del corpo idrico nel
tratto sotteso dalla derivazione stessa. Tale piano dovra' essere
redatto sulla base delle indicazioni di ARPA provinciale cosi' come
previsto dalla DGR 1793/08;
b) di dare atto che il parere favorevole del Servizio Tutela e
Risanamento risorsa acqua della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del
R.R. 41/01, e' espresso all'interno del Rapporto di cui al punto 3.9;
c) di dare atto che il parere favorevole dell'Autorita' dei Bacini
Regionali Romagnoli, e' espresso all'interno del Rapporto di cui al
punto 3.9 relativamente a:
- parere ai sensi del R.R. 41/01;
- parere di compatibilita' con gli obiettivi del Piano stralcio per il
rischio idrogeologico (art. 12, comma 5, lettera d, delle Norme
tecniche di Piano);
d) di dare atto che il parere favorevole della Amministrazione
provinciale di Forli'-Cesena, (delega acquisita agli atti d'ufficio)
e' espresso all'interno del Rapporto di cui al punto 3.9 relativamente
a:
- R.R. 41/01, e' espresso all'interno del Rapporto di cui al punto
3.9;
- L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- alla verifica di assoggettabilita' DLgs 152/06 e L.R. 13 giugno
2008, n. 9;
- autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (DLgs 387/03,
L.R. 26/04);
e) di dare atto che il Servizio Tecnico di Bacino Fiumi Romagnoli, ha
espresso parere favorevole all'interno del Rapporto, di cui al punto
3.9, ed ha, inoltre, provveduto far pervenire il provvedimento di
propria competenza:
- concessione alla derivazione e utilizzazione di acque pubbliche
(R.R. 41/01), nonche' nullaosta idraulico (R.D. 523/04) determina n.
3174 del 20/4/2009, che costituisce l'Allegato n. 2 parte integrante
della presente delibera;
f) di dare atto che il Comune di Mercato Saraceno ha espresso parere
favorevole all'interno del Rapporto, di cui al punto 3.9, ed ha,
inoltre, provveduto far pervenire i provvedimenti di propria
competenza:
- autorizzazione paesaggistica DLgs n. 42 del 22 gennaio 2004, che
costituisce l'Allegato n. 3 parte integrante della presente delibera;
- permesso di costruire; che costituisce l'Allegato n. 4 parte
integrante della presente delibera;
g) di dare atto che il Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali
Direzione regionale Beni architettonici e Paesaggio, non ha
partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, ma ha
provveduto a far pervenire, acquisito al prot. n. 233023 del 17
settembre 2007, il proprio parere, che costituisce l'Allegato n. 5,
parte integrante della presente delibera;
h) di dare atto che ARPA - Sezione di Forli'-Cesena ha partecipato
alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi ed ha espresso
parere favorevole all'interno del Rapporto, di cui al punto 3.9;
i) di dare atto che l'AUSL di Cesena, ha partecipato alla seduta
conclusiva della Conferenza di Servizi ed ha espresso parere
favorevole all'interno del Rapporto, di cui al punto 3.9;
j) di dare atto che la valutazione di impatto ambientale positiva, ai
sensi del comma 3, art. 17, L.R. 9/99, costituisce variante agli
strumenti urbanistici, qualora l'assenso dell'Amministrazione comunale
sia ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni;
k) di dare atto che l'autorizzazione dell'impianto per la produzione
di energia elettrica in esame, in quanto derivante da fonte
rinnovabile, comporta la dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' ed urgenza, ai sensi dell'art. 12 del DLgs 387/03
"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricita'";
l) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione al proponente alla societa' SOEMS SpA, con sede
legale in Via Paul Harris n. 5 Mercato Saraceno (FC);
m) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza,
copia della presente deliberazione alla Amministrazione prov.le di
Forli'-Cesena, alla Amministrazione comunale di Mercato Saraceno, al
Ministero per i Beni e le Attivita' culturali Direzione regionale Beni
architettonici e Paesaggio, alla Regione Emilia-Romagna Servizio
Tecnico di Bacino Fiumi Romagnoli, all'Autorita' dei Bacini Romagnoli,
alla Regione Emilia-Romagna Servizio Tutela Risanamento risorsa acqua,
all'ARPA - Sez. Forli' e alla AUSL Sez. Cesena;
n) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 9, della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, che l'efficacia
temporale della presente valutazione di impatto ambientale e' fissata
in anni 3;
o) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito
di deliberazione.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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