REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 2009, n. 629

Criteri e modalita', per le annualita' 2009-2010, per l'erogazione dei contributi correnti alle Unioni di Comuni, alle Comunita' Montane e alle fusioni

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria
2008)" e, in particolare, l'art. 2, commi 17-22 ai sensi del quale le
Regioni hanno adottato proprie leggi volte a riordinare la disciplina
delle Comunita' Montane, "in modo da ridurre a regime la spesa
corrente per il funzionamento delle Comunita' Montane stesse per un
importo pari almeno ad un terzo della quota del fondo ordinario di cui
al comma 16, assegnata per l'anno 2007 all'insieme delle Comunita'
Montane presenti nella Regione" (comma 17);
- la L.R. 26 aprile 2001, n. 11, recante "Disciplina delle forme
associative e altre disposizioni in materia di Enti locali" e, in
particolare, il Capo IV "Programma di riordino territoriale";
- la L.R. 30 giugno 2008, n. 10, recante "Misure per il riordino
territoriale, l'autoriforma dell'Amministrazione e la
razionalizzazione delle funzioni" e, in particolare, il Titolo II
"Riordino territoriale", Capo I "Riordino delle Comunita' Montane",
Capo II "Misure di riordino ed incentivazione delle forme associative"
e Capo IV "Disposizioni transitorie e finali";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 novembre
2008, recante "Riordino della disciplina delle Comunita' Montane, ai
sensi dell'articolo 2, comma 21, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244"
che attesta il rispetto dell'obiettivo di risparmio da parte della
Regione Emilia-Romagna per opera della L.R. n. 10 del 2008;
- la propria deliberazione n. 1733 del 28 ottobre 2008, recante
"Proposta di ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunita'
Montane, ai sensi dell'art. 4, L.R. 10/08", adottata in seguito alle
consultazioni preliminari tra la Regione, i Presidenti e i Sindaci di
Comuni delle Comunita' Montane interessate, e che tiene in
considerazione le caratteristiche territoriali, demografiche,
socio-economiche complessive e dei preesistenti ambiti di cooperazione
tra i Comuni;
visti altresi' i decreti del Presidente della Giunta regionale
adottati il 27 febbraio 2009, i quali prevedono, in primo luogo, la
ridelimitazione territoriale di nove Nuove Comunita' Montane e la
soppressione delle restanti nove per alcune delle quali e' prevista la
trasformazione in Unioni di Comuni e, in secondo luogo, che le Unioni
di Comuni subentranti a preesistenti Comunita' Montane disciolte siano
costituite entro il 30 giugno 2009;
vista la propria deliberazione n. 226 del 2 marzo 2009, con la quale
la Giunta regionale ha dato attuazione alla legge regionale n. 10 del
2008 con riguardo a due aspetti essenziali: 1) le misure straordinarie
di sostegno al riordino delle Comunita' Montane e 2) i contributi per
spese di funzionamento delle Nuove Comunita' Montane e delle Unioni di
Comuni subentranti a Comunita' Montane soppresse;
considerato, inoltre, a seguito del decreto-legge 27 gennaio 2009, n.
3, convertito nella Legge 25 marzo 2009, n. 26, recante "Disposizioni
urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni
elettorali e referendarie", che ha consentito l'unificazione delle
elezioni europee con quelle amministrative per il rinnovo dei Consigli
comunali e provinciali, che le elezioni si svolgeranno il 6 e 7 giugno
2009 e interesseranno numerosi Comuni della Regione coinvolti nel
processo di riordino territoriale;
considerato che l'art. 22 della L.R. n. 10 del 2008 fissa all'1
gennaio 2009 l'applicazione della nuova disciplina degli incentivi
alle forme associative disciplinati dal programma di riordino
territoriale;
ravvisata, tuttavia, in tale contesto, caratterizzato dalle rilevanti
innovazioni introdotte dalla L.R. 10/08 e dal contestuale rinnovo
delle Amministrazioni comunali, la necessita' di determinare per gli
anni 2009 e 2010 una disciplina transitoria per l'erogazione dei
contributi alle gestioni associate delle forme associative;
considerato che la legge regionale 19 dicembre 2008, n. 22, ha
inserito l'art. 21 bis nella L.R. n. 10 del 2008, il quale prevede, in
particolare, al comma 1 che "Al fine di accompagnare, nel biennio
2009-2010, i processi di trasformazione e riorganizzazione delle Nuove
Comunita' Montane in attuazione della presente legge regionale, la
Regione concede contributi alle Comunita' Montane e agli enti
associativi ad esse subentranti, in deroga alla disciplina ordinaria
per l'accesso e la quantificazione dei contributi sul programma di
riordino territoriale" ed al comma 3 che "la Regione puo' altresi'
concedere, fino al 31 dicembre 2010, contributi alle Unioni di Comuni
esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge
regionale, al fine di finanziare progetti volti ad accompagnare il
raggiungimento dei requisiti previsti per l'accesso ai contributi
regionali disciplinati dal programma di riordino territoriale, nonche'
contributi a tutte le Unioni per sostenere progetti speciali di
miglioramento della qualita' e dell'efficienza dei servizi associati o
progressivo ampliamento dei loro ambiti territoriali";
ritenuto di inserire nel Programma di riordino territoriale misure
straordinarie adeguate a fronteggiare le esigenze connesse alle
suddette operazioni di riorganizzazione e successione, in attuazione
della L.R. n. 10 del 2008;
richiamate dunque:
- la citata L.R. n. 10 del 2008 e, in particolare, l'art. 22 in base
al quale "la nuova disciplina degli incentivi alle forme associative
disciplinati dal Programma di riordino territoriale contenuta, in
particolare, negli articoli 13 e 14 della presente legge si applica a
decorrere dall'1 gennaio 2009";
- la L.R. 19 dicembre 2008, n. 22, che ha introdotto nella gia'
menzionata L.R. n. 10 del 2008 l'art. 21 bis che, in deroga al
disposto dell'art. 22 sopra citato, dispone per il biennio 2009/2010,
l'adozione di misure straordinarie transitorie per accompagnare il
processo di riordino istituzionale delle Comunita' Montane e delle
Unioni di Comuni, al fine di far fronte, in misura adeguata ed
efficace, alle esigenze connesse alle operazioni di riorganizzazione,
trasformazione e soppressione degli Enti associativi coinvolti;
valutata pertanto la necessita' e l'opportunita' di provvedere
all'approvazione di un nuovo Programma di riordino territoriale
contenente disposizioni da applicare per gli anni 2009 e 2010;
ritenuto, quindi, con riguardo ai contributi correnti, in particolare
di stabilire:
- che, ai sensi delle disposizioni contenute negli artt. 9 e 14 della
L.R. 10/08, possono accedere ai contributi le Unioni e le Comunita'
Montane in possesso dei seguenti requisiti:
a) statuto che preveda la Giunta composta esclusivamente dai Sindaci;
b) conferimento integrale di almeno 3 funzioni tra quelle individuate
dall'art. 14, comma 1, L.R. n. 10 citata, da parte di tutti i Comuni
della forma associativa;
c) adesione all'Unione di almeno 4 Comuni, oppure sono sufficienti 3
purche' raggiungano i 15.000 abitanti;
d) non sussista sovrapposizione tra Unioni e Comunita' Montane, salva
la deroga prevista dall'art. 21 della L.R. 10/08;
- che possono, inoltre, limitatamente all'anno 2009, accedere ai
contributi, a titolo di contributo straordinario onnicomprensivo solo
le Associazioni intercomunali nelle quali i Comuni hanno attivato la
trasformazione in Unione, a condizione che la stessa si istituisca
entro il 31 dicembre 2009, nonche' le Unioni che ancora non hanno
beneficiato del contributo straordinario;
- che possono, altresi', accedere, in via straordinaria, per gli anni
2009-2010, ai sensi delle previsioni contenute nell'art. 21 bis, commi
1, 2 e 3, L.R.  10/08, in deroga quindi ai criteri di accesso sopra
indicati anche le seguenti forme associative:
a) le Comunita' Montane il cui ambito territoriale sia stato ampliato
con l'inclusione di nuovi Comuni;
b) le Unioni di Comuni preesistenti che incorporano Comuni di
Comunita' Montane soppresse;
c) le Unioni costituite tra solo una parte dei Comuni di Comunita'
Montane soppresse;
d) le Unioni preesistenti che, in carenza del requisito di accesso
relativo al numero minimo di Comuni, deliberino l'ampliamento
dell'ambito territoriale entro il 16 ottobre 2009, in base ad un
progetto che impegni l'Unione ad incorporare altri Comuni oppure a
confluire in Unioni esistenti entro l'anno 2010, pena l'esclusione dei
contributi per gli anni successivi;
- i criteri per la determinazione degli incentivi finanziari da
destinarsi al Comune istituito a seguito di fusione in armonia alle
disposizioni contenute nell'art. 16 della L.R. 10/08;
considerato opportuno, limitatamente all'anno 2009, per la
straordinarieta' e transitorieta' delle misure adottate con il
presente atto, al fine di facilitare il piu' possibile le Comunita'
Montane e le Unioni coinvolte nel processo di riorganizzazione
istituzionale nell'adeguamento ai nuovi criteri per la concessione
degli incentivi alle forme associative, e tenuto conto delle esigenze
di adeguamento delle Amministrazioni comunali che si insedieranno dopo
le elezioni del 6-7 giugno 2009, suddividere l'istruttoria delle
domande di richiesta dei contributi correnti per l'annualita' 2009 in
due fasi:
- I fase: entro il 31 luglio 2009, viene erogato, come anticipazione,
alle forme associative, che a seguito di presentazione della domanda
di contributo entro il 15 giugno 2009, dichiarano di rientrare nelle
deroghe oppure di possedere gia' i requisiti di accesso o comunque si
impegnano a conseguirli attraverso specifica documentazione entro il
16 ottobre 2009, e certificano lo svolgimento nel primo semestre 2009
delle gestioni associate gia' finanziate dal Prt 2008, un contributo
pari a:
a) quota fissa di 50.000 Euro, a titolo di anticipazione,
limitatamente alle Unioni istituite nel 2008 comprese quelle
tardivamente costituite che non hanno potuto accedere allo
straordinario iniziale;
b) 50% alle altre forme associative, a titolo di anticipazione, del
contributo corrente erogato nel 2008 con delibera G.R. 1630/08, cosi'
come quantificato nella Tabella 1) e 2) del disposto della delibera
citata;
- II fase: entro il 16 ottobre 2009, le Unioni e le Comunita' Montane
che hanno ricevuto la I rata di contributo, dovranno integrare le
domande di contributo per l'anno 2009, comunicando il possesso dei
requisiti di accesso o di deroga, cosi' come individuati nel programma
di riordino territoriale, e dovranno altresi' compilare la modulistica
con allegati, ai fini della determinazione dell'intero contributo
spettante che verra' quantificato in base ai criteri individuati al §
4 dell'Allegato A, ed in particolare alla tipologia e al numero delle
funzioni gestite in forma associata, al grado di integrazione
dell'esercizio associato, al criterio del numero dei Comuni, della
densita' demografica e a quello della popolazione. Ai fini del
requisito di accesso relativo al conferimento stabile ed integrato
alla forma associativa di almeno 3 funzioni, si considerano valide le
convenzioni effettivamente in corso nell'anno 2009 ed operative entro
il 31 dicembre 2009. Non vengono invece prese in considerazione le
convenzioni cessate nel I semestre dell'anno 2009 e non rinnovate
entro il 16 ottobre 2009, termine ultimo per l'integrazione della
documentazione istruttoria. La determinazione del contributo sara'
seguita dall'erogazione della II rata a saldo, previa decurtazione
dell'acconto erogato con la I rata;
ritenuto, per l'annualita' 2010, di fissare al 28 febbraio la data di
presentazione delle domande per tale anno e, conseguentemente, di
stabilire che nel 2010 la concessione verra' effettuata in unica
soluzione entro il 30 giugno 2010;
ritenuto pertanto:
- di approvare, ai fini dell'adozione di un nuovo Programma di
riordino territoriale contenente disposizioni da applicare
limitatamente agli anni 2009 e 2010 riguardo ai criteri per la
concessione dei contributi correnti a sostegno delle forme
associative, le modifiche contenute nell'Allegato A al presente atto;
- di dare atto che, quindi, il nuovo testo del Programma, ai fini
dell'erogazione delle annualita' 2009 e 2010 dei suddetti contributi,
e' quello riportato nell'Allegato A;
ritenuto altresi' di regolare con il Programma allegato le modalita'
di erogazione dei contributi finanziati con le risorse statali
regionalizzate a sostegno dell'associazionismo intercomunale;
valutata l'opportunita' di demandare al Capo di Gabinetto della
Presidenza l'istituzione, nell'ambito della Conferenza
Regione-Autonomie locali, di un gruppo di lavoro composto da
funzionari regionali e delle forme associative, disciplinandone
composizione e modalita' d'azione, al fine di svolgere, nella
prospettiva della revisione del Programma di riordino che dovra'
seguire la fase transitoria, le seguenti attivita':
- individuazione di un modello volto all'effettuazione di un
monitoraggio sui risultati raggiunti dalle gestioni associate,
compresa la misurazione dell'efficacia e dell'efficienza e la
valutazione delle performance delle gestioni associate;
- individuazione di nuovi criteri nella disciplina dei contributi, al
fine di valorizzare gli aspetti maggiormente innovativi della L.R.
10/08, compresa la revisione della tabella che elenca le tipologie di
funzioni o servizi svolti in forma associata finanziabili;
considerata l'eventualita', con un proprio successivo atto
deliberativo, di adeguare la presente disciplina in vista dell'entrata
a pieno regime del Programma di riordino territoriale, provvedendo ad
introdurre, per l'anno 2010, modificazioni e correttivi laddove si
rendessero necessari od opportuni;
dato atto che alla ricognizione degli ambiti territoriali delle forme
associative, ovvero Unioni di Comuni, Comunita' Montane e Associazioni
intercomunali, ai sensi dell'art. 9, lettera b) della L.R. 11/01, si
provvedera' con successiva propria deliberazione, a carattere
meramente ricognitivo, da adottare entro il 30 settembre 2009,
considerato che il riordino territoriale tuttora in atto, con
particolare riguardo alle Comunita' Montane, si concludera', con ogni
probabilita', entro il mese di settembre 2009;
sentito il Comitato dei Presidenti delle Forme Associative nella
seduta del 27 aprile 2009;
sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all'art. 25
della L.R. 3/99 nella seduta del 4 maggio 2009;
dato atto del parere allegato;
su proposta dell'Assessore alla Programmazione e Sviluppo
territoriale, Cooperazione col sistema delle autonomie,
Organizzazione, Gian Carlo Muzzarelli;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare le misure straordinarie transitorie per gli anni 2009
e 2010, a favore delle forme associative intercomunali, quale
aggiornamento del Programma di riordino territoriale, allegate al
presente atto quali parti integranti e sostanziali;
2) di dare atto che le disposizioni contenute nell'Allegato A al
presente atto sostituiscono integralmente il precedente Programma di
riordino territoriale, di cui alle delibere n. 475 del 3 aprile 2006 e
n. 178 del 18 febbraio 2008;
3) di demandare al Capo di gabinetto della Presidenza la costituzione,
nell'ambito della Conferenza Regione-Autonomie locali, di un gruppo di
lavoro composto da funzionari regionali e delle forme associative
volto ad individuare un sistema di monitoraggio sui risultati
raggiunti attraverso le gestioni associate e a formulare nuovi criteri
nella disciplina dei contributi, al fine di valorizzare gli aspetti
maggiormente innovativi della L.R. 10/08;
4) di demandare ad un proprio successivo atto deliberativo, da
adottarsi comunque entro i primi mesi del 2010, l'eventuale revisione
della presente disciplina in vista dell'entrata a pieno regime del
Programma di riordino territoriale, inserendo modificazioni e
correttivi laddove si rendessero necessari;
5) di provvedere alla ricognizione degli ambiti territoriali delle
forme associative ai sensi dell'art. 9, lettera b) della L.R. 11/01,
con successiva propria deliberazione, a carattere meramente
ricognitivo, da adottare entro il 30 settembre 2009;
6) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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