DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 marzo 2009, n. 392
Direttiva per l'applicazione dell'articolo 2 della L.R. 17 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. recante "Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto:
- il DLgs 238/05 di modifica del DLgs 334/99 "Attuazione della Dir
96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose", di seguito denominato
"decreto";
- la L.R. 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normativi in materia
ambientale - Modifiche a leggi regionali"(art. 23 - 32) di modifica
della L.R. 17 dicembre 2003, n. 26 "Disposizioni in materia di
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose", di seguito denominata "legge";
- la deliberazione della Giunta regionale del 17 maggio 2004, n. 938
che definisce la modulistica, i tempi di presentazione ed i criteri di
valutazione della Scheda tecnica di cui all'art. 6 della legge,
nonche' l'istituzione di un Gruppo di coordinamento composto da
Regione, Province ed ARPA per l'applicazione della disciplina
regionale in materia di pericoli di incidente rilevante connessi con
determinate sostanze pericolose;
- la determinazione del Direttore generale all'Ambiente e Difesa del
suolo e della costa del 17 settembre 2004, n. 12709 che ha istituito
il citato Gruppo di coordinamento e le determinazioni del Direttore
generale all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa 3248/05,
7752/07 e 13347/07 con cui tale Gruppo e' stato integrato
rispettivamente con funzionari della Regione e delle Amministrazioni
provinciali esperti di pianificazione, con rappresentanti dell'Agenzia
di Protezione civile regionale e del Corpo nazionale dei Vigili del
Fuoco nella sua componente regionale, nonche' con funzionari regionali
del Servizio Sanita' pubblica regionale;
- la determinazione del Direttore generale all'Ambiente e Difesa del
suolo e della costa 15363/04 con cui sono stati definiti i criteri e
le modalita' per la definizione del programma annuale delle verifiche
ispettive, nonche' gli indirizzi per l'effettuazione di tali verifiche
in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale previsto all'art.
25, comma 3 del DLgs 334/99 e s.m.i.;
considerato che:
- le intervenute modifiche legislative a livello nazionale hanno
previsto tra l'altro, la redazione da parte dell'Autorita' competente
dei Piani di emergenza esterni (PEE) anche per gli stabilimenti di cui
all'art. 6 del decreto ed un esame pianificato e sistematico,
nell'ambito delle verifiche ispettive di cui all'art. 25 del decreto,
dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati allo
stabilimento;
- l'adeguamento normativo a livello regionale finalizzato
all'assegnazione delle competenze per l'espletamento delle nuove
funzioni previste, nonche' al perfezionamento della normativa
regionale alla luce dell'esperienza fin qui maturata anche al fine di
inserire elementi di semplificazione delle procedure, ha previsto, tra
l'altro:
- l'assegnazione alle Province, gia' delegate alle funzioni
amministrative relative agli stabilimenti di cui all'art. 6 del
decreto, della competenza nella redazione dei PEE per i medesimi
stabilimenti, e la definizione delle modalita' di redazione di tali
Piani;
- l'individuazione nel Comitato tecnico di valutazione dei rischi
(CVR) di cui all'art. 4 della legge, dell'organo tecnico di cui la
Provincia si avvale per la valutazione delle Schede tecniche;
- l'eliminazione dell'adempimento relativo alla presentazione della
Scheda Tecnica per i gestori degli stabilimenti di cui all'art. 8 del
decreto;
visto inoltre:
- il documento "Linee guida recanti criteri e procedure con cui
andranno condotte, nelle more dell'emanazione del decreto previsto
all'art. 25, comma 3 del DLgs 334/99, le verifiche ispettive di cui al
DM 5/12/1997 e al citato art. 25 del DLgs 334/99, come modificato dal
DLgs 238/05" emanato con decreto direttoriale del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare - Direzione
generale per la Salvaguardia ambientale n. 262 del 29/4/2008, recante
indicazioni e check list da utilizzare nell'effettuazione delle
verifiche ispettive;
rilevata:
- la necessita' di integrare le informazioni richieste nella Scheda
tecnica di cui all'art. 6, comma 1 della legge, ai gestori degli
stabilimenti di cui all'art. 6 del decreto, alla luce delle citate
intervenute modifiche legislative nazionali e regionali, e
dell'esperienza di valutazione;
- la necessita' di eliminare il modello di Scheda tecnica da
presentarsi da parte dei gestori degli stabilimenti di cui all'art. 8
del decreto, e le indicazioni relative alla sua valutazione, essendo
stato eliminato l'adempimento;
- l'opportunita' di aggiornare il riferimento regionale per
l'effettuazione delle verifiche ispettive di cui alla citata DDGA
15363/04, con il decreto direttoriale di cui sopra, e sue eventuali
modifiche ed integrazioni;
visto il parere favorevole della Commissione assembleare Territorio
Ambiente e Mobilita' ai sensi dell'art. 2 bis della L.R. 31 ottobre
2000, n. 30, espresso nella seduta del 19 marzo 2009 - nota Assemblea
legislativa prot. n. 8560 del 19/3/2009;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e
s.m.i.;
richiamata la propria deliberazione n. 2416 del 10 dicembre 2008
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti
conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della
delibera 450/07";
richiamate infine le proprie deliberazioni n. 1057 del 24 luglio 2006,
n. 1150 del 31 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006;
dato atto del parere allegato;
su proposta dell'Assessore Ambiente e Sviluppo sostenibile
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per le motivazioni riportate in premessa che qui si
intendono integralmente riportate, la presente direttiva, il cui testo
costituisce parte integrante del presente atto e sostituisce
integralmente la propria deliberazione n. 938 del 17 maggio 2004 e
s.m.i.;
2) di dare atto che il presente atto non comporta oneri di spesa per
la Regione Emilia-Romagna;
3) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia Romagna.
(segue allegato fotografato)