REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 marzo 2009, n. 417

Piano energetico regionale: approvazione modalita' e criteri per la concessione di contributi agli Enti locali per la realizzazione di programmi di qualificazione energetica in attuazione delle Misure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 e 2.2 del Piano triennale di intervento

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Direttiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5
aprile 2006 concernente l'efficienza negli usi finali dell'energia e i
servizi energetici;
- il DLgs 30 maggio 2008, n. 115 ed in particolare gli artt. 12, 13,
14, e 15 recanti disposizioni per il settore pubblico;
- la L.R. 23 dicembre 2004, n. 26 recante "Disciplina della
programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in
materia di energia";
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 14 novembre
2007, n. 141 recante "Approvazione del Piano energetico regionale";
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 4 marzo 2008,
n. 156 recante "Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui
requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione
energetica degli edifici";
richiamate le parti della Direttiva 2006/32/CE citata nelle quali si
stabilisce che gli Stati membri:
1) elaborano programmi e promuovono misure per il miglioramento della
efficienza energetica, efficaci sotto il profilo dei costi-benefici;
2) assicurano che il settore pubblico svolga un ruolo esemplare per
quello che riguarda i propri consumi energetici, prestando attenzione
agli investimenti e alle altre spese di gestione, manutenzione,
acquisto di beni e servizi, applicando il criterio di efficienza
energetica in ogni procedura di aggiudicazione di appalti pubblici
rilevanti dal punto di vista energetico;
3) promuovono, all'opportuno livello di governo e di amministrazione,
la formulazione di provvedimenti legislativi e regolamentari, la
conclusione di accordi volontari, lo sviluppo e l'applicazione di
strumenti orientati al mercato quali i certificati bianchi, volti ad
incentivare gli utenti finali verso comportamenti ed investimenti
energeticamente efficienti e a promuovere l'offerta di servizi
energetici cosi' come declinati nella direttiva medesima;
4) agevolano lo scambio delle migliori prassi tra gli enti del settore
pubblico, ad esempio in ordine alle prassi di efficienza energetica
relative ad appalti pubblici;
5) assicurano che le informazioni sui meccanismi di efficienza
energetica e sul quadro finanziario e giuridico adottati nell'intento
di conseguire gli obiettivi di risparmio energetico siano trasparenti
e oggetto di ampia divulgazione tra gli operatori del mercato del
settore;
6) assicurano, laddove lo ritengano necessario, la disponibilita' di
sistemi appropriati di qualificazione, accreditamento e/o
certificazione per i fornitori di servizi energetici, di diagnosi
energetiche e delle misure di miglioramento dell'efficienza
energetica;
richiamati:
- l'art. 2, comma 1, lettere a) e c) della L.R. 26/04 citata, secondo
cui la Regione esercita, tra le altre funzioni, quelle concernenti
l'approvazione e l'attuazione del Piano energetico regionale (PER)
nonche' la promozione di programmi e progetti degli Enti locali aventi
ad oggetto la qualificazione energetica dei sistemi territoriali, con
particolare riferimento alla promozione dell'uso razionale
dell'energia, del risparmio energetico, allo sviluppo degli impianti
di produzione e distribuzione di energia derivante da fonti
rinnovabili;
- l'art. 2, comma 2, lettera a) della medesima legge regionale secondo
cui compete alla Regione provvedere alla concessione di contributi per
la progettazione, realizzazione e monitoraggio di impianti e sistemi
con caratteristiche innovative per aspetti tecnici, gestionali o
organizzativi che utilizzino fonti rinnovabili o sistemi a basso
consumo energetico negli edifici pubblici;
- l'art. 3, comma 1, lettera a) della medesima legge regionale,
secondo cui le Province approvano e attuano piani-programma per la
promozione del risparmio energetico e dell'uso efficiente dell'energia
con riferimento ai settori di competenza nonche' per l'ordinato
sviluppo di impianti e reti di interesse provinciale;
- l'art. 4, comma 1, lettera a) della medesima legge regionale,
secondo cui i Comuni approvano programmi e attuano progetti per la
riqualificazione energetica del sistema urbano, con particolare
riferimento alla promozione dell'uso razionale dell'energia, del
risparmio energetico negli edifici, allo sviluppo degli impianti di
produzione dell'energia derivante da fonti rinnovabili e di altri
interventi e servizi di interesse pubblico volti a sopperire alla
domanda di energia utile degli insediamenti urbani, comprese le reti
di teleriscaldamento e l'illuminazione pubblica, anche nell'ambito dei
programmi di riqualificazione urbana previsti dalla legislazione
vigente;
- l'art. 8 della medesima legge regionale, secondo il quale compete
alla Regione, attraverso il Piano energetico regionale (PER),
stabilire gli indirizzi programmatici della politica energetica
regionale finalizzati allo sviluppo sostenibile del sistema energetico
regionale, anche attraverso il coordinamento degli strumenti pubblici
regionali e locali di intervento e di incentivazione a favore della
ricerca applicata, della qualificazione e diffusione di servizi di
pubblica utilita', dello sviluppo di prodotti ad alta efficienza
energetica e ridotto impatto ambientale, di informazione ed
orientamento degli utenti finali;
- l'art. 9 della medesima legge regionale, secondo il quale gli Enti
locali possono richiedere il finanziamento dei piani e progetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a), e all'articolo 4, comma 1,
lettera a), sia singolarmente sia in forma associata;
- l'art. 10 della medesima Legge regionale, secondo il quale la Giunta
regionale determina i requisiti minimi prestazionali degli interventi
energetici al cui rispetto e' condizionato l'accesso alle provvidenze
stabilite dalla presente legge;
premesso che:
- in sede di prima applicazione dell'art. 9, comma 1 della L.R. 26/04,
il relativo Piano triennale di intervento ha trovato collocazione
nell'ambito del Piano energetico regionale approvato con la citata
delibera assembleare 141/07;
- il citato Piano triennale si articola in 7 assi di intervento,
articolati a loro volta in 16 misure di attuazione degli stessi;
- all'interno di tali assi trovano, in particolare, collocazione:
- l'Asse 1, recante "Promozione del risparmio energetico ed uso
razionale dell'energia negli edifici e nei sistemi urbani e
territoriali: piani-programma degli Enti locali";
- l'Asse 2, recante "Sviluppo delle fonti rinnovabili: piani-programma
degli Enti locali";
- nell'ambito dell'Asse 1 sono presenti le seguenti Misure di
attuazione:
- Misura 1.1, recante "Contributi per la riqualificazione energetica
degli edifici esistenti nonche' per la realizzazione di nuovi edifici
ad alta prestazione energetica in termini di fabbisogno annuo di
energia primaria per il riscaldamento invernale, per il
condizionamento estivo e l'illuminazione anche con valorizzazione
delle fonti rinnovabili e applicazione di strumenti evoluti di
regolazione e controllo degli impianti e contabilizzazione dei
consumi";
- Misura 1.2, recante "Contributi per il miglioramento dell'efficienza
energetica dell'illuminazione pubblica";
- Misura 1.3, recante "Contributi a favore dello sviluppo di progetti
di riqualificazione energetica dei sistemi urbani e territoriali in
grado di minimizzare le emissioni di gas a effetto serra anche
attraverso la realizzazione e qualificazione di reti pubbliche locali
di teleriscaldamento e generazione distribuita";
- nell'ambito dell'Asse 2 sono presenti le seguenti Misure di
attuazione:
- Misura 2.1, recante "Contributi per applicazioni del solare termico,
anche in comproprieta', riferiti ad edifici pubblici, abitativi,
turistici, scolastici, sportivi, commerciali, artigianali, rifugi
montani, strutture ricettive e turistico-ricreative, edifici adibiti
ad agriturismo";
- Misura 2.2, recante "Contributi per la realizzazione di impianti
fotovoltaici  e contributi regionali, anche aggiuntivi a quelli
nazionali, per l'applicazione di pannelli solari fotovoltaici su
edifici pubblici destinati all'utilizzo dell'energia prodotta da parte
di enti e societa' dedite ad attivita' sociali, culturali, sportive e
sanitarie senza finalita' di lucro";
considerato che:
- gli obiettivi contenuti negli Assi e nelle Misure di attuazione
sopra indicati sono perseguiti attraverso la predisposizione di
programmi e progetti di intervento di iniziativa degli Enti locali
rivolti al miglioramento della efficienza energetica del patrimonio
edilizio pubblico, alla valorizzazione delle fonti rinnovabili, allo
sviluppo di impianti di cogenerazione ad alto rendimento e di reti
energetiche di interesse collettivo e, piu' in generale, alla
razionalizzazione energetica dei sistemi urbani, in conformita' agli
obiettivi e agli indirizzi del Piano energetico regionale;
- le misure pubbliche di intervento per il miglioramento della
efficienza energetica debbono risultare efficaci sotto il profilo
costi-benefici e debbano tradursi in miglioramenti verificabili e
misurabili o stimabili e pertanto nell'ambito del presente atto deve
essere previsto un adeguato sistema di indirizzo, monitoraggio e
verifica dei programmi attivati;
ritenuto opportuno con il presente provvedimento:
- dare attuazione alle sopra citate Misure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 e 2.2
del Piano triennale di intervento;
- invitare, a tale fine, gli Enti locali a presentare, ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera a) e dell'art. 4, comma 1, lettera a)
della L.R. 26/04, programmi aventi la finalita' di conseguire la
qualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico e, piu' in
generale, dei sistemi territoriali;
- approvare l'Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, contenente le modalita' ed i criteri per l'attuazione
delle sopra citate Misure e per la concessione dei relativi
contributi;
ritenuto altresi' opportuno:
- assistere e indirizzare gli Enti locali nella formulazione e
nell'allestimento dei programmi e progetti di miglioramento
dell'efficienza energetica di cui al presente provvedimento,
incaricando di cio' il Servizio Politiche energetiche della Direzione
generale Attivita' produttive, Commercio, Turismo della Regione
Emilia-Romagna, assistito da un gruppo di esperti, cui affidare
altresi' il compito di controllo generale e verifica del quadro
istituito attraverso il presente provvedimento, in conformita' alle
disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, della Direttiva 2006/32/CE;
- creare le condizioni affinche' alla attuazione dei programmi di
miglioramento della efficienza energetica promossi dagli Enti locali
nell'ambito del presente atto possano concorrere anche le societa' di
servizi energetici "ESCO", assicurando a tal fine agli Enti locali
promotori che lo ritengano necessario l'accesso ad un servizio
regionale di qualificazione dei fornitori dei servizi energetici, in
conformita' alle disposizioni di cui alla Direttiva 2006/32/CE, al
DLgs 115/08 e alla L.R. 26/04 citate;
- creare le condizioni affinche' alla attuazione dei programmi di
qualificazione energetica promossi dagli Enti locali nell'ambito del
presente atto possano concorrere anche i distributori di energia, i
gestori dei sistemi di distribuzione e societa' di vendita al
dettaglio dell'energia, anche attraverso la conclusione di accordi
volontari, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Direttiva
2006/32/CE;
- creare le condizioni per valorizzare le possibili economie di scala
nei processi di acquisizione di beni e servizi per la pubblica
Amministrazione legati alla attuazione del presente provvedimento,
promuovendo a tal fine specifiche forme di cooperazione tra la Regione
e gli Enti locali interessati, in particolare usufruendo dei servizi
dell'Agenzia regionale Intercent-ER;
dato atto che alla valutazione dei programmi di qualificazione
energetica degli Enti locali provvedera' il Servizio Politiche
energetiche della Direzione generale Attivita' produttive, Commercio,
Turismo della Regione Emilia-Romagna;
dato altresi' atto che l'onere connesso all'attuazione del presente
provvedimento grava sul Capitolo 21088 "Contributi agli Enti locali,
alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere e agli Enti
Parco regionali per la realizzazione di sistemi tecnologici per il
miglioramento del rendimento energetico nonche' per la realizzazione
di fonti rinnovabili o assimilate di energia presso gli edifici
pubblici" UPB 1.3.2.3.8000 del Bilancio per l'esercizio finanziario
2009;
ritenuto, inoltre, opportuno demandare al dirigente regionale
competente per materia:
- l'individuazione dei beneficiari del contributo, sulla base delle
risultanze dell'istruttoria tecnico-formale e della valutazione dei
programmi;
- la quantificazione e la concessione dei contributi secondo i
massimali indicati nell'Allegato 1) al presente provvedimento;
- la sottoscrizione di specifica convenzione con i beneficiari dei
contributi contenente gli impegni assunti dai titolari dei programmi e
le condizioni alle quali e' subordinata l'assegnazione dei contributi
regionali;
- l'impegno delle risorse finanziarie sul pertinente capitolo di
bilancio nonche' la liquidazione dei contributi e la richiesta di
emissione dei relativi titoli di pagamento;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43;
richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1150 del 31 luglio 2006 e n. 1663 del
27 novembre 2006;
- n. 2416 del 29/12/2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle
funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08.
Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07";
dato atto del parere allegato alla presente deliberazione;
su proposta dell'Assessore alle Attivita' produttive, Sviluppo
economico, Piano telematico;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si
intendono integralmente richiamate, l'Allegato 1), parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, recante le modalita' ed i
criteri per la concessione dei contributi in attuazione delle Misure
1.1, 1.2, 1.3, 2.1 e 2.2 del Piano triennale di intervento;
2) di invitare gli Enti locali a formulare programmi di qualificazione
energetica e di presentarli alla Regione, ai fini dell'accesso ai
contributi regionali di cui al presente atto, secondo quanto
disciplinato nell'Allegato 1) che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
3) di dare atto che alle attivita' volte ad assicurare lo sviluppo
coordinato ed omogeneo dei programmi di cui al punto 2, in armonia con
gli obiettivi e gli indirizzi del Piano energetico regionale, nonche'
ai compiti di controllo generale e verifica del quadro istituito
attraverso il presente provvedimento, in conformita' alle disposizioni
di cui all'art. 4, comma 4, della Direttiva 2006/32/CE, provvedera' il
Servizio Politiche energetiche della Direzione generale Attivita'
produttive, Commercio, Turismo della Regione Emilia-Romagna;
4) di dare atto che presso il Servizio Politiche energetiche si
costituira' un gruppo di esperti con il compito di prestare assistenza
tecnica nella valutazione dei programmi e progetti di miglioramento
della efficienza energetica di cui al punto 2;
5) di dare atto che l'onere connesso all'attuazione del presente
provvedimento grava sul Capitolo 21088  "Contributi agli Enti locali,
alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere e agli Enti
Parco regionali per la realizzazione di sistemi tecnologici per il
miglioramento del rendimento energetico nonche' per la realizzazione
di fonti rinnovabili o assimilate di energia presso gli edifici
pubblici" UPB 1.3.2.3.8000 del Bilancio per l'esercizio finanziario
2009;
6) di demandare al dirigente regionale competente per materia:
- la promozione delle azioni volte ad indirizzare e coordinare la
formulazione dei programmi di cui al punto 2;
- l'individuazione dei beneficiari del contributo, sulla base delle
risultanze dell'istruttoria tecnico-formale e della valutazione dei
programmi;
- la quantificazione e la concessione dei contributi secondo i
massimali indicati nell'Allegato 1) al presente provvedimento;
- la sottoscrizione di specifica convenzione con i beneficiari dei
contributi contenente gli impegni assunti dai titolari dei programmi e
le condizioni alle quali e' subordinata l'assegnazione dei contributi
regionali;
- l'impegno delle risorse finanziarie sul pertinente capitolo di
bilancio nonche' la liquidazione dei contributi e la richiesta di
emissione dei relativi titoli di pagamento;
7) di pubblicare il testo integrale del presente provvedimento, con i
relativi allegati, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna (BURER) e nel sito Internet della Regione
Emilia-Romagna, ai seguenti indirizzi:
www.regione.emilia-romagna.it/energia/ e www.ermesimprese.it;
8) di richiamare, per tutto quanto non espressamente indicato nel
presente dispositivo, quanto contenuto nelle premesse sopra
riportate.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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