COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA
Il testo dell'art. 123 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 123
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione,
ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di
organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del
diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti
amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei
regolamenti regionali.
Lo statuto e' approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge
approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due
deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore dei due
mesi. Per tale legge non e' richiesta l'apposizione del visto da parte
del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica puo'
promuovere la questione di legittimita' costituzionale sugli statuti
regionali dinanzi alla Corte Costituzionale entro trenta giorni dalla
loro pubblicazione.
Lo statuto e' sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi
dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli
elettori della regione o un quinto dei componenti il Consiglio
regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non e' promulgato se non
e' approvato dalla maggoranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie
locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti
locali.".