REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1)  Il testo dell'articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n.
248 che concerne Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria e' il
seguente:
"Art. 27 - Disposizioni in materia di riordino di consorzi di
bonifica
1. Entro il termine del 31 dicembre 2008, le regioni possono procedere
al riordino, anche mediante accorpamento o eventuale soppressione di
singoli consorzi, dei consorzi di bonifica e di miglioramento
fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio
1933, n. 215, e successive modificazioni, secondo criteri definiti di
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta
dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle
infrastrutture. Sono fatti salvi le funzioni e i compiti attualmente
svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa
qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale; i
contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi
sostenuti per l'attivita' istituzionale. La riduzione prevista dal
comma 35 dell'articolo 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si
applica ai membri eletti dai consorziati utenti che partecipano agli
organi a titolo gratuito. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
2. I commi 36 e 37 dell'articolo 2 della Legge 24 dicembre 2007, n.
244, sono abrogati.".
2) Il testo dell'articolo 1, comma 1 della legge 28 febbraio 2008, n.
31 che concerne Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia
finanziaria e' il seguente:
"Art. 1
1. Il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in
materia finanziaria, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
(omissis)".
NOTE ALL'ART. 5
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 3, comma 5 della Legge regionale 23 aprile
1987, n. 16 che concerne Disposizioni integrative della L.R. 2 agosto
1984, n. 42 "Nuove norme in materia di enti di bonifica - Delega di
funzioni amministrative" e' il seguente:
"Art. 3 - Classificazione del territorio, delimitazione dei
comprensori e costituzione di consorzi di bonifica
(omissis)
5. Con la deliberazione di cui al quarto comma si provvede per
ciascuno dei nuovi consorzi alla istituzione di un Consiglio di
amministrazione provvisorio, composto da undici membri ivi compreso il
Presidente, che ha il compito di adottare il nuovo statuto e di
indire, entro due anni, le elezioni degli organi ordinari.
(omissis)".
2) Il testo dell'articolo 3, comma 5 della Legge regionale 23 aprile
1987, n. 16 che concerne Disposizioni integrative della L.R. 2 agosto
1984, n. 42 "Nuove norme in materia di enti di bonifica - Delega di
funzioni amministrative" e' gia' citato alla nota 1) dell'articolo 5.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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