REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 marzo 2009, n. 324

Approvazione orientamenti interpretativi e applicativi delle leggi regionali n. 30/1998 e n. 10/2008 nonche' della delibera di Giunta regionale n. 2172/2008

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto
pubblico regionale e locale";
- la L.R. 30 giugno 2008 n. 10 "Misure per il riordino territoriale,
l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle
funzioni";
richiamata l'"Intesa Quadro in attuazione dell'art. 26, L.R. 10/08 del
riassetto organizzativo del sistema delle Agenzie locali per la
mobilita'", approvata dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza
Regione Autonomie locali, con propria deliberazione n. 2172 del 15
dicembre 2008;
dato atto che la L.R. 10/08 nell'ambito piu' generale del piano di
riordino territoriale, al "Capo II - Riforma del Trasporto pubblico
locale" ha dettato la disciplina per attuare:
- da un lato, un processo di razionalizzazione del sistema attraverso
uno snellimento organizzativo delle attuali Agenzie, indicando il
ruolo delle stesse e la ripartizione delle competenze rispetto alle
societa' di gestione del TPL, al fine di perfezionare la distinzione
fra le funzioni di amministrazione e quelle di gestione del trasporto
pubblico;
- dall'altro modalita', strumenti e tempistiche per l'adeguamento alle
nuove disposizioni, ponendo le condizioni per un migliore sviluppo
delle Aziende di gestione e con l'obiettivo di semplificare i processi
decisionali, realizzando una riduzione dei costi complessivi del
sistema regionale;
considerato che la medesima L.R. 10/08 prevede tra le finalita' e gli
obiettivi da perseguire tra l'altro:
- la garanzia dell'individuazione di ambiti ottimali per la
programmazione, progettazione, organizzazione e promozione dei servizi
pubblici di trasporto integrati che, in applicazione del principio di
adeguatezza, risultino efficienti per gli scopi perseguiti;
- la promozione di aggregazioni dei soggetti gestori dei trasporti
pubblici locali;
- lo sviluppo di un solido e qualificato sistema di imprese operanti
nel settore;
preso atto che tra i soggetti interessati all'attuazione dell'intesa
quadro di cui all'art. 26, L.R. 10/08 si sono svolti incontri allo
scopo di valutare possibili percorsi di realizzazione delle finalita'
ivi previste;
rilevato che in tali occasioni sono emerse esigenze di dettagliare i
termini dell'Intesa quadro e in particolare si e' constatato che
appare preliminare ad una proficua realizzazione degli ambiti ottimali
di operativita' un intervento volto all'adeguamento delle dimensioni
imprenditoriali dei soggetti gestori dei servizi di TPL;
considerato che si rende opportuno fornire ulteriori approfondimenti e
indicazioni a chiarimento e completamento di quanto gia' previsto con
propria deliberazione 2172/08 su tali tematiche;
ritenuto in particolare di dover indicare un procedimento applicativo
della L.R. 30/98 volto ad agevolare il percorso di accorpamento delle
societa' di TPL;
richiamate le seguenti proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di
legge:
- n. 1057 del 24 luglio 2006 concernente "Prima fase di riordino delle
strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito
alle modalita' di integrazione interdirezionale e di gestione delle
funzioni trasversali" e s.m.;
- n. 1150 del 31 luglio 2006 concernente "Approvazione degli atti di
conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza
1/8/2006)";
- n. 1663 del 27 novembre 2006 concernente "Modifiche all'assetto
delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del
Presidente";
- n. 1720 del 4 dicembre 2006 concernente "Conferimento degli
incarichi di responsabilita' delle Direzioni generali della Giunta
regionale";
- n. 224 del 26 febbraio 2007 concernente "Parziali adeguamenti
dell'articolazione organizzativa e delle competenze per la D.G. 'Reti
infrastrutturali, logistica e sistemi di mobilita'', per la D.G.
centrale 'Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica'
e per il 'Gabinetto del Presidente della Giunta'";
- n. 469 dell'11 aprile 2007 concernente "Approvazione dell'atto di
conferimento di incarichi di livello dirigenziale nella D.G. Reti
infrastrutturali, logistica e sistemi di mobilita'";
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente "Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio
delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera
999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07";
dato atto dei pareri allegati;
su proposta dell'Assessore alla Mobilita' e Trasporti;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di assumere come prioritario il raggiungimento degli obiettivi di
seguito indicati:
a) la garanzia dell'individuazione di ambiti ottimali per la
programmazione, progettazione, organizzazione e promozione dei servizi
pubblici di trasporto integrati che, in applicazione del principio di
adeguatezza, risultino efficienti per gli scopi perseguiti;
b) la promozione di aggregazioni dei soggetti gestori dei trasporti
pubblici locali;
c) lo sviluppo di un solido e qualificato sistema di imprese operanti
nel settore;
2) di approvare l'Allegato 1, quale parte integrante del presente
provvedimento, contenente gli orientamenti interpretativi e
applicativi delle LL.RR. 30/98 e 10/08 nonche' della propria
deliberazione 2172/08 avente ad oggetto: "Approvazione Intesa-Quadro
in attuazione dell'art. 26 L.R. 10/08 del riassetto organizzativo del
sistema delle Agenzie locali per la mobilita'", per il raggiungimento
dei fini di cui sopra;
3) di inviare, per quanto di interesse, la presente deliberazione alle
Agenzie locali per la mobilita' e agli Enti locali soci delle
medesime;
4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO 1
Orientamenti interpretativi e applicativi delle LL.RR.  30/98 e 10/08
nonche' della propria deliberazione 2172/08 avente ad oggetto:
"Approvazione Intesa-Quadro in attuazione dell'art. 26, L.R. 10/08 del
riassetto organizzativo del sistema delle Agenzie locali per la
mobilita'"
La promozione, da parte della Regione, della concertazione politica e
dell'operativita' di tavoli dedicati alla programmazione e
organizzazione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL), cosi'
come gia' indicato al punto 1 dell'Intesa - Quadro approvata con DGR
2172/08, si concretizza con l'avvio di percorsi di accorpamento degli
ambiti territoriali minimi (i territori provinciali) di cui all'art.
24, comma 1 della L.R. 10/08, in ambiti territoriali ottimali di cui
all'art. 25 della L.R. 10/08. Cio' costituisce anche attuazione di
quanto previsto dagli strumenti di pianificazione di competenza degli
Enti locali per politiche intermodali, di razionalizzazione e di
incentivazione dei servizi di trasporto pubblico integrati tra loro.
L'unificazione degli ambiti di piu' Province corrisponde ad un forte
interesse pubblico e in tale contesto diventa cruciale, in relazione
alle future esigenze di gestione, la possibilita' di un unico
affidamento mediante apposita gara unitaria.
In questa prospettiva appare certamente opportuno promuovere
accorpamenti di Societa' affidatarie dei servizi di TPL e verificare
le possibilita' di riallineamento delle scadenze dei Contratti di
servizio in essere.
Un possibile percorso per la realizzazione di questi scopi puo' fare
riferimento all'applicazione dell'art. 14ter comma 2 L.R. 30/98 che
prevede: "Qualora due o piu' esercenti, risultati affidatari a seguito
di procedure concorsuali, pervengano alla gestione integrata
attraverso unica impresa di un intero bacino provinciale o, ancor
meglio, di piu' bacini provinciali completi, hanno diritto alla
proroga triennale dell'affidamento, sempre che abbiano adempiuto agli
altri obblighi previsti dagli atti di affidamento".
Tale previsione e' conforme anche al disposto dell'articolo 23 bis del
decreto legge n. 112 del 2008, introdotto con la Legge di conversione
133/08. Infatti tale articolo prevede la nuova disciplina generale in
materia di affidamento dei servizi pubblici locali e contiene due
aspetti particolarmente importanti in relazione al trasporto pubblico
locale.
Il primo aspetto concerne il fatto che la modalita' ordinaria di
assegnazione dei servizi sia quella competitiva ad evidenza pubblica
(comma 2). Il secondo aspetto concerne le limitazioni che sono poste
alle aziende affidatarie dei servizi pubblici locali in forza di
affidamenti diretti (in house): a questo proposito il comma 9 dispone
che entro il 31/12/2010 si debba prevedere un sistema di affidamento
mediante gara (fatte salve le norme che saranno dettate con successivo
regolamento ai sensi del comma 10).
Quindi esiste certamente compatibilita' fra l'applicazione della
proroga contrattuale di cui all'articolo 14ter della legge regionale
n. 30 del 1998 e quanto previsto dall'articolo 23 bis del decreto
legge n. 112 del 2008 per i gestori che hanno ottenuto gli affidamenti
del servizio mediante gara, secondo le previsioni della legge
regionale.
Il disposto dell'art. 14ter, comma 2 deve essere coordinato inoltre
con quanto previsto al comma 4 dell'art. 26, L.R. 10/08, nel quale si
afferma che non e' ammessa la proroga di affidamenti contenenti
modalita' contrattuali che non prevedano la titolarita' dei ricavi
tariffari in capo al soggetto gestore del servizio (contratti net -
cost).
Quindi l'Agenzia locale per la mobilita' potra' riconoscere al gestore
la proroga triennale prevista dalla Legge regionale 30/98, solo in
presenza di modalita' contrattuali conformi ai dettami della L.R.
10/08.
Pertanto tutti gli esercenti titolari di affidamento dei servizi,
ottenuto mediante gara ad evidenza pubblica, potranno fruire
dell'applicazione dell'art. 14ter comma 2 della L.R. 30/98 qualora
realizzino la gestione di uno o piu' bacini provinciali completi,
anche nel caso in cui la gestione sia ottenuta dalla stessa societa' a
seguito di distinte procedure di gara.
La fruizione della proroga di affidamento sopra menzionata non potra'
essere ottenuta che una sola volta dal medesimo soggetto gestore,
indipendentemente dal fatto che accorpando ulteriori bacini pervenga a
successive trasformazioni societarie e non potra' essere ripetibile
sullo stesso bacino, qualora si fosse in presenza di una societa'
consortile che desse luogo a fusioni tra le imprese socie.
Cio' in quanto lo scopo della norma si deve considerare raggiunto e
comunque ulteriori proroghe sarebbero considerate elusive dell'art. 23
bis del DL 112/08, che prevede la gara come forma generale di
affidamento dei servizi entro il 31/12/2010.
Tenuto conto che lo scopo della norma e' anche quello di ottenere
l'allineamento delle scadenze contrattuali, il diritto alla proroga
triennale in esame dovra' essere fruito unitariamente rispetto ai
diversi contratti di servizio in essere sui bacini accorpati e, ai
fini di non superare i limiti dei tre anni di proroga indicati
all'art.14ter, e' necessario che questa sia calcolata sulla base della
scadenza contrattuale piu' ravvicinata.
Una volta attuato il percorso fin qui delineato potra' essere
realizzato l'accorpamento dei gestori in unico soggetto e
conseguentemente tutte le procedure necessarie e previste nell'Intesa
quadro attuativa della L.R. 10/08.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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