REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 dicembre 2008, n. 2203

Misure di semplificazione per la presentazione della Comunicazione sull'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il DLgs 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia  ambientale" come
modificato dal DLgs 16 gennaio 2008 n. 4;
- il decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali del 7
aprile 2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina
regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di
allevamento";
- la L.R. 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normativi in materia
ambientale. Modifiche a leggi regionali",  Capitolo III (dall'art. 5
all'art. 14) "Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica
degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da
aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari";
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 96 del 16 gennaio
2007, " Attuazione del decreto del Ministero delle Politiche agricole
e forestali del 7 aprile 2006 - Programma d'Azione per le zone
vulnerabili ai nitrati di origine agricola - Criteri e norme tecniche
generali";
considerato:
- che ai sensi dell'art. 112, comma 1, del DLgs 152/06. "Norme in
materia ambientale", l'utilizzazione agronomica degli effluenti di
allevamento e' soggetta a Comunicazione all'Autorita' competente,
fatte salve le disposizioni per gli insediamenti zootecnici soggetti
al DLgs 18 febbraio 2005, n. 59 in materia di riduzione integrata
dell'inquinamento, per i quali e' previsto il rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);
- che la L.R. 4/07, oltre a confermare la Provincia quale Autorita'
competente per lo svolgimento delle funzioni amministrative connesse
all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, da' piena
attuazione alla disciplina prevista in capo alla Regione dall'art. 112
del DLgs 152/06, che tratta i (tempi/modi di trasmissione della
comunicazione, norme tecniche per l'effettuazione delle operazioni di
utilizzazione agronomica, l'entita' delle sanzioni amministrative 
pecuniarie);
- che l'art. 8 del Capitolo III della L.R.  4/07, fra l'altro, pone in
capo alla Giunta regionale l'emanazione delle disposizioni inerenti
l'utilizzazione  agronomica degli effluenti di allevamento, mentre le
specifiche norme tecniche sono stabilite con atto del Direttore
generale e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna;
- che la citata deliberazione dell'Assemblea legislativa 96/07
contiene tutte le disposizioni richiamate ai precedenti punti
necessarie alla piena e completa applicazione dei criteri e delle
norme tecniche previste dal DM 7 aprile 2006, in conformita' anche con
gli orientamenti comunitari, compreso il termine per la presentazione
alle Province della Comunicazione da parte dei titolari degli
allevamenti esistenti, individuato nella data del 31 dicembre 2008;
richiamato inoltre il DLgs 7 marzo 2005 n. 82 recante il  "Codice
dell'Amministrazione digitale", modificato ed integrato dal DLgs 4
aprile 2006, n. 159 che prevede in particolare alla Sez. II il diritto
di cittadini ed imprese di  utilizzare tecnologie telematiche per
l'interazione con la pubblica Amministrazione  nonche' l'utilizzo da
parte della stessa della posta certificata;
dato atto che con determinazione del Direttore generale Ambiente
Difesa del suolo e della costa del 4 marzo 2008 n. 2184 e' stata
adottata la circolare esplicativa di attuazione della deliberazione
dell'Assemblea legislativa 96/07, contenente le specifiche indicazioni
e i parametri tecnici necessari alla presentazione della
Comunicazione, compreso il relativo Modulo con l'esplicitazione dei
singoli campi che devono essere oggetto di compilazione da parte del
titolare dell'allevamento;
ritenuto necessario, per esigenze di semplificazione delle procedure
amministrative, di predisporre i necessari strumenti informatici per
garantire sia la parte di compilazione del Modulo Comunicazione che la
sua trasmissione alle Province territorialmente competenti;
ritenuto inoltre che i predetti strumenti informatici si rendono
altresi' necessari per garantire in ambito regionale criteri omogenei
ed uniformi nella predisposizione/aggiornamento della Comunicazione,
assicurando nel contempo un'ottimale gestione/elaborazione dei dati e
delle informazioni su scala regionale anche per evadere i flussi
informativi specifici richiesti dalle disposizioni comunitarie in
materia;
dato atto:
- che gli strumenti informatici di compilazione e trasmissione del
Modulo Comunicazione sono in fase di completamento e che prima del
loro rilascio nella versione definitiva sono necessarie complesse ed
approfondite procedure di test per garantirne la piena e completa
funzionalita', che richiedono tempi adeguati per il coinvolgimento di
tutti i soggetti interessati;
- che in ragione delle motivazioni suddette, pertanto, sussistono le
condizioni per individuare nella data del 28 febbraio 2009 il termine
per la trasmissione della Comunicazione alla  Autorita' competente, ai
fini di documentare l'adeguamento tecnico amministrativo alle
disposizioni della deliberazione dell'Assemblea legislativa 96/07 in
materia di utilizzazione agronomica degli effluenti;
- che il periodo compreso fra il 31 dicembre 2008 e il 28 febbraio
2009  si colloca all'interno del piu' ampio arco temporale nel quale
vige il divieto di utilizzazione agronomica degli effluenti di
allevamento fissato dalla richiamata deliberazione dell'Assemblea
legislativa 96/07;
dato atto inoltre che per garantire un corretto allineamento della
procedura informatica di compilazione del Modulo Comunicazione con i
contenuti specifici di carattere tecnico previsti dalla deliberazione
dell'Assemblea legislativa 96/07, si rende necessario fornire alcune
indicazioni esplicative/integrative mediante uno specifico Allegato
tecnico;
dato atto altresi' del parere di regolarita' amministrativa espresso
dal Direttore generale Ambiente Difesa del suolo e della costa ai
sensi dell'art. 46, secondo comma, della L.R. 43/01 e della
deliberazione di Giunta regionale 447/03;
su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di individuare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si
intendono integralmente richiamate, nella data del 28 febbraio 2009 il
termine per la trasmissione della Comunicazione alle Province
competenti per territorio, ai fini di documentare  l'adeguamento
tecnico amministrativo alle disposizioni previste dalla deliberazione
dell'Assemblea legislativa n. 96 del 16 gennaio 2007, " Attuazione del
decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali del 7
aprile 2006 - Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di
origine agricola - Criteri e norme tecniche generali";
2) di fornire, mediante l'Allegato tecnico e le Appendici 1 e 2 parti
integranti del presente provvedimento, le indicazioni
esplicative/integrative per garantire un corretto allineamento della
procedura informatica di compilazione del Modulo di Comunicazione per
l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento con i
contenuti specifici di carattere tecnico di cui alla deliberazione
dell'Assemblea legislativa 96/07, richiamata al precedente punto 1);
3) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO TECNICO
Indicazioni esplicative/integrative di cui alla deliberazione
dell'Assemblea legislativa 96/07 concernenti la procedura della
Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di
allevamento
Come disposto nella parte deliberativa del presente provvedimento la
data del 28 febbraio 2009 rappresenta il termine per la trasmissione
della Comunicazione alla Province competenti per territorio, ai fini
di documentare  l'adeguamento tecnico amministrativo alle disposizioni
previste dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 96 del 16
gennaio 2007, "Attuazione del decreto del Ministero delle Politiche
agricole e forestali del 7 aprile 2006 - Programma d'Azione per le
zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola - Criteri e norme
tecniche generali".
Al fine di garantire un corretto allineamento della procedura
informatica di compilazione del Modulo di Comunicazione per
l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento con i
contenuti specifici di carattere tecnico di cui alla deliberazione
dell'Assemblea legislativa 96/07, si forniscono le indicazioni di
seguito riportate.
Si e' provveduto a correggere nella sezione "allevamento in Zona non
vulnerabile" gli errori materiali della tabella 4, relativa
all'individuazione delle capacita' di stoccaggio, riportata
nell'Allegato 4 della Determinazione del Direttore generale Ambiente 4
marzo 2008, n. 2184. La tabella corretta e' riportata in Appendice 1
al presente allegato.
Inoltre si sono introdotte delle modifiche al Modulo di comunicazione
riportato in Allegato 2 della sopracitata determinazione del Direttore
generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa 4 marzo 2008, n.
2184, al fine di eliminare la duplicazione di dati in esubero, o le
formulazioni imprecise.
La nuova versione del sopracitato Allegato 2, che si allega al
presente testo in Appendice 2, costituisce il modulo anche per la
comunicazione in originale cartaceo.
In merito alle modifiche apportate al riquadro 10 "dati sui terreni
utilizzati per lo spandimento degli effluenti dichiarati nella
comunicazione", si precisa che sono soppresse le colonne 1 e 2,
intestate rispettivamente "area omogenea e appezzamenti", in quanto si
richiede:
- una prima delimitazione del perimetro delle aree utilizzabili
(costituite dall'aggregazione delle particelle) nella copia della
sezione o tavola della Carta tecnica regionale (CTR) o della carta
provinciale degli spandimenti da allegare alla comunicazione;
- nel registro di utilizzazione da conservarsi in azienda o altra sede
indicata, la compilazione di una tabella di sintesi recante le aree
omogenee, gli appezzamenti componenti, e le relative particelle,
effettivamente utilizzati e della CTR o carta provinciale degli
spandimenti, ai sensi degli artt. 23 e 50 della delibera di Assemblea
legislativa 96/07.
Inoltre, in alcuni dei riquadri che compongono al Comunicazione sono
apportate le seguenti integrazioni/modifiche:
- Quadro 12 - dati sulla cessione annuale a terzi di quote di
effluenti di allevamento e Quadro 13 - dati specifici per i detentori
Il campo 1 "ragione sociale . . ." e' integrato con il "codice fiscale
della ditta alla quale si cedono gli effluenti" o dell'"Azienda
produttrice degli affluenti";
- Quadro 15 - dichiarazioni generali
La seconda dichiarazione e' sostituita dalla seguente: "di essere a
conoscenza di non poter iniziare l'attivita' di utilizzazione
agronomica prima di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna della
presente comunicazione alla Provincia/e territorialmente
competente/i";
- Quadro 18 - firma
all'inizio, si inserisce il campo mandato con il seguente formato:
Dichiaro di dare mandato a (nome e cognome, qualifica di chi appone
firma digitale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
):
1) per la rappresentanza, con contestuale consenso al trattamento dei
dati personali e presa visione della informativa, per la compilazione
e trasmissione, anche per via telematica, della presente
comunicazione;
2) per la produzione di copia conforme informatica all'originale
cartaceo da me sottoscritto e per la sua trasmissione telematica con
modalita' interoperabili alla Provincia competente.
Nella parte estremi di firma "In applicazione dell'art. 38 . . . . . .
."  dopo la parola "pubblico" sono aggiunte le parole "al
ricevimento".
In considerazione degli ulteriori sviluppi della procedura telematica,
eventuali modifiche nel formato e nei contenuti informativi, fatti
salvi i dati obbligatori previsti dalla delibera 96/07, vengono
stabilite con determinazione del Direttore generale Ambiente, ai sensi
dell'art. 8, L.R. 4/07.
L'impiego di altri eventuali strumenti informatici per la compilazione
della comunicazione e' possibile previa verifica da parte di Regione e
Province della correttezza dei procedimenti di calcolo, delle funzioni
di controllo, e dell'adeguatezza del formato, che dovra' in ogni caso
essere conforme alla modulistica standard. Vi dovra' inoltre essere
effettiva disponibilita' di soluzioni di interfacciamento con i
sistemi informatizzati della P.A. per potere garantire l'interazione
telematica fra P.A. e cittadini/imprese ai sensi del "Codice
dell'Amministrazione digitale".
Il documento relativo alla Comunicazione, redatto avvalendosi del
sistema reso disponibile dalla Regione, puo' essere:
1) cartaceo con firma autografa del titolare (allevatore o detentore)
o del rappresentante legale dell'azienda. In applicazione dell'art. 38
del DPR 445/00, l'interessato puo' firmare e allegare la fotocopia
fronte retro di un proprio documento d'identita', oppure firmare
davanti ad un dipendente pubblico;
2) informatico, in formato pdf/A, con firma digitale del titolare
(allevatore o detentore) o dal rappresentante legale dell'azienda;
3) originale cartaceo con firma autografa del titolare (allevatore o
detentore) o del rappresentante legale dell'azienda (in applicazione
dell'art. 38 del DPR 445/00, l'interessato puo' firmare e allegare la
fotocopia fronte retro di un proprio documento d'identita', oppure
firmare davanti ad un dipendente pubblico) e trasmesso in copia
informatica con firma digitale del CAA o dell'organizzazione
professionale, che in applicazione del mandato del titolare o del
rappresentante legale dell'azienda attesta la conformita' della copia
informatica all'originale con la compilazione della relativa parte del
quadro 18. In quest'ultimo caso il CAA o l'organizzazione
professionale sono tenute alla conservazione dell'originale cartaceo e
a renderlo disponibile alla Provincia se richiesto.
Nei casi 2 e 3 il documento relativo alla Comunicazione dovra' essere
inviato alle PEC istituzionali delle Province avvalendosi del DDA
della Regione, che associa al documento un file
segnatura_cittadino.xml.
La procedura telematica, principali aspetti
Finalita'
- semplificare i rapporti con la pubblica Amministrazione, consentendo
la verifica e l'importazione in tempo reale dei dati gia' presenti nel
fascicolo registrato nell'anagrafe regionale delle aziende agricole, a
cui l'azienda deve essere preventivamente iscritta, e l'inserimento
dei dati specifici previsti dalla normativa;
- fornire un sussidio  alle Province per l'esercizio delle funzioni
che la L.R. 6 marzo 2007, n. 4, "Adeguamenti normativi in materia
ambientale. Modifiche a leggi regionali", loro attribuisce in merito
all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- razionalizzare l'implementazione del sistema informativo regionale,
garantendo l'integrazione fra il  Sistema informativo dell'Agricoltura
e il  Sistema informativo dell'Ambiente della Regione affinche' i dati
acquisiti sul sistema dell'Agricoltura risultino disponibili per
funzioni di pianificazione, programmazione e per la redazione del
rapporto quadriennale sullo stato di applicazione della direttiva
"Nitrati" da inviare alla Commissione Europea.
Procedura telematica e requisiti funzionali
La procedura per la compilazione e la trasmissione della comunicazione
e' inserita nel sistema informativo regionale per l'agricoltura.
Per la compilazione, la procedura si avvale del collegamento ai web
services dell'Anagrafe agricola regionale o  ai web services del
Sistema dell'anagrafe agricola nazionale o delle Camere di Commercio;
l'utente interroga l'anagrafe fornendo un codice (per le aziende
agricole CUAA: Codice univoco aziende agricole), ne visualizza
l'output e ne importa le informazioni decidendo anche alcuni aspetti,
come ad esempio il rappresentante, qualora esistano piu' persone
collegate all'azienda.
La trasmissione della comunicazione compilata alla Provincia si avvale
del sistema regionale DDA (Documenti delivery agent), che puo' essere
utilizzato per inviare documenti ai sistemi di protocollo delle
Province conformi allo standard DocArea, con modalita' interoperabili.
Il sistema di protocollo trasmette il numero di protocollo assegnato
al documento con l'invio della conferma ricezione.
Attori del procedimento e loro ruolo
Sono individuate le seguenti tipologie di utenza:
- Utente regionale Amministratore;
- Utente provinciale;
- Utente azienda agricola proprietaria dell'allevamento, anche
mediante un servizio di consulenza;
- Organizzazioni professionali agricole (OPA) e centri di assistenza
agricola (CAA).
- L'utente Amministratore regionale vede i dati delle comunicazioni;
- l'utente provinciale vede, inserisce, elimina i dati delle
comunicazioni della propria provincia ovvero con terreni da trattare
della provincia di pertinenza;
- l'utente O.P.A. e Centro di assistenza agricola vede, inserisce,
elimina e modifica i dati delle comunicazioni dei propri associati;
- l'utente azienda vede, inserisce, elimina e modifica i dati della
propria comunicazione.
Accesso al sistema per la compilazione della comunicazione e la
trasmissione
L'accesso alla procedura informatizzata e' consentito ai soli
operatori abilitati dall'amministratore del sistema (Regione):
- rappresentanti legali di aziende iscritte nell'anagrafe regionale
provvisti di smart-card per la firma digitale (rilasciata da enti
certificatori quali Infocamere, Postecom, Actalis, etc.);
- personale delle Province, per le comunicazioni di propria
competenza;
- organizzazioni professionali agricole e centri di assistenza
agricola, a cui l'azienda ha conferito specifico mandato per la
compilazione e trasmissione, anche per via telematica, della
comunicazione.
Le aziende non iscritte alla l'Anagrafe delle Aziende agricole della
Regione Emilia-Romagna, ma iscritte al Sistema dell'anagrafe delle
aziende agricole nazionali  o negli archivi della Camera di Commercio
(INFOCAMERE), possono usufruire della procedura telematica
rivolgendosi ad un CAA regionale, o presentare la comunicazione
cartacea ad una sede dell'Amministrazione provinciale, dove il
personale provvede a registrala nel sistema e, eventualmente, a
trasmetterla ad altre Amministrazioni provinciali competenti.
Per gli altri casi, resta inteso che la procedura informatizzata di
compilazione della Comunicazione puo' essere utilizzata a condizione
che il titolare dell'allevamento sia inscritto all'Anagrafe agricola
regionale con una posizione aggiornata e completa del fascicolo
aziendale, sia per la parte relativa ai terreni che per quella
dell'allevamento delle specie animali.
Resta altresi' inteso che l'inserimento da parte delle province delle
Comunicazioni ricevute in formato cartaceo puo' avvenire
esclusivamente sul sistema informatizzato dell'Agricoltura. Il
trasferimento dei dati su altri server regionali avverra' secondo le
modalita' indicate al successivo paragrafo.
Modalita' di collegamento/trasferimento dati su altri server
regionali
Tutti i dati strutturati prodotti sul sistema informatizzato
dell'Agricoltura dalla compilazione dei dati della comunicazione
saranno resi disponibili tramite l'implementazione di WEB Service al
SIRA (Sistema informativo regionale Ambiente) ed ai Sistemi
informativi delle Province. Sul S.I.R.A. saranno disponibili le
funzioni di controllo, gia' realizzate per la gestione dell'utilizzo
agronomico degli effluenti zootecnici, sull'impegno dei terreni per
utilizzi  di altra natura, quali i fanghi di depurazione. I dati ed
allegati delle comunicazioni non saranno modificabili sui sistemi
informativi dell'Ambiente e delle Amministrazioni provinciali;
eventuali aggiornamenti deriveranno da nuove comunicazioni di
aggiornamento/rettifica registrate sul sistema dell'Agricoltura e da
questo rese disponibili.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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