REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2009, n. 144

Approvazione variante "Piano stralcio per il rischio idrogeologico. Variante normativa al Titolo III Assetto idrogeologico"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia
ambientale";
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di
valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione
del DLgs 3 aprile 2006, n. 152";
considerato che:
- l'art. 63, comma 1, del DLgs 152/06 istituisce le Autorita' di
bacino distrettuale; lo stesso articolo al comma 3 dispone la
soppressione delle Autorita' di Bacino previste dalla Legge 18 maggio
1989, n. 183, a far data dal 30 aprile 2006 e l'esercizio delle
relative funzioni alle Autorita' di Bacino distrettuale; al comma 2
dispone l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri per il trasferimento delle funzioni e per il regolamento del
periodo transitorio;
- l'art. 170, comma 1, del DLgs 152/06 regolamenta la fase transitoria
stabilendo che, limitatamente alle procedure di adozione e
approvazione dei Piani di bacino, continuano ad applicarsi le
procedure previste dalla Legge 183/89 e successive modifiche e
integrazioni, fino all'entrata in vigore della Parte seconda del
decreto medesimo;
- l'art. 3 della L.R. 9/08 dispone il proseguimento dell'attivita'
amministrativa delle Autorita' di Bacino che operano sul territorio
regionale fino alla nomina degli organi delle Autorita' di Bacino
distrettuali di cui all'art. 63 del DLgs 152/06;
visti pertanto:
- l'art. 16 della Legge 183/89 e s.m.i., che individua i bacini di
rilievo regionale, tra i quali ricade il territorio della Autorita'
dei Bacini Regionali Romagnoli;
- l'art. 17 della Legge 183/89 e s.m.i. che individua il valore, le
finalita' ed i contenuti del piano di bacino ed in particolare il
comma 6-ter, che prevede che i piani di bacino idrografico possono
essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci
relativi a settori funzionali;
- l'art. 18 della Legge 183/89 e s.m.i. che stabilisce le modalita' di
approvazione dei piani di bacino di rilievo nazionale prevedendo, al
comma 9, che le Regioni si esprimano sulle osservazioni pervenute e
formulino un parere sul Progetto di Piano;
- l'art. 20 della Legge 183/89 e s.m.i. che stabilisce che le Regioni,
con propri atti, disciplinano e provvedono ad elaborare ed approvare i
Piani di bacino di rilievo regionale;
- l'art. 1-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito,
con modificazioni, in Legge 11 dicembre 2000, n. 365, relativo alla
procedura per l'adozione dei progetti di piano stralcio per la tutela
dal rischio idrogeologico;
- la propria deliberazione n. 350 del 17 marzo 2003 con la quale
Giunta regionale ha approvato il Piano stralcio per il Rischio
Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli (in seguito denominato
P.A.I.);
- l'art. 12, comma 10, della Normativa del P.A.I. che stabilisce che
le modifiche sia cartografiche sia normative delle aree a rischio di
frana costituiscono Variante al Piano stralcio stesso;
premesso che:
- con deliberazione n. 4/1 del 27 luglio 2007 il Comitato
Istituzionale dell'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli ha
adottato il Progetto di variante denominato "Piano stralcio per il
rischio idrogeologico. Proposta di variante normativa al Titolo III -
Assetto idrogeologico" (in seguito denominato Progetto di variante),
ai sensi dall'art. 12, comma 10, della Normativa del P.A.I.;
- con propria deliberazione n. 1302 del 28 luglio 2008 ha preso atto
delle risultanze della Conferenza programmatica, prevista dal comma 3
dell'art. 1-bis del DL 279/00 convertito dalla Legge 365/00 e tenutasi
il 9/4/2008, che ha espresso parere favorevole sul suddetto Progetto
di variante con la richiesta di alcune modifiche e specificazioni, e
ha proposto all'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli tali
richieste di modifica e di specificazione;
preso atto che con deliberazione n. 3/2 del 16 dicembre 2008 il
Comitato Istituzionale dell'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli
ha adottato la Variante al P.A.I. denominata "Piano stralcio per il
rischio idrogeologico. Variante normativa al Titolo III Assetto
idrogeologico", ai sensi dell'art. 18, comma 10, della Legge 183/89 e
s.m.i.;
dato atto che l'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli ha trasmesso
alla Regione Emilia-Romagna, con nota prot. n. 1070 del 22/12/2008, la
Variante al P.A.I. per l'approvazione di competenza ai sensi dell'art.
20 della Legge 183/89 e s.m.i.;
constatato che il Progetto di variante e' costituito dalla modifica
normativa del "Titolo III - Assetto idrogeologico" dell'elaborato del
P.A.I. "Normativa";
considerato di richiamare integralmente le motivazioni a sostegno del
parere positivo e delle proposte di modifica sul Progetto di variante
riportate nella propria deliberazione 1302/08;
ritenuto pertanto di condividere la Variante al P.A.I. in quanto sono
state recepite le proposte di modifica normativa richieste nella
propria deliberazione 1302/08;
richiamate:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, e successive modificazioni, avente
ad oggetto "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti
conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della
delibera 450/07";
dato atto del parere allegato;
su proposta dell'Assessore alla Sicurezza territoriale. Difesa del
suolo e della costa. Protezione civile, Marioluigi Bruschini,
a voti unanimi e palesi, delibera:
per le motivazioni e le valutazioni espresse in narrativa che qui si
intendono integralmente riscritte:
1) di approvare la Variante al P.A.I. cosi' come adottata con
deliberazione n. 3/2 del 16 dicembre 2008 dal Comitato Istituzionale
dell'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli;
2) di demandare all'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli la
notifica dell'approvazione e l'invio di copia della Variante al P.A.I.
ai Comuni territorialmente interessati;
3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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