REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO 3 marzo 2009, n. 1457

Prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione degli alveari per il controllo del colpo di fuoco batterico nella regione Emilia-Romagna. Anno 2009

IL RESPONSABILE
Visti:
- il DM 10 settembre 1999, n. 356, "Regolamento recante misure per la
lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia
amylovora), nel territorio della Repubblica", e in particolare l'art.
8 relativo alla movimentazione degli alveari;
- la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8/5/2000 concernente
"Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro
diffusione nella Comunita'" e successive modifiche e integrazioni, e
in particolare l'Allegato IV, Parte B, punto 21.3;
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela
fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale.
Abrogazione delle LL.RR. 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n.
31",  e in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), che prevede la
prescrizione di tutte le misure ritenute necessarie ai fini della
protezione fitosanitaria, in applicazione delle normative comunitarie
e nazionali in materia;
- il DLgs 19 agosto 2005, n. 214, recante "Attuazione della Direttiva
2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e
la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali", e successive modifiche e integrazioni, e in
particolare l'Allegato IV, Parte B, punto 21.3, e l'Allegato VI, lett.
b) Batteri, punto 2;
- il Regolamento (CE)  n. 690/2008, della Commissione del 4 luglio
2008 relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari
rischi in campo fitosanitario nella Comunita';
preso atto che il colpo di fuoco batterico e' presente in ampie aree
della regione Emilia-Romagna;
considerato:
- che la disseminazione di Erwinia amylovora puo' avvenire anche per
mezzo delle api durante il periodo della fioritura delle diverse
piante ospiti;
- che esiste il rischio di introduzione di Erwinia amylovora in
territori indenni dalla malattia per mezzo di alveari provenienti da
aree contaminate;
- che e' necessario regolamentare lo spostamento di alveari, nel
periodo individuato a maggior rischio compreso fra il 15 marzo e il 30
giugno, da aree contaminate verso aree indenni, allo scopo di
salvaguardare le coltivazioni di rosacee pomoidee presenti in aree non
ancora interessate dalla malattia (zone protette), cosi' come previsto
dall'All. IV, Parte B, punto 21.3;
- che e' opportuno che il Servizio Fitosanitario, annualmente,
determini le aree interessate alla regolamentazione del movimento
degli alveari e specifichi le caratteristiche delle eventuali misure
di quarantena da adottare;
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
e successive modifiche;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1057 del 24 luglio 2006,
avente per oggetto "Prima fase di riordino delle strutture
organizzative della giunta regionale. Indirizzi in merito alle
modalita' di integrazione interdirezionale e di gestione delle
funzioni trasversali", e successive modifiche;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1663 del 27 novembre
2006, recante "Modifiche all'assetto delle Direzioni generali della
Giunta e del Gabinetto del Presidente";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2267 del 22 dicembre
2008, concernente il conferimento della responsabilita' del Servizio
Fitosanitario, e in particolare la lettera f) della parte
dispositiva;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008
recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali
tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali.
Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e
aggiornamento della delibera 450/07";
dato atto del parere allegato;
determina:
1) di adottare, nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 30 giugno
2009, specifiche prescrizioni concernenti la movimentazione degli
alveari ubicati nell'intero territorio delle province di Bologna,
Ferrara, Forli'-Cesena, Modena, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini,
territori che dall'1 aprile 2008 e fino al 31 marzo 2010 non sono piu'
riconosciuti come "zona protetta" per Erwinia amylovora;
2) di consentire lo spostamento degli alveari, nel periodo compreso
tra il 15 marzo e il 30 giugno 2009, ubicati nei territori sopra
citati verso aree ufficialmente indenni da Erwinia amylovora (zone
protette) previa adozione di idonee misure di quarantena;
3) di stabilire quali idonee misure di quarantena il mantenimento
degli alveari chiusi per 48 ore, fino al momento della collocazione
nella nuova postazione, oppure il mantenimento degli alveari chiusi
per 24 ore a condizione che ogni alveare sia sottoposto, prima della
chiusura, a uno dei seguenti trattamenti:
- per gocciolamento, con 5 ml/favo, di una soluzione contenente 10 g
di acido ossalico, 100 g di zucchero e 100 ml di acqua,
oppure
- per nebulizzazione, con 5 ml/favo, di una soluzione acquosa di acido
ossalico al 3%;
oppure
- per sublimazione, mediante idonei dispositivi, di 2 grammi di acido
ossalico diidrato;
4) di stabilire che i soggetti interessati devono, prima di effettuare
spostamenti nel periodo suindicato, comunicare al Servizio Veterinario
della Unita' sanitaria locale competente per il territorio ove ha sede
l'apiario la misura di quarantena adottata, utilizzando il modello
Allegato a) alla presente determinazione e che tale misura deve essere
opportunamente documentata;
5) di stabilire che le disposizioni di cui al presente atto non si
applicano agli spostamenti effettuati entro e tra i territori della
regione Emilia-Romagna (di cui al comma 1), e altri territori che non
sono riconosciuti come "zona protetta" per Erwinia amylovora;
6) di stabilire inoltre che le disposizioni di cui al presente atto
non si applicano agli spostamenti effettuati entro e tra le aree
ufficialmente indenni da Erwinia amylovora (zone protette) che, per
quanto riguarda l'Italia, sono:
- Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (le province
di Parma e Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia
(esclusa la provincia di Mantova), Marche, Molise, Piemonte, Puglia
Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto (esclusa la
provincia di Rovigo, i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza
d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi in provincia di
Padova e l'area situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di
Verona);
7) di provvedere, ai sensi dell'art. 1, lett. c), della L.R. 9/9/1987,
n. 28, alla pubblicazione integrale della presente determinazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
L'inosservanza delle prescrizioni sopra impartite sara' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 Euro, ai sensi
dell'art. 54, comma 23, del DLgs 19 agosto 2005, n. 214.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alberto Contessi
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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