REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2009, n. 55

Trasformazione della Comunita' montana Appennino Faentino

IL PRESIDENTE
(omissis)	decreta:
Art. 1
Trasformazione in Unione
La Comunita' montana Appennino Faentino e' soppressa, con
trasformazione della stessa in Unione costituita dai medesimi Comuni
di Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme.
La soppressione ha effetto contestualmente all'insediamento degli
organi dell'Unione costituiti a seguito delle elezioni amministrative
del 2009, purche' la nuova Unione di Comuni sia costituita entro il 30
giugno 2009.
Allo spirare del 30 giugno, in caso di mancata costituzione
dell'Unione - per tale intendendosi l'approvazione dello statuto e
dell'atto costitutivo - la Comunita' montana Appennino Faentino e'
comunque soppressa; in tale ultima evenienza, con successivo decreto
presidenziale vengono definiti i conseguenti profili successori.
Art. 2
Termini
Il termine assegnato ai Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Riolo
Terme, per l'approvazione dello statuto e dell'atto costitutivo della
nuova Unione, e' fissato al 23 aprile 2009. Nella prima seduta utile
successiva alle elezioni amministrative del 2009, e comunque entro 90
giorni dallo svolgimento delle stesse, i Consigli comunali devono
procedere all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio
dell'Unione secondo le modalita' previste nello statuto.
I nuovi componenti entrano a far parte del Consiglio nella prima
seduta successiva alla loro elezione, previa convalida.
L'Unione comunica tempestivamente alla Regione l'avvenuto insediamento
degli organi.
Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti
entro il termine di cui al comma 1, in via suppletiva e sino ad
eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio
dell'Unione, qualora lo statuto non disponga diversamente, i
consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di
minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre
individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o piu' liste
collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o piu' liste non
collegate al sindaco; in caso di parita' di cifre individuali, prevale
il consigliere piu' anziano di eta'.
Art. 3
Funzioni
La nuova Unione Appennino Faentino subentra a titolo universale in
tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e nella titolarita' dei
beni della soppressa Comunita' montana, ed alla stessa e' attribuita -
a condizione che lo statuto rispetti le prescrizioni dell'art. 6,
comma 2, della L.R. 10/08 - la potesta' di svolgere le funzioni, di
esercitare le competenze, di partecipare agli organismi istituiti, di
adottare gli atti e le iniziative attribuite alla soppressa Comunita'
montana dalle disposizioni delle leggi vigenti.
Il presente decreto costituisce titolo per le trascrizioni, le volture
catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione.
Art. 4
Risorse
Le risorse regionali assegnate e/o concesse a qualsiasi titolo dalla
Regione, gia' spettanti alla Comunita' montana Appennino Faentino,
derivanti da risorse proprie, statali, o dell'Unione Europea, sono
concesse e/o liquidate alla Unione Appennino Faentino, alle stesse
condizioni e per le stesse finalita'; l'Unione dei Comuni Appennino
Faentino, per dette risorse, e' tenuta agli adempimenti ed ai compiti
gia' di competenza della Comunita' montana.
L'Unione di Comuni Appennino Faentino attua gli interventi programmati
dalla Comunita' montana Appennino Faentino e da' seguito a quelli in
corso, provvedendo, ove occorra, all'aggiornamento degli atti di
programmazione per il territorio di competenza.
Art. 5
Somme da introitare da parte della Regione
Per le somme da introitare da parte della Regione Emilia-Romagna, gli
accertamenti eventualmente gia' disposti dalla stessa a carico della
Comunita' montana Appennino Faentino sono posti a carico dell'Unione
di Comuni Appennino Faentino.
Art. 6
Personale
Il personale in servizio, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, presso la Comunita' montana Appennino Faentino alla
data di estinzione della medesima, e' trasferito, senza soluzione di
continuita', alla Unione Appennino Faentino a decorrere dalla data di
costituzione di quest'ultimo ente, cosi' come previsto all'art. 1.
Il personale di cui sopra conserva i diritti, inerenti il proprio
rapporto di lavoro, maturati presso la Comunita' montana, ai sensi del
comma 1 dell'art. 2112 c.c.
L'Unione e' tenuta ad applicare i trattamenti economici e normativi
previsti, oltre che dai contratti collettivi nazionali, dai decentrati
integrativi vigenti presso la Comunita' montana, fino alla
sostituzione di questi ultimi con nuovi contratti collettivi
decentrati stipulati dall'ente subentrante.
Sara' cura della Comunita' montana Appennino Faentino avviare e
concludere la procedura di informazione ed eventuale esame congiunto
con le organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 47, commi da 1 a 4,
della Legge 428/90, in ordine, in particolare, alle problematiche di
dettaglio inerenti le conseguenze giuridiche, economiche e sociali dei
lavoratori interessati al trasferimento.
I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o autonomo in
essere con la Comunita' montana alla data di cessazione continuano con
l'Unione, che subentra fino alla scadenza naturale dei rispettivi
contratti.
Art. 7
Pubblicazioni
Il presente decreto viene pubblicato, per estratto, nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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