REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2009, n. 54

Conferma dell'ambito territoriale della Comunita' montana Valli del Nure e dell'Arda

IL PRESIDENTE
(omissis)	decreta:
Art. 1
Ambito territoriale
L'ambito territoriale della Nuova Comunita' montana Valli del Nure e
dell'Arda e' confermato nell'ambito attuale della Comunita' montana
Valli del Nure e dell'Arda, composto dal territorio dei seguenti
Comuni: Bettola, Farini, Ferriere, Gropparello, Lugagnano Val D'Arda,
Morfasso, Vernasca.
L'adozione delle modifiche statutarie di cui al presente decreto non
comporta alcuna novazione soggettiva, l'ente conserva la titolarita'
del proprio patrimonio e di tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi.
Tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato del
personale della Comunita' montana Valli del Nure e dell'Arda
continuano con la Nuova Comunita' montana Valli del Nure e dell'Arda.
I contratti di lavoro subordinato o autonomo a termine proseguono con
la Nuova Comunita' montana Valli del Nure e dell'Arda fino alla loro
scadenza naturale.
Art. 2
Termini
Il termine assegnato ai Comuni di Bettola, Farini, Ferriere,
Gropparello, Lugagnano Val D'Arda, Morfasso, Vernasca per
l'approvazione delle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento
alle prescrizioni della L.R. 10/08, e' fissato al 23 aprile 2009.
Qualora i Comuni non provvedano all'approvazione delle modifiche entro
tale termine si applica l'art. 8, comma 2, della L.R. 10/08.
Art. 3
Insediamento degli organi
Nella prima seduta utile successiva alle elezioni amministrative del
2009, e comunque entro 90 giorni dallo svolgimento delle stesse, i
Consigli comunali devono procedere all'elezione dei propri
rappresentanti in seno al Consiglio della Comunita' montana secondo le
modalita' previste nello statuto.
I nuovi componenti entrano a far parte del Consiglio nella prima
seduta successiva alla loro elezione, previa convalida.
Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti
entro il termine di cui al comma 1, in via suppletiva e sino ad
eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio
della Comunita' montana, qualora lo Statuto non disponga diversamente,
i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di
minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre
individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o piu' liste
collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o piu' liste non
collegate al sindaco; in caso di parita' di cifre individuali, prevale
il consigliere piu' anziano di eta'.
Art. 4
Pubblicazione
Il presente decreto viene pubblicato, per estratto, nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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