REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2009, n. 53

Conferma dell'ambito territoriale della Comunita' montana Appennino Piacentino

IL PRESIDENTE
(omissis)	decreta:
Art. 1
Ambito territoriale
L'ambito territoriale della Nuova Comunita' montana Appennino
Piacentino e' confermato nell'ambito attuale della Comunita' montana
Appennino Piacentino cosi' come composto dal territorio dei seguenti
comuni: Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Ottone, Piozzano,
Travo, Zerba.
L'adozione delle modifiche statutarie di cui al presente decreto non
comporta alcuna novazione soggettiva,l'ente conserva la titolarita'
del proprio patrimonio e di tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi.
Tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato del
personale della Comunita' montana Appennino Piacentino continuano con
la Nuova Comunita' montana Appennino Piacentino. I contratti di lavoro
subordinato o autonomo a termine proseguono con la Nuova Comunita'
montana Appennino Piacentino fino alla loro scadenza naturale.
Art. 2
Termini
Il termine assegnato ai Comuni di Bobbio, Cerignale, Coli, Corte
Brugnatella, Ottone, Piozzano, Travo, Zerba per l'approvazione delle
modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento alle prescrizioni
della L.R. n. 10 del 2008, e' fissato al 23 aprile 2009. Qualora i
Comuni non provvedano all'approvazione delle modifiche entro tale
termine si applica l'art. 8, comma 2 della L.R. 10/08.
Art. 3
Insediamento degli organi
Nella prima seduta utile successiva alle elezioni amministrative del
2009, e comunque entro 90 giorni dallo svolgimento delle stesse, i
Consigli comunali devono procedere all'elezione dei propri
rappresentanti in seno al Consiglio della Comunita' montana secondo le
modalita' previste nello Statuto.
I nuovi componenti entrano a far parte del Consiglio nella prima
seduta successiva alla loro elezione, previa convalida.
Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti
entro il termine di cui al comma 1, in via suppletiva e sino ad
eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio
della Comunita' montana, qualora lo Statuto non disponga diversamente,
i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di
minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre
individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o piu' liste
collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o piu' liste non
collegate al sindaco; in caso di parita' di cifre individuali, prevale
il consigliere piu' anziano di eta'.
Art. 4
Pubblicazione
Il presente decreto viene pubblicato, per estratto, nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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