REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2009, n. 52

Soppressione della Comunita' montana Modena Est

IL PRESIDENTE
(omissis)	decreta:
Art. 1
Soppressione
La Comunita' montana Modena Est e' soppressa.
Lo scioglimento ha effetto contestualmente all'insediamento degli
organi dell'Unione Terre di Castelli allargata ai Comuni di Guiglia,
Marano sul Panaro, Zocca, a seguito delle elezioni amministrative del
2009, purche' l'incorporazione nell'Unione avvenga entro il 30 giugno
2009. Allo spirare di tale termine, nel caso in cui l'incorporazione
nell'Unione non sia ancora avvenuta - per tale intendendosi
l'approvazione dello statuto e dell'atto costitutivo - la Comunita'
montana Modena Est e' comunque soppressa; in tale evenienza con
successivo decreto presidenziale vengono definiti i conseguenti
profili successori.
Contestualmente alla soppressione della Comunita' montana Modena Est
ha effetto l'incorporazione del Comune di Montese nella Comunita'
montana del Frignano, ridelimitata in corrispondenza dal relativo
decreto del Presidente.
Art. 2
Termini
Il termine assegnato ai Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro, Zocca,
Vignola, Castelnovo Rangone, Spilamberto, Savignano sul Panaro,
Castelvetro per l'approvazione del nuovo statuto e dell'atto
costitutivo dell' Unione e' fissato al 23 aprile 2009.
Nella prima seduta utile, successiva alle elezioni amministrative del
2009, e comunque entro 90 giorni dallo svolgimento delle stesse, i
Consigli comunali devono procedere all'elezione dei propri
rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione secondo le modalita'
previste nello statuto.
I nuovi componenti entrano a far parte del Consiglio dell'Unione nella
prima seduta successiva alla loro elezione, previa convalida. L'Unione
comunica tempestivamente alla Regione l'avvenuto insediamento degli
organi.
Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti
entro il termine di cui al comma 2, in via suppletiva e sino ad
eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio
dell'Unione, qualora lo statuto non disponga diversamente, i
consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di
minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre
individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o piu' liste
collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o piu' liste non
collegate al sindaco; in caso di parita' di cifre individuali, prevale
il consigliere piu' anziano di eta'.
Il Consiglio comunale di Montese deve procedere all'elezione dei
propri rappresentanti in seno al Consiglio della Comunita' montana del
Frignano secondo le modalita' previste nel relativo statuto. I nuovi
componenti entrano a far parte del Consiglio nella prima seduta
successiva alla loro elezione, previa convalida.
Art. 3
Funzioni
La Nuova Comunita' montana del Frignano subentra in tutte le funzioni
ed i compiti gia' conferiti o assegnati alla Comunita' montana Modena
Est per il territorio del comune di Montese.
L'Unione Terre di Castelli allargata ai Comuni di Guiglia, Marano sul
Panaro, Zocca subentra in relazione al territorio di tali comuni - a
condizione che lo statuto rispetti le prescrizioni dell'art. 6, comma
2, della L.R. 10/08 - nella potesta' di svolgere le funzioni, di
esercitare le competenze, di partecipare agli organismi istituiti, di
adottare gli atti e le iniziative attribuite in relazione al
territorio dei comuni di Guiglia, Marano sul Panaro, Zocca alla
precedente Comunita' montana dalle disposizioni delle leggi regionali
vigenti.
Art. 4
Aspetti successori
L'Unione Terre di Castelli, ove ampliata ai Comuni di Guiglia, Marano
sul Panaro e Zocca, succede nella titolarita' del patrimonio ed in
tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della soppressa Comunita'
montana, fatto salvo quanto disciplinato dai decreti di cui ai commi
seguenti.
Il Comune di Montese non subentra in alcun modo nella titolarita' del
patrimonio e dei rapporti giuridici della Comunita' montana, fatto
salvo quanto risultante, per la regolazione di specifici aspetti
successori, da uno o piu' decreti adottati dal Presidente della
Regione Emilia-Romagna.
Il decreto relativo agli aspetti del personale e' approvato, ai sensi
dell'art. 6, entro il 30 giugno 2009.
Per gli altri aspetti un successivo decreto:
- e' adottato su istanza della Comunita' montana entro il 31 ottobre
2009;
- recepisce l'accordo raggiunto dagli enti interessati e regola la
successione anche nelle ipotesi sulle quali vi sia stato un mancato o
parziale accordo degli enti;
- costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni
altro adempimento derivante dalla successione;
- individua gli aspetti successori relativi ai contributi assegnati
e/o concessi a qualsiasi titolo dalla Regione alla Comunita' montana -
derivanti da risorse proprie, statali, o dall'Unione Europea -
individuando eventuali conguagli necessari;
- individua gli interventi che insistono sul territorio del comune di
Montese che sono assistiti da mutui disponendo che in tali mutui e
negli oneri di ammortamento degli stessi subentra il Comune di
Montese, che e' tenuto a dar seguito agli interventi provvedendo, ove
occorra, all'aggiornamento degli atti di programmazione;
- individua gli aspetti successori relativi alle quote di
partecipazione societaria ed alle quote di partecipazione ai consorzi
di gestione dei parchi regionali istituiti ai sensi della L.R. 6/05,
di cui la Comunita' montana sia titolare alla data della
soppressione;
- nel caso in cui cio' sia necessario, nomina un commissario
liquidatore regolandone l'attivita'.
Art. 5
Somme da introitare da parte della Regione
Per le somme da introitare da parte della Regione Emilia-Romagna, gli
accertamenti eventualmente gia' disposti dalla stessa a carico della
Comunita' montana Modena Est sono posti a carico dei seguenti
soggetti:
- Unione Terre dei Castelli ampliata ai Comuni di Guiglia, Marano sul
Panaro, Zocca, in relazione agli accertamenti assunti a carico della
Comunita' montana Modena Est in relazione al territorio dei comuni di
Guiglia, Marano sul Panaro, Zocca, in proporzione alla popolazione dei
predetti Comuni;
- Nuova Comunita' montana del Frignano in relazione agli accertamenti
assunti a carico della Comunita' montana Modena Est per le funzioni ed
i compiti svolti per il territorio del comune di Montese, in
proporzione alla popolazione del predetto Comune salvo che per i
contributi eventualmente da restituire alla Regione, posti a carico
dell'ente in base agli stessi criteri contenuti nel piano successorio
relativo allo scioglimento della Comunita' montana Modena Est.
Art. 6
Personale
La Regione, dopo avere espletato il confronto con le organizzazioni
sindacali, ai sensi del comma 1, dell'art. 42, della L.R. 10/08 e aver
sentito gli Enti interessati, individua i criteri per la assegnazione
del personale della Comunita' montana agli Enti che subentrano a
questa nell'esercizio delle funzioni istituzionali oppure, nel caso si
registrasse una impossibilita' di assorbimento di alcuni lavoratori, a
Enti terzi.
La Comunita' Montana, nel rispetto dei criteri di cui sopra:
a) predispone il piano di successione relativo al personale;
b) avvia la procedura di informazione ed esame congiunto del piano
medesimo con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 47, commi
da 1 a 4, della Legge 428/90;
c) comunica alla Regione l'esito della procedura di cui sopra,
trasmettendo il piano di successione definitivo.
Con successivo decreto presidenziale, da adottarsi entro il 30 giugno
2009, la Regione approva il piano successorio del personale,
rendendolo giuridicamente efficace.
Il personale trasferito conserva i diritti, inerenti il proprio
rapporto di lavoro, maturati presso la Comunita' montana, ai sensi del
comma 1 dell'art. 2112 c.c.
Gli enti subentranti sono tenuti ad applicare i trattamenti economici
e normativi previsti, oltre che dai contratti collettivi nazionali,
dai contratti decentrati integrativi vigenti presso la Comunita'
montana, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi
decentrati applicati nell'ente subentrante.
I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o autonomo in
essere con la Comunita' montana continuano con gli enti subentranti
fino alla scadenza naturale dei rispettivi contratti.
Art. 7
Pubblicazione
Il presente decreto viene pubblicato, per estratto, nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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