REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2009, n. 48

Ridelimitazione della Comunita' montana Valli del Taro e Ceno

IL PRESIDENTE
(omissis)	decreta:
Art. 1
Ridelimitazione
L'ambito territoriale della Nuova Comunita' montana Valli del Taro e
del Ceno e' composto dal territorio dei seguenti comuni: Albareto,
Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Fornovo di
Taro, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tornolo, Valmozzola,
Varano de' Melegari, Varsi. La ridelimitazione ha effetto
dall'insediamento degli organi, ai sensi dell'art. 3 del presente
decreto. La Comunita' montana comunica tempestivamente alla Regione
l'avvenuto insediamento degli organi. Allo spirare del 30 giugno, in
caso di mancato insediamento del nuovo Consiglio comunitario, la
Comunita' montana e' comunque ridelimitata.
L'adozione delle modifiche statutarie di cui al presente decreto non
comporta alcuna novazione soggettiva per la Comunita' montana, che
continua ad operare conservando la titolarita' del proprio patrimonio
e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.
Tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato del
personale della Comunita' montana Valli del Taro e del Ceno continuano
con la Nuova Comunita' montana Valli del Taro e del Ceno. I contratti
di lavoro subordinato o autonomo a termine proseguono con la Nuova
Comunita' montana Valli del Taro e del Ceno fino alla loro scadenza
naturale.
Art. 2
Termini
Il termine assegnato ai Comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto,
Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Fornovo di Taro, Pellegrino
Parmense, Solignano, Terenzo, Tornolo, Valmozzola, Varano de'
Melegari, Varsi per l'approvazione delle modifiche statutarie
necessarie per l'adeguamento alle prescrizioni della L.R. n. 10 del
2008, e' fissato al 23 aprile 2009. Qualora i Comuni non provvedano
all'approvazione delle modifiche entro tale termine si applica l'art.
8 comma 2 della L.R. 10/08.
Art. 3
Insediamento degli organi
Nella prima seduta utile, successiva alle elezioni amministrative del
2009, e comunque entro 90 giorni dallo svolgimento delle suddette
elezioni, i Consigli comunali devono procedere all'elezione dei propri
rappresentanti in seno al Consiglio della Nuova Comunita' montana
secondo le modalita' previste nello Statuto.
I nuovi componenti entrano a far parte del Consiglio della Nuova
Comunita' montana nella prima seduta successiva alla loro elezione,
previa convalida.
Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti
entro il termine di cui al comma 1, in via suppletiva e sino ad
eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio
della Nuova Comunita' montana qualora lo Statuto non disponga
diversamente, i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri
comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori
cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o piu'
liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o piu' liste non
collegate al sindaco; in caso di parita' di cifre individuali, prevale
il consigliere piu' anziano di eta'.
Qualora uno o piu' Consigli comunali non abbiano approvato, alla data
del 23 aprile 2009, lo statuto, trova applicazione l'art. 8, comma 2,
della L.R. 10/08.
Art. 4
Comune di Medesano
Il Comune di Medesano, escluso dalla Comunita' montana come
ridelimitata ai sensi del presente decreto, non subentra in alcun modo
nella titolarita' del patrimonio e dei rapporti giuridici della
medesima Comunita' montana.
Art. 5
Pubblicazione
Il presente decreto viene pubblicato, per estratto, nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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