REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2009, n. 45

Trasformazione della Comunita' montana Valle del Samoggia

IL PRESIDENTE
(omissis)	decreta:
Art. 1
Trasformazione in Unione
La Comunita' montana Valle del Samoggia e' soppressa, con
trasformazione della stessa in Unione di Comuni composta dai medesimi
Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monte S.
Pietro, Monteveglio, Savigno. La soppressione ha effetto
contestualmente all'insediamento degli organi dell'Unione costituiti a
seguito delle elezioni amministrative del 2009, purche' la nuova
Unione di Comuni sia costituita entro il 30 giugno 2009.
Allo spirare del 30 giugno, in caso di mancata costituzione
dell'Unione - per tale intendendosi l'approvazione dello statuto e
dell'atto costitutivo - la Comunita' montana Valle del Samoggia e'
comunque soppressa; in tale ultima evenienza, con successivo decreto
presidenziale vengono definiti i conseguenti profili successori.
Art. 2
Termini
Il termine assegnato ai Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle,
Crespellano, Monte S. Pietro, Monteveglio, Savigno per l'approvazione
dello statuto e dell'atto costitutivo della nuova Unione, e' fissato
al 23 aprile 2009. Nella prima seduta utile successiva alle elezioni
amministrative del 2009, e comunque entro 90 giorni dallo svolgimento
delle stesse, i Consigli comunali devono procedere all'elezione dei
propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione secondo le
modalita' previste nello statuto.
I nuovi componenti entrano a far parte del Consiglio nella prima
seduta successiva alla loro elezione, previa convalida.
L'Unione comunica tempestivamente alla Regione l'avvenuto insediamento
degli organi.
Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti
entro il termine di cui al comma 1, in via suppletiva e sino ad
eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio
dell'Unione, qualora lo statuto non disponga diversamente, i
consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di
minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre
individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o piu' liste
collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o piu' liste non
collegate al sindaco; in caso di parita' di cifre individuali, prevale
il consigliere piu' anziano di eta'.
Art. 3
Funzioni
La nuova Unione Valle del Samoggia subentra a titolo universale in
tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, e nella titolarita' dei
beni della soppressa Comunita'  montana, ed alla stessa e' attribuita
- a condizione che lo Statuto rispetti le prescrizioni dell'art. 6,
comma 2, della L.R. 10/08 - la potesta' di svolgere le funzioni, di
esercitare le competenze, di partecipare agli organismi istituiti, di
adottare gli atti e le iniziative attribuite alla soppressa Comunita'
montana dalle disposizioni delle leggi vigenti.
Il presente decreto costituisce titolo per le trascrizioni, le volture
catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione.
Art. 4
Risorse
Le risorse regionali assegnate e/o concesse a qualsiasi titolo dalla
Regione, gia' spettanti alla Comunita' montana Valle del Samoggia,
derivanti da risorse proprie, statali, o dall'Unione Europea, sono
concesse e/o liquidate all'Unione dei Comuni Valle del Samoggia, alle
stesse condizioni e per le stesse finalita'; l'Unione dei Comuni Valle
del Samoggia, per dette risorse, e' tenuta agli adempimenti ed ai
compiti gia' di competenza della Comunita' montana.
L'Unione di Comuni Valle del Samoggia attua gli interventi programmati
dalla Comunita' montana Valle del Samoggia e da' seguito a quelli in
corso, provvedendo, ove occorra, all'aggiornamento degli atti di
programmazione per il territorio di competenza.
Art. 5
Somme da introitare da parte della Regione
Per le somme da introitare da parte della Regione, gli accertamenti
eventualmente gia' disposti dalla Regione Emilia-Romagna a carico
della Comunita' montana Valle del Samoggia sono posti a carico
dell'Unione di Comuni Valle del Samoggia.
Art. 6
Personale
Il personale in servizio, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, presso la Comunita' montana Valle del Samoggia alla
data di estinzione della medesima, e' trasferito, senza soluzione di
continuita', alla Unione dei Comuni Valle del Samoggia a decorrere
dalla data di costituzione di quest'ultimo ente, cosi' come previsto
all'art. 1.
Il personale di cui sopra conserva i diritti, inerenti il proprio
rapporto di lavoro,  maturati presso la Comunita' montana, ai sensi
del comma 1 dell'art. 2112 c.c.
L'Unione e' tenuta ad applicare i trattamenti economici e normativi
previsti, oltre che dai contratti collettivi nazionali, dai decentrati
integrativi vigenti presso la Comunita' montana, fino alla
sostituzione di questi ultimi con nuovi contratti collettivi
decentrati stipulati dall'ente subentrante.
Sara' cura della Comunita' montana Valle del Samoggia avviare e
concludere la procedura di informazione ed eventuale esame congiunto
con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 47, commi da 1 a
4, della Legge 428/90, in ordine, in particolare, alle problematiche
di dettaglio inerenti le conseguenze giuridiche, economiche e sociali
dei lavoratori interessati al trasferimento.
I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o autonomo in
essere con la Comunita' montana alla data di cessazione continuano con
l'Unione, che subentra fino alla scadenza naturale dei rispettivi
contratti.
Art. 7
Pubblicazione
Il presente decreto viene pubblicato, per estratto, nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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