REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2009, n. 42

Conferma dell'ambito territoriale della Comunita' montana Appennino Cesenate

IL PRESIDENTE
(omissis)	decreta:
Art. 1
Ambito territoriale
L'ambito territoriale della Nuova Comunita' montana Appennino Cesenate
e' confermato nell'ambito attuale della Comunita' montana Appennino
Cesenate, cosi' come composto dal territorio dei seguenti comuni:
Bagno di Romagna, Borghi, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Sarsina,
Sogliano al Rubicone, Verghereto.
L'adozione delle modifiche statutarie di cui al presente decreto non
comporta alcuna novazione soggettiva, l'ente conserva la titolarita'
del proprio patrimonio e di tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi.
Tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato del
personale della Comunita' montana Appennino Cesenate continuano con la
Nuova Comunita' montana Appennino Cesenate. I contratti di lavoro
subordinato o autonomo a termine proseguono con la Nuova Comunita'
montana Appennino Cesenate fino alla loro scadenza naturale.
Art. 2
Termini
Il termine assegnato ai Comuni di Bagno di Romagna, Borghi, Mercato
Saraceno, Roncofreddo, Sarsina, Sogliano al Rubicone, Verghereto per
l'approvazione delle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento
alle prescrizioni della L.R. n. 10 del 2008, e' fissato al 23 aprile
2009. Qualora i Comuni non provvedano all'approvazione delle modifiche
entro tale termine si applica l'art. 8 comma 2 della L.R. 10/08.
Art. 3
Insediamento degli organi
Nella prima seduta utile successiva alle elezioni amministrative del
2009, e comunque entro 90 giorni dallo svolgimento delle stesse, i
Consigli comunali devono procedere all'elezione dei propri
rappresentanti in seno al Consiglio della Comunita' montana secondo le
modalita' previste nello statuto.
I nuovi componenti entrano a far parte del Consiglio nella prima
seduta successiva alla loro elezione, previa convalida.
Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti
entro il termine di cui al comma 1, in via suppletiva e sino ad
eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio
della Comunita' montana, qualora lo Statuto non disponga diversamente,
i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di
minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre
individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o piu' liste
collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o piu' liste non
collegate al sindaco; in caso di parita' di cifre individuali, prevale
il consigliere piu' anziano di eta'.
Art. 4
Pubblicazione
Il presente decreto viene pubblicato, per estratto, nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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