REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2009, n. 41

Trasformazione della Comunita' montana Cinque Valli Bolognesi

IL PRESIDENTE
(omissis)	decreta:
Art. 1
Soppressione
La Comunita' montana Cinque Valli Bolognesi e' soppressa.
La soppressione ha effetto contestualmente all'insediamento degli
organi dell'Unione, che dovra' essere costituita tra i Comuni di
Loiano, Monghidoro, Monterenzio e Pianoro, ovvero, tenuto conto del
parere espresso dall'Amministrazione comunale di Monghidoro, tra
almeno tre di essi, a seguito delle elezioni amministrative del 2009,
purche' la nuova Unione di Comuni sia costituita entro il 30 giugno
2009. L'Unione comunica tempestivamente alla Regione l'avvenuto
insediamento degli organi.
Allo spirare del 30 giugno, in caso di mancata costituzione
dell'Unione - per tale intendendosi l'approvazione dello statuto e
dell'atto costitutivo, la Comunita' montana Cinque Valli Bolognesi e'
comunque soppressa; in tale evenienza con successivo decreto
presidenziale vengono definiti i conseguenti profili successori.
Contestualmente alla soppressione della Comunita' montana Cinque Valli
Bolognesi ha effetto l'incorporazione dei Comuni di Monzuno, San
Benedetto Val di Sambro e Castiglione dei Pepoli nella Nuova Comunita'
montana (gia' denominata Alta Media e Media Valle del Reno),
ridelimitata in corrispondenza dal relativo decreto del Presidente.
Art. 2
Termini
Il termine assegnato ai Comuni per l'approvazione dello statuto e
dell'atto costitutivo della nuova Unione, e' fissato al 23 aprile
2009.
Nella prima seduta utile, successiva alla tornata elettorale
amministrativa del 2009, e comunque entro 90 giorni dallo svolgimento
delle suddette elezioni amministrative, i Consigli comunali devono
procedere all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio
dell'Unione secondo le modalita' previste nello Statuto.
I nuovi componenti entrano a far parte del Consiglio dell'Unione nella
prima seduta successiva alla loro elezione, previa convalida.
L'Unione comunica tempestivamente alla Regione l'avvenuto insediamento
degli organi.
Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti
entro il termine di cui al comma 2, in via suppletiva e sino ad
eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio
dell'Unione, qualora lo Statuto non disponga diversamente, i
consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di
minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre
individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o piu' liste
collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o piu' liste non
collegate al sindaco; in caso di parita' di cifre individuali, prevale
il consigliere piu' anziano di eta'.
I Consigli comunali di Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e
Castiglione dei Pepoli devono procedere all'elezione dei propri
rappresentanti in seno al Consiglio della Comunita' montana Alta e
Media Valle del Reno secondo le modalita' previste nello Statuto. I
nuovi componenti entrano a far parte del Consiglio della Nuova
Comunita' montana, come ridelimitata ai sensi dell'ultimo comma
dell'art. 1, nella prima seduta successiva alla loro elezione, previa
convalida.
Art. 3
Funzioni
Le funzioni gia' di competenza della Comunita' montana Cinque Valli
Bolognesi, per il territorio del comune di Sasso Marconi sono svolte,
in assenza di diversi accordi tra gli enti interessati, con le
modalita' seguenti:
- la Provincia di Bologna svolge, ai sensi dell'art. 6 della L.R.
10/08, le funzioni in materia di agricoltura, di forestazione (ivi
inclusa la predisposizione dei programmi di intervento di cui all'art.
8, commi 3 e 4, della L.R. 6/75), di raccolta di funghi epigei
spontanei, le funzioni in materia di usi civici, le funzioni in
materia di agriturismo ai sensi della L.R. 26/94, di salvaguardia
della flora regionale ai sensi della L.R. 2/77;
- il Comune di Sasso Marconi svolge le funzioni relative al vincolo
idrogeologico ex art. 149, comma 2, L.R. 3/99, nonche' le funzioni
relative all'utilizzazione delle terre incolte ai sensi della L.R.
37/77.
Il precedente comma si applica anche nei confronti del Comune di
Monghidoro ove non deliberi entro il termine l'adesione all'Unione con
i Comuni di Monterenzio, Loiano e Pianoro, fatte salve le funzioni in
materia di vincolo idrogeologico che sono svolte dalla Provincia.
La Nuova Comunita' montana (gia' Alta e media Valle del Reno) subentra
in tutte le funzioni di competenza della Comunita' montana Cinque
Valli Bolognesi per i Comuni di Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e
Castiglione dei Pepoli in relazione al loro territorio.
La nuova Unione subentra, in relazione al territorio di tali comuni -
a condizione che lo Statuto rispetti le prescrizioni dell'art. 6,
comma 2, della L.R. 10/08 - nelle funzioni gia' di competenza della
soppressa Comunita' montana, nonche' nella potesta' di esercitare le
competenze, di partecipare agli organismi istituiti, di adottare gli
atti e le iniziative attribuite alla precedente Comunita' montana
dalle disposizioni delle leggi regionali vigenti, in relazione al
territorio dei comuni aderenti all'Unione.
Art. 4
Profili successori relativi al personale
La Regione, dopo avere espletato il confronto con le organizzazioni
sindacali, ai sensi del comma 1, dell'art. 42, della L.R. 10/08 e aver
sentito gli Enti interessati, individua i criteri per l'assegnazione
del personale della Comunita' montana agli Enti che subentrano a
questa nell'esercizio delle funzioni istituzionali oppure, nel caso si
registrasse una impossibilita' di assorbimento di alcuni lavoratori, a
Enti terzi.
La Comunita' montana Cinque Valli Bolognesi, nel rispetto dei criteri
di cui sopra:
a) predispone il piano di successione relativo al personale,
contenente l'individuazione del personale della Comunita' montana,
dipendente a tempo indeterminato appartenente alla dirigenza e alle
categorie del comparto regioni e autonomie locali, nonche' i rapporti
di lavoro a tempo determinato e gli altri contratti di lavoro e di
collaborazione coordinata e continuativa, con proposta di collocazione
del personale stesso;
b) avvia la procedura di informazione ed esame congiunto del piano
medesimo con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 47, commi
da 1 a 4, delle Legge 428/90;
c) comunica l'esito della procedura di cui sopra, trasmettendo il
piano di successione alla Regione per l'approvazione dello stesso con
decreto presidenziale, da adottarsi entro il 30 giugno 2009.
Il decreto rende il piano giuridicamente efficace.
Il trasferimento del personale opera a far data dal primo giorno
successivo alla soppressione della Comunita' montana; il personale
trasferito conserva i diritti, inerenti, il proprio rapporto di
lavoro, maturati presso la Comunita' montana, ai sensi del comma 1
dell'art. 2112 c.c.
Gli enti subentranti sono tenuti ad applicare i trattamenti economici
e normativi previsti, oltre che dai contratti collettivi nazionali,
dai contratti decentrati integrativi vigenti presso la Comunita'
montana, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi
decentrati applicati nell'ente subentrante.
I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o autonomo in
essere con la  Comunita' montana continuano con gli enti subentranti
fino alla scadenza naturale del rispettivi contratti.
Art. 5
Procedura successoria
Il Presidente della Comunita' montana Cinque Valli Bolognesi e la
Conferenza dei sindaci, nel periodo compreso tra l'1 marzo 2009 e
l'ultima seduta utile del Consiglio comunitario prima della
soppressione dell'ente, sentiti gli enti interessati, predispongono
una proposta di piano successorio che:
a) dispone che il riparto tra gli enti subentranti del patrimonio e
delle risultanze contabili dell'ultimo bilancio di periodo, approvato
dalla Comunita' montana (tra cui il fondo di cassa ed i residui
attivi) sia effettuato, di norma, per il 50% in proporzione alla
popolazione residente alla data dell'1 gennaio 2008, e per il residuo
50% in proporzione alla superficie territoriale;
b) individua le pratiche amministrative gia' avviate, in corso o
protocollate, ivi comprese quelle relative al contenzioso pendente,
gli enti che subentrano nelle stesse e gli eventuali rimborsi
necessari;
c) dispone che il riparto tra gli enti subentranti dei contributi gia'
assegnati e/o concessi a qualsiasi titolo dalla Regione - derivanti da
risorse proprie, statali, o dall'Unione Europea - sia effettuato,
individuando eventuali conguagli necessari, concedendo e liquidando le
somme direttamente agli enti subentranti (i quali, per tali risorse,
sono tenuti agli adempimenti ed ai compiti gia' di competenza della
Comunita' montana) in base ai seguenti criteri:
- i contributi statali e regionali di funzionamento in proporzione
alla popolazione degli enti subentranti;
- i contributi in conto capitale assegnati e programmati in relazione
all'ubicazione territoriale, ove sia possibile determinarla,
dell'opera o del bene per i quali sono stati assegnati o concessi i
contributi, e/o in relazione alla titolarita' dell'intervento,
individuata ai sensi della lettera d);
- i contributi in conto capitale gia' assegnati ma ancora non
programmati in relazione ai medesimi criteri che ne hanno determinato
l'assegnazione e la quantificazione a favore della Comunita' montana
soppressa;
d) individua gli enti che succedono alla soppressa Comunita' montana
nell'attuazione degli interventi che insistono sul loro territorio e
che sono oggetto di contributi settoriali assegnati e/o concessi dalla
Regione, disponendo che tali enti sono tenuti a dar seguito agli
interventi - provvedendo ove occorra, all'aggiornamento degli atti di
programmazione - e che, in caso di inadempimento, sono tenuti alla
restituzione alla Regione dei contributi ripartiti in base agli stessi
criteri di cui alla lettera c); individua altresi' gli enti che
succedono alla soppressa Comunita' montana nell'attuazione degli
interventi finanziati direttamente dai Comuni con un contributo della
Comunita' montana;
e) individua e programma gli interventi che devono essere realizzati
sul territorio degli enti subentranti, con riferimento sia agli
interventi oggetto di contributi regionali assegnati ma ancora non
programmati, che degli interventi finanziati direttamente dai Comuni
con un contributo della Comunita' montana;
f) effettua la ricognizione dei lavori in corso, delle opere e delle
relative varianti, nonche' dei relativi stati di avanzamento;
individua quali forniture siano da acquisire e quali progetti, gia'
redatti ed approvati, siano da appaltare a carico della gestione
liquidatoria e quali a carico degli enti subentranti.
La proposta di piano successorio individua inoltre quali enti
subentrano nella titolarita', e, ove necessario, le quote di spettanza
degli stessi, relativamente a:
- diritto di proprieta' dei beni mobili ed immobili gia' di proprieta'
della soppressa Comunita' montana previa ricognizione dello stato
patrimoniale della Comunita' montana e previa stima, ove necessaria,
dei singoli beni;
- mutui assunti dalla soppressa Comunita' montana e oneri di
ammortamento relativi con individuazione dei mutui oggetto di
eventuale estinzione anticipata, di quelli oggetto di accollo o
novazione soggettiva a carico degli enti che subentrano nell'immobile
o nei lavori cui il mutuo e' collegato; altri mutui a carico della
Comunita' montana soppressa e degli enti alla stessa subentranti;
- rapporti tributari e fiscali di cui la preesistente Comunita'
montana sia risultata titolare alla data della soppressione;
- quote di partecipazione societaria e quote di partecipazione ai
consorzi di gestione dei parchi regionali istituiti ai sensi della
L.R. 6/05, di cui la Comunita' montana sia titolare alla data della
soppressione;
- altri rapporti convenzionali, contrattuali e giuridico patrimoniali
di cui la preesistente Comunita' montana sia titolare alla data della
soppressione;
- oneri e rapporti passivi di cui la preesistente Comunita' montana
sia risultata titolare alla data della soppressione;
- attivita' e passivita' - ivi compresi, tra gli altri, i contributi
ancora da liquidare a carico della Regione Emilia-Romagna - derivanti
dall'esercizio delle gestioni associate dei Comuni, i beni e le
risorse strumentali acquisiti per l'esercizio medesimo, le operazioni
da compiere derivanti da eventuali previsioni statutarie, i contratti
di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e
continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l'esercizio
di dette funzioni.
La proposta di piano e' trasmessa al Consiglio della Comunita' montana
per la presa d'atto della stessa.
Il Consiglio comunitario, nell'ultima seduta utile prima della
soppressione, procede altresi' a:
- indicare le operazioni che devono essere compiute per l'eventuale
integrazione o modifica del piano;
- approvare il Rendiconto di gestione;
- verificare, tra i residui attivi quali siano le somme non riscosse a
titolo di sanzione da iscrivere a ruolo;
- trasmettere il piano per l'approvazione agli enti subentranti.
Il piano successorio - relativo a tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi tra la soppressa Comunita' montana, la nuova Unione, la Nuova
Comunita' montana Alta e Media Valle del Reno e il Comune di Sasso
Marconi, eventuali altri Comuni ed eventualmente la Provincia di
Bologna - deve essere approvato dagli enti subentranti entro il 31
ottobre 2009.
Gli enti devono trasmettere le relative deliberazioni alla Regione,
che rende efficace il piano successorio con decreto del Presidente
della Giunta regionale.
Il decreto:
- regola la successione anche nelle ipotesi sulle quali vi sia stata
una mancata o parziale approvazione da parte degli enti subentranti;
- costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni
altro adempimento derivante dalla successione;
- nel caso in cui cio' sia necessario nomina il Commissario
liquidatore - per l'attuazione del piano successorio - regolandone
l'attivita' e disponendo che la nuova Unione, alla data di scadenza
dell'incarico del Commissario, succede alla Comunita' montana
soppressa in tutti i rapporti giuridici oggetto del piano successorio
non estinti dal Commissario nel corso del suo mandato.
Art. 6
Somme da introitare da parte della Regione
Per le somme da introitare da parte della Regione Emilia-Romagna, gli
accertamenti eventualmente gia' disposti dalla stessa a carico della
Comunita' montana Cinque Valli Bolognesi sono posti a carico dei
seguenti soggetti:
- Nuova Unione, in relazione agli accertamenti assunti a carico della
Comunita' montana Cinque Valli bolognesi in relazione al territorio ed
in proporzione alla popolazione dei Comuni dell'Unione;
- Comune di Sasso Marconi, ed eventualmente Comune di Monghidoro, in
relazione agli accertamenti assunti a carico della Comunita' montana
Cinque Valli Bolognesi in relazione al territorio ed in proporzione
alla popolazione dei comuni stessi;
- Nuova Comunita' montana (gia' Alta e Media Valle del Reno) in
relazione agli accertamenti assunti a carico della Comunita' montana
Cinque Valli Bolognesi per le funzioni ed i compiti svolti per il
territorio ed in proporzione alla popolazione dei Comuni di Monzuno,
San Benedetto Val di Sambro e Castiglione dei Pepoli, salvo che per i
contributi eventualmente da restituire alla Regione, posti a carico
degli enti in base agli stessi criteri contenuti nel piano successorio
di cui all'art. 5.
Art. 7
Pubblicazione
Il presente decreto viene pubblicato, per estratto, nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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