REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 marzo 2009, n. 226

Determinazione delle risorse, dei criteri e delle modalita' per la concessione dei contributi di cui art. 21 bis, co. 1 e 2, della L.R. 10/2008. Individuazione della quota e dei criteri di riparto dei contributi per spese di funzionamento a favore delle Unioni, ai sensi dell'art. 17, co. 2, della medesima legge

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
- la L.R. 30 giugno 2008, n. 10, in particolare il Capo I, che
disciplina il riordino delle Comunita' Montane e l'art. 17, commi 1 e
2, della L.R. 10/08, che prevede che i contributi per spese di
funzionamento delle Comunita' Montane vengono destinati anche alle
Unioni di Comuni che subentrano a preesistenti Comunita' Montane
disciolte e che a tal fine la Giunta regionale individua la quota del
fondo allocato sul Cap. 03215 da ripartire tra le predette Unioni
stabilendo altresi' i relativi criteri;
- la L.R. 19 dicembre 2008, n. 22, che ha introdotto nella L.R. 10/08,
l'art. 21 bis il quale prevede, al fine di accompagnare per il biennio
2009-2010 i processi di trasformazione e riorganizzazione delle
Comunita' Montane, la concessione di contributi alle Comunita' Montane
e agli Enti associativi ad esse subentranti e demanda alla Giunta
regionale la disciplina dei criteri e delle modalita' per la
concessione e l'erogazione dei contributi stessi sulla base di
specifici progetti di riorganizzazione preordinati all'adeguamento
alla L.R. 10/08 ed alla valorizzazione della gestione associata di
funzioni e servizi comunali, in deroga alla disciplina ordinaria del
Programma di riordino territoriale;
- la L.R. 19 dicembre 2008, n. 23, che ha stanziato sul Cap. 03205 del
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 risorse pari a
Euro 8.000.000,00 a favore delle forme stabili di gestione associata e
sul Cap. 03215 risorse pari a Euro 2.000.000,00 per spese di
funzionamento delle stesse forme associative;
ritenuto:
- indispensabile e urgente stabilire l'entita' delle risorse da
destinare specificamente nel 2009 al sostegno dei complessi processi,
in pieno svolgimento, di riorganizzazione, trasformazione e
successione delle Comunita' Montane ed i criteri e le modalita', in
deroga al Programma di riordino, per la concessione delle risorse
individuate, al fine di erogarle sollecitamente;
- di rimandare invece a successivo atto la determinazione della
disciplina ordinaria per l'erogazione dei contributi alle gestioni
associate, e pertanto l'adozione del nuovo Programma di riordino
territoriale, in tempo utile tuttavia a consentire la concessione
dell'annualita' 2009 entro la fine del corrente anno;
- opportuno fissare criteri e modalita' semplificati per il riparto
dei contributi disciplinati dal presente atto, allo scopo innanzi
tutto di non gravare di ulteriori oneri procedurali e amministrativi
gli Enti interessati, gia' soggetti a numerosi adempimenti in questa
fase di riassetto istituzionale ed al fine altresi' di conferire
massima efficacia all'intervento finanziario di accompagnamento e
sostegno nella fase di transizione in corso;
- opportuno disciplinare col presente atto sia la concessione dei
contributi di cui all'art. 21 bis, comma 2 sia quelli di cui all'art.
17, comma 2, della L.R. 10/08, al fine di coordinare e integrare il
piu' possibile le diverse misure finanziarie previste a favore delle
Comunita' Montane e degli Enti ad esse subentranti per imprimere
maggiore incisivita' a tali misure e attenuare altresi' gli effetti
sfavorevoli del riparto delle ridotte risorse statali per il
funzionamento;
ravvisato pertanto necessario:
- predeterminare l'entita' delle risorse straordinarie destinate ad
accompagnare il processo di riordino delle Comunita' Montane in misura
adeguata a fronteggiare le esigenze connesse alle operazioni di
riorganizzazione e successione richieste dall'adeguamento alla L.R.
10/08;
- nello stesso tempo mettere a disposizione dei nuovi Enti, nella fase
di avvio, un insieme di risorse sostanzialmente invariato rispetto a
quello su cui hanno potuto contare nell'anno precedente le Comunita'
Montane, sopperendo cosi' anche alle minori entrate di provenienza
statale, per garantire in primo luogo la continuita' dell'ordinaria
gestione delle funzioni e soddisfare gli impegni e gli obblighi gia'
assunti dalle Comunita' Montane ed in secondo luogo facilitare il piu'
possibile per ciascuna Comunita' Montana il complesso passaggio
istituzionale in corso, che ha rilevanti effetti sulla struttura
organizzativa, sulla gestione del personale, sul bilancio e sul
patrimonio;
ritenuto quindi di destinare a sostegno del riordino istituzionale
delle Comunita' Montane per l'anno 2009 somme, a valere sul Cap. 03205
del bilancio di previsione, per un ammontare totale corrispondente
alle minori risorse di provenienza statale che complessivamente le
Comunita' Montane emiliano-romagnole riceveranno nel 2009 rispetto al
2008 a copertura delle spese di funzionamento;
considerato opportuno che:
- per la finalita' perseguita e per il soddisfacimento delle esigenze
individuate sopra, il riparto delle risorse e la quantificazione dei
singoli contributi siano commisurati all'entita' dei finanziamenti
percepiti dalle Comunita' Montane nel 2008 a valere sui contributi
ordinari di cui al DLgs 504/92;
- la concessione dei contributi avvenga sulla base degli specifici
progetti di riorganizzazione, preordinati all'adeguamento alla Legge
10/08 (art. 21 bis, comma 2), proposti dalle Comunita' Montane e dai
Comuni interessati come condivisi e recepiti dalla Regione con la
propria deliberazione n. 1733 del 28/10/2008 avente ad oggetto
"Proposta di ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunita'
Montane, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della L.R. 10/08" e meglio
dettagliati nei decreti presidenziali di ridelimitazione di cui
all'art. 4, comma 7, della L.R. 10/08;
considerato altresi' opportuno suddividere l'erogazione dei
finanziamenti in due rate uguali, la prima da corrispondersi entro il
31 marzo 2009 alle Comunita' Montane e la seconda da corrispondersi
entro il 30 novembre 2009 alle nuove Comunita' Montane oppure alle
nuove Unioni subentranti a Comunita' Montane soppresse o alle Unioni
preesistenti che hanno incorporato i Comuni di Comunita' Montane
disciolte oppure al Nuovo Circondario Imolese; nel caso in cui ad
un'unica Comunita' Montana subentrino piu' Enti associativi e
nell'ipotesi in cui a due Comunita' Montane subentri una sola
Comunita' Montana ridelimitata insieme ad ulteriori Enti (associativi
o meno) la seconda rata viene ripartita in proporzione alla
popolazione ed al territorio dei singoli Enti ed erogata a tali Enti;
ritenuto inoltre di determinare di seguito la quota del fondo allocato
sul Cap. 03215 del bilancio annuale di previsione da ripartire tra le
Unioni subentranti a Comunita' Montane disciolte, nonche' i criteri di
riparto, tenendo conto esclusivamente dei Comuni appartenenti alle
predette Comunita' Montane, ai sensi dell'art. 17 comma 2 della L.R.
10/08;
rilevato che anche la legislazione statale (art. 2 bis Legge 189/08 di
conversione del DL 154/08) assimila le Unioni (subentranti) alle
Comunita' Montane, ed e' pertanto opportuno stabilire che, con
riguardo al riparto delle risorse destinate alle Unioni suddette e al
Nuovo Circondario Imolese, si applichino criteri analoghi a quelli
stabiliti dall'art. 7 bis della L.R. 11/01 ossia che una percentuale
di contributo sia rapportata alla dimensione territoriale ed una
percentuale sia attribuita in proporzione alla popolazione;
ritenuto appropriato individuare nel 27% del fondo allocato al Cap.
03215 la quota da riservare alle Unioni ed Enti assimilati, tenuto
conto dei previsti esiti del riordino complessivo delle Comunita'
Montane, in base ai quali 8 nuove Unioni piu' un'Unione gia'
costituita ed il Nuovo Circondario Imolese subentrano alle Comunita'
Montane sciolte e tenuto conto soprattutto dei dati demografici e
territoriali dei Comuni interessati raffrontati con quelli delle nuove
Comunita' Montane e di stabilire di conseguenza che:
- la quota di 2/3 della somma totale riservata sia ripartita in base
alla dimensione territoriale, calcolando pero' solo quella dei Comuni
precedentemente facenti parte di Comunita' Montane sciolte;
- la quota di 1/3 della somma totale riservata sia ripartita in
proporzione alla popolazione, tenendo conto pero' solo di quella dei
Comuni precedentemente facenti parte di Comunita' Montane sciolte;
considerato, con riguardo al corrente anno, che lo scioglimento di 9
delle 18 Comunita' Montane attualmente esistenti produce effetti, in
base ai decreti di ridelimitazione, in genere in data successiva al 30
giugno 2009 e che la maggior parte degli Enti che subentrano alle
predette Comunita' Montane sono costituiti e attivi nella seconda
meta' del 2009, e' necessario dettare specifici criteri e modalita',
per l'anno in corso, circa il riparto (fra Comunita' Montane ed altri
Enti) e l'erogazione delle risorse stanziate sul Cap. 03215 del
Bilancio di previsione per l'esercizio 2009 e precisamente:
- che la meta' dello stanziamento sia destinata a finanziare il
funzionamento delle Comunita' Montane fino al 30 giugno 2009 e debba
essere ripartita ai sensi dell'art. 7 bis della L.R. 11/01, come
introdotto dalla L.R. 2/04 nonche' corrisposta alle attuali Comunita'
Montane;
- che l'altra meta' dello stanziamento, per una quota pari al 27% di
essa, sia destinata a finanziare il funzionamento - per l'anno 2009 -
delle Unioni e degli Enti assimilati che subentrano a Comunita'
Montane disciolte, ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della L.R.
10/08; che tale quota sia ripartita in base alla popolazione e al
territorio, come meglio specificato sopra, e corrisposta direttamente
alle Unioni ed altri Enti subentranti;
- che la restante quota del 73% della meta' dello stanziamento sia
destinata a finanziare il funzionamento, nel secondo semestre del
2009, delle Comunita' Montane riordinate; che tale quota sia ripartita
in base alla popolazione e al territorio, come meglio specificato
sopra e sia corrisposta alle nuove Comunita' Montane;
precisato che la quantificazione dei contributi per il funzionamento
sara' effettuata sulla base dei dati demografici pubblicati sul sito
statistico ufficiale della Regione acquisiti agli atti del Servizio
Affari istituzionali e delle Autonomie locali relativi alle superfici
pubblicati sullo stesso sito;
dato atto del parere allegato;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di destinare una quota dello stanziamento di cui al Cap. n. 03205
"Contributi alle forme stabili di gestione associata costituitesi ai
sensi della L.R. 11/01 e della L.R. 10/08 (art. 11 e art. 14, comma 2,
L.R. 26 aprile 2001, n. 11; art. 21 bis, L.R. 30 giugno 2008, n. 10)"
del Bilancio di previsione per l'esercizio 2009, per un ammontare
totale corrispondente alle minori risorse di provenienza statale che
complessivamente le Comunita' Montane emiliano-romagnole riceveranno
nel 2009 rispetto al 2008 a copertura delle spese di funzionamento ex
DLgs 504/92, all'erogazione di contributi alle Comunita' Montane e
agli Enti ad esse subentranti, ai sensi del comma 1 dell'art. 21 bis
della L.R. 10/08, come integrata dalla L.R. 22/08, al fine di
accompagnare i processi di trasformazione e riorganizzazione delle
Comunita' Montane preordinati all'adeguamento alla L.R. 10/08;
2) di stabilire che i contributi di cui al precedente punto siano
quantificati in misura corrispondente alle risorse che ciascuna
Comunita' Montana ha ricevuto nel 2008 a valere sui contributi
ordinari di cui al DLgs 504/92 e siano corrisposti sulla base degli
appositi progetti di riorganizzazione, preordinati all'adeguamento
alla L.R. 10/08 (art. 21 bis, comma 2), proposti dalle Comunita'
Montane e dai Comuni interessati, come condivisi e recepiti dalla
Regione con la propria deliberazione n. 1733 del 28/10/2008 e meglio
dettagliati nei decreti presidenziali di ridelimitazione di cui
all'art. 4, comma 7, della L.R. 10/08;
3) di stabilire che i contributi di cui al punto 2) siano corrisposti
in due rate uguali, la prima destinata alle Comunita' Montane entro il
31 marzo 2009 e la seconda da corrispondersi entro il 30 novembre 2009
alle nuove Comunita' Montane oppure alle nuove Unioni subentranti a
Comunita' Montane soppresse o alle Unioni preesistenti che hanno
incorporato i Comuni di Comunita' Montane disciolte oppure al Nuovo
Circondario Imolese; nel caso in cui ad un'unica Comunita' Montana
subentrino piu' Enti associativi e nell'ipotesi in cui a due Comunita'
Montane subentri una sola Comunita' Montana ridelimitata insieme ad
altri Enti la seconda rata viene ripartita in proporzione alla
popolazione ed al territorio dei singoli enti subentranti e ad essi
erogata;
4) di individuare, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L.R. 10/08,
nella percentuale del 27% del fondo allocato al Cap. 03215 del
bilancio annuale di previsione la quota da ripartire tra le Unioni di
Comuni e il Nuovo Circondario Imolese, subentranti alle Comunita'
Montane disciolte, ai sensi dell'art. 6 della predetta legge;
5) di stabilire che la quota di fondo individuata al precedente punto
4) venga ripartita secondo i seguenti criteri:
- 2/3 della somma totale disponibile e' ripartita in base alla
dimensione territoriale, calcolando pero' solo quella dei Comuni
precedentemente facenti parte di Comunita' Montane sciolte;
- 1/3 della somma totale disponibile e' ripartita in proporzione alla
popolazione, tenendo conto pero' solo di quella dei Comuni
precedentemente facenti parte di Comunita' Montane sciolte;
6) di stabilire, esclusivamente per l'anno 2009, in considerazione dei
processi di trasformazione e successione in corso, che:
- la meta' dello stanziamento sia destinata a finanziare il
funzionamento delle Comunita' Montane fino al 30 giugno 2009 e debba
essere ripartita ai sensi dell'art. 7 bis della L.R. 11/01, come
introdotto dalla L.R. 2/04 nonche' corrisposta alle attuali Comunita'
Montane;
- l'altra meta' dello stanziamento, per una quota pari al 27%, sia
destinata a finanziare il funzionamento - per l'anno 2009 - delle
Unioni e degli Enti assimilati che subentrano a Comunita' Montane
disciolte, ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della L.R. 10/08; che
tale quota sia ripartita in base alla popolazione e al territorio,
come meglio specificato al precedente punto 5), e corrisposta
direttamente alle Unioni ed altri Enti subentranti;
- la restante quota del 73% della meta' dello stanziamento sia
destinata a finanziare il funzionamento, nel secondo semestre del
2009, delle Comunita' Montane riordinate; che tale quota sia ripartita
in base alla popolazione e al territorio e corrisposta alle nuove
Comunita' Montane;
7) di disporre le seguenti modalita' per la concessione e l'erogazione
dei contributi di cui ai precedenti punti:
- il Dirigente competente, entro il 31 marzo 2009, quantifica le
risorse di cui al punto 1), prende atto dei progetti proposti dalle
Comunita' Montane cosi' come specificati dai decreti presidenziali del
27 febbraio 2009, adottati ai sensi dell'art. 4, comma 7, della L.R.
10/08 e contestualmente assegna i contributi di cui al precedente
punto 2) alle Comunita' Montane da destinare anche agli Enti ad esse
subentranti; nello stesso tempo provvede alla concessione e
liquidazione alle Comunita' Montane della prima rata di contributo
pari al 50% dell'intero importo dovuto in base al precedente punto 2);
col medesimo provvedimento concede alle Comunita' Montane, entro il
limite massimo del 50% delle risorse allocate al Cap. 03215, i
contributi per spese di funzionamento, secondo i criteri dell'art. 7
bis della L.R. 11/01;
- il Dirigente competente, con successiva determina da adottare entro
il 30 novembre 2009, concede alle nuove Comunita' Montane oppure agli
Enti diversi subentrati a queste come individuati al punto 3) il
restante 50% delle somme determinate al precedente punto 2) a valere
sul Cap. 03205; con la medesima determina concede e liquida
l'ulteriore 50% delle risorse disponibili per spese di funzionamento a
valere sullo stanziamento di cui al Cap. 03215, secondo quanto
stabilito al precedente punto 6);
8) di disporre che la concessione e liquidazione dei saldi di cui al
punto 7) sia subordinata alla previa verifica:
- dell'insediamento degli organi rinnovati delle Comunita' Montane
riordinate;
- della formale costituzione o ampliamento delle Unioni subentranti e
dell'insediamento dei loro organi;
9) di disporre che, qualora, a seguito dell'attuazione del riordino
delle Comunita' Montane, si verifichino in singole ipotesi scostamenti
rispetto a quanto disposto nei decreti presidenziali di
ridelimitazione, il riparto dei contributi di cui ai punti 3) e 5)
gia' assegnati possa essere conseguentemente rideterminato tra gli
Enti effettivamente subentranti;
10) di individuare quale responsabile del procedimento per
l'erogazione dei contributi di cui alla presente deliberazione la
dott. ssa Graziella Fiorini;
11) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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