REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2009, n. 170

Accertamento assenza tossicodipendenza e assunzione sostanze in determinate categorie di lavoratori (Intesa Stato-Regioni 30/10/2007 e Accordo Stato - Regioni 18/9/2008): indicazioni operative

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il DLgs 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3
agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro", e in particolare l'art. 41, comma 4
in materia di sorveglianza sanitaria;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
"Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza" e in particolare l'art. 125 relativo agli
accertamenti di assenza di tossicodipendenza in determinate categorie
di lavoratori;
- l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata tra il Governo, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 30 ottobre 2007
in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza nelle
mansioni a rischio (rep. atti n. 99/CU);
- l'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano
il 18 settembre 2008, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della citata
Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza;
preso atto del fatto che il citato Accordo demanda alle Regioni e P.A.
 la definizione di alcune specifiche, e in particolare stabilisce
che:
1) gli accertamenti tossicologici previsti dall'Accordo dovranno
essere effettuati da laboratori pubblici o altri autorizzati dalle
Regioni e Province autonome;
2) le tariffe da applicare per gli accertamenti sanitari previsti
dall'Accordo sono quelle stabilite dai nomenclatori tariffari
regionali. Le Regioni e P.A. potranno stabilire  ulteriori costi
(anche a forfait) derivanti dalle spese (contenitori, trasporti,
utilizzo locali ecc.) qualora non previste dai nomenclatori;
3) le tariffe per gli accertamenti da parte della struttura sanitaria
competente (SERT), con esclusione degli esami di laboratorio, previsti
dall'Accordo, sono stabilite dalle Regioni e P.A.;
ritenuto pertanto opportuno procedere alla definizione delle
specifiche soprariportate;
preso atto del fatto che un gruppo di lavoro appositamente costituito,
composto di professionisti delle Aziende sanitarie regionali, ha
stilato un documento dal titolo "Procedure per gli accertamenti
sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che
comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumita' e la
salute di terzi ai sensi dell'Intesa Stato/Regioni (Provvedimento n.
99/CU del 30/10/2007) e dell'Accordo Stato/Regioni (rep. atti n. 178
del 18 settembre 2008). Ulteriori indicazioni regionali";
valutato che tale documento, richiamando integralmente le previsioni
del citato Accordo, definisce puntualmente procedure e tariffe, al
fine di consentire un'applicazione omogenea sul territorio regionale
delle disposizioni previste dall'Accordo stesso;
dato atto del parere allegato;
su proposta dell'Assessore alle Politiche per la salute;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato
documento, parte integrante e sostanziale del presente atto, recante
"Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di
tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari
rischi per la sicurezza, l'incolumita' e la salute di terzi ai sensi
dell'Intesa Stato/Regioni (Provvedimento n. 99/CU del 30/10/2007) e
dell'Accordo Stato/Regioni (rep. atti n. 178 del 18 settembre 2008).
Ulteriori indicazioni regionali";
2) di dare atto che le indicazioni previste dal presente provvedimento
saranno rivalutate a sei mesi dalla pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
3) di impegnare le Aziende sanitarie della Regione ad attivare le
procedure previste dal presente atto (Allegato 1) nei termini e nelle
modalita' in esso stabilite e presentare alla Direzione generale
Sanita' e Politiche sociali una relazione sullo stato di attuazione
delle disposizioni di cui al presente atto a sei mesi dalla
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
4) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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