REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2009, n. 159

Integrazioni e modifiche alle delibere di Giunta regionale nn. 1377/99 e 1378/99. Indicazioni per l'anno 2009

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista:
- la L.R. 5 febbraio 1994, n. 5 "Tutela e valorizzazione delle persone
anziane - Interventi a favore di anziani non autosufficienti" e
successive modificazioni;
- la L.R. 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali" e successive modificazioni;
- l'art. 51 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 27 "Legge finanziaria
regionale adottata a norma dell'art 40 della L.R. 15 novembre 2001, n.
40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del Bilancio
pluriennale 2005-2007";
- l'art. 23 della L.R. 19 febbraio 2008, n. 4 "Disciplina degli
accertamenti della disabilita' - ulteriori misure di semplificazione
ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale" inerente
l'"Accreditamento dei servizi e delle strutture socio-sanitarie";
- la propria deliberazione n. 509 "Fondo regionale per la non
autosufficienza - Programma per l'avvio nel 2007 e per lo sviluppo nel
triennio 2007-2009" approvata il 16 aprile 2007;
- la propria deliberazione n. 1206 "Fondo regionale non
autosufficienza. Indirizzi attuativi della deliberazione GR 509/07"
approvata il 30 luglio 2007;
- la propria deliberazione 1230/08 "Fondo regionale per la non
autosufficienza - Programma 2008 e definizione degli interventi a
favore delle persone adulte con disabilita'";
richiamate:
- la propria deliberazione 28 luglio 1997, n. 1455 "Direttiva per i
criteri di organizzazione e finanziamento della funzione di
lungodegenza post-acuzie e riabilitazione estensiva nell'ambito della
rimodulazione dell'assistenza ospedaliera nelle Aziende sanitarie
della Regione Emilia-Romagna";
- la propria deliberazione 26 luglio 1999, n. 1378 "Direttiva per
l'integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo
sanitario a favore di anziani non autosufficienti assistiti nei
servizi integrati socio-sanitari di cui all'art. 20 della L.R. 5/94";
- la propria deliberazione 16 febbraio 2000, n. 210 "Integrazione
delibera Giunta regionale 26 luglio 1999, n. 1378";
- la propria deliberazione 26 aprile 2001, n. 601 "Integrazione e
modifiche delibera Giunta regionale 26 luglio 1999, n. 1378";
- la propria deliberazione 10 dicembre 2001, n. 2723 "Integrazione e
modifiche delibera Giunta regionale 26 luglio 1999, n. 1378";
- la determinazione del Direttore generale Sanita' e Politiche sociali
n. 222 del 23 gennaio 2002 "Rettifica oneri a rilievo sanitario per
conversione in Euro della delibera Giunta regionale n. 2723 del 10
dicembre 2001";
- la propria deliberazione 10 febbraio 2003, n. 183 "Integrazioni e
modifiche DGR 1378/99";
- la propria deliberazione 1 marzo 2004, n. 377 "Integrazioni e
modifiche DGR 1378/99. Indicazioni per il 2004";
- la propria deliberazione 31 gennaio 2005, n. 139 "Integrazioni e
modifiche DGR 1378/99. Indicazioni per il 2005";
- la propria deliberazione 20 marzo 2006, n. 378 "Integrazioni e
modifiche alle delibere di Giunta regionale 1377/99 e 1378/99.
Indicazioni per l'anno 2006";
- la propria deliberazione 6 febbraio 2007, n. 122 "Integrazioni e
modifiche alle delibere di Giunta regionale 1377/99 e 1378/99.
Indicazioni per l'anno 2007";
- la propria deliberazione 14 gennaio 2008, n. 2 "Integrazioni e
modifiche alle Delibere di Giunta regionale 1377/99 e 1378/99.
Indicazioni per l'anno 2008";
- la propria deliberazione del 26/7/1999 n. 1377 avente per oggetto
"Direttiva su criteri, modalita' e procedure per la contribuzione alle
famiglie disponibili a mantenere l'anziano non autosufficiente nel
proprio contesto";
- la propria deliberazione del 20/12/2004, n. 2686 "Modifiche ed
integrazioni alla deliberazione della GR 26/7/1999, n. 1377 "Direttiva
su criteri, modalita' e procedure per la contribuzione alle famiglie
disponibili a mantenere l'anziano non autosufficiente nel proprio
contesto (assegno di cura)";
- la propria deliberazione 25 febbraio 2002, n. 295 "Recepimento del
DPCM 29 novembre 2001 definizione dei livelli essenziali di assistenza
pubblicato nella G.U. dell'8/2/2002 Supp. Ordinario n. 26:
Determinazioni conseguenti, I Provvedimento";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio
2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni
socio-sanitarie";
- il documento del Governo di Programmazione Economica e Finanziaria e
la Relazione Previsionale Programmatica per l'anno 2009;
- la L.R. 20 dicembre 2006, n. 19 "Disposizioni in materia tributaria"
che all'art. 2 ha previsto la "variazione dell'aliquota
dell'Addizionale regionale all'IRPEF";
- la propria deliberazione n. 2187 del 19/12/2005 avente per oggetto
"Recepimento del protocollo d'intesa siglato tra R.E.R. e le
rappresentanze delle Autonomie locali dell'Emilia-Romagna per
l'istituzione di una cabina di regia regionale per le politiche
sanitarie e sociali. Disciplina composizione, organizzazione,
funzionamento cabina di regia e costituzione cabina di regia";
- la propria deliberazione n. 772 del 29 maggio 2007 avente per
oggetto "Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell'elenco dei
servizi per l'attivazione del processo di accreditamento in ambito
sociale e sociosanitario. Primo provvedimento attuativo art. 38, L.R.
2/03 e succ. mod.";
- la propria deliberazione n. 1004 del 2/7/2007 avente per oggetto
"Attuazione d.a.l. 91/06 e DGR 1791/06: individuazione delle azioni e
dei criteri di riparto per realizzare gli obiettivi del programma
finalizzato per la promozione e sviluppo degli uffici di piano";
dato atto che con la propria deliberazione 1206/07 "Fondo regionale
non autosufficienza. Indirizzi attuativi della deliberazione GR
509/07" e' stato ridefinito un sistema di interventi di sostegno alla
domiciliarita' e che in quell'ambito sono anche state ridefinite le
modalita' di intervento e finanziamento del FRNA per gli altri
interventi innovativi e per l'assistenza domiciliare;
ritenuto opportuno di:
- confermare anche per il 2009 l'intervento per ampliare le attivita'
di sostegno alla domiciliarita' (e rafforzare in particolare lo
strumento dell'assegno di cura), assicurando un miglioramento dei
livelli di equita' e omogeneita' nei servizi offerti e nei relativi
costi;
- prevedere a far data dal 1/3/2009 un aumento della entita'
dell'assegno di cura per coloro che non percepiscono l'indennita' di
accompagnamento come di seguito determinato:
Assegno di cura
Liv A: 22,00;
Liv B: 17,00;
Liv C: 13,00;
- rafforzare i processi e gli interventi di qualificazione degli
strumenti di governo del sistema socio-sanitario valorizzando il ruolo
dei Comitati di Distretto e dello strumento tecnico rappresentato
dall' "Ufficio di Piano" per la programmazione ed il monitoraggio del
Fondo regionale per la non autosufficienza (FRNA);
- perseguire l'obiettivo di assicurare maggiore equita' di accesso, di
opportunita' e di contribuzione, anche attraverso la progressiva
riduzione delle differenze delle rette oggi a carico degli utenti;
- consolidare il sistema di governo complessivo sia delle quote a
carico del FRNA, degli Enti locali e delle rette a carico dei
cittadini, avviato nel corso del 2006, come indicato nell'Allegato 1;
considerata:
- l'opportunita' di consolidare l'analisi dei costi di produzione dei
diversi servizi nella prospettiva della definizione di tariffe di
riferimento regionali remunerative degli stessi costi e di livelli
omogenei di compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini;
- la necessita' di prevedere, nella fase di costruzione di questo
sistema, che l'Ufficio di Piano supporti l'azione dei Comitati di
Distretto e delle Direzioni distrettuali nell'azione di governo anche
per quanto riguarda la retta a carico del cittadino, in modo da
garantire efficacia, efficienza, qualita' , omogeneita', trasparenza
ed eguaglianza per i cittadini, assicurando nell'ambito distrettuale
il confronto con le organizzazioni sindacali e le parti sociali;
preso atto:
- della condivisione in ordine agli obiettivi e alle modalita' di
realizzazione dei medesimi attraverso il presente programma di azione,
espressa nella seduta del 20 gennaio 2009 dalla Cabina di regia
regionale per le politiche sanitarie e sociali;
- dell'intesa sugli obiettivi strategici del suddetto programma di
azioni, raggiunta con le organizzazioni sindacali confederali
regionali con il protocollo siglato in data 17/12/2008;
considerate:
- l'opportunita' di creare le condizioni per accompagnare gli enti
gestori convenzionati nel percorso di accreditamento transitorio,
promuovendo l'adeguamento della quota base dell'onere a rilievo
sanitario giornaliero determinato nella propria deliberazione 1378/99
per le case protette, le RSA, i centri diurni, di cui alla L.R. 5/94;
- l'esigenza di consolidare quanto gia' previsto dalla propria
delibera 122/07 in ordine all'azione coordinata di Comuni e AUSL nella
gestione del sistema locale di monitoraggio per l'analisi dei costi di
produzione dei servizi della rete;
- la volonta' di proseguire nel percorso di progressivo adeguamento
dell'entita' dell'assegno di cura volto ad assicurare equita' di
trattamento e opportunita' tra coloro che ricevono l'indennita' di
accompagnamento e gli anziani non autosufficienti che non ne
usufruiscono, a parita' di impegno assistenziale dei famigliari,
prevedendo quindi di aumentare, limitatamente agli anziani che non
percepiscono l'indennita' di accompagnamento, l'entita' dell'assegno
di cura come determinato dalla propria deliberazione 1377/99 e
successive modificazioni ed integrazioni per i tre livelli del
contributo giornaliero, con effetto dall'1/3/2009;
- l'opportunita' di promuovere, nello spirito di quanto previsto
dall'art. 51 della L.R. 27/04, il confronto ed il coinvolgimento delle
organizzazioni sindacali quale elemento importante per la costruzione
condivisa del sistema regionale, e pertanto la necessita' che tale
modalita' sia assicurata anche a livello di Conferenza territoriale
sociale e sanitaria e ambito distrettuale;
- la necessita' che i soggetti gestori dei servizi convenzionati
assicurino il debito informativo che verra' previsto a livello
regionale in attuazione dell'accreditamento e della costruzione del
sistema informativo regionale, anche in assolvimento degli obblighi
informativi previsti da normative nazionali;
ritenuto opportuno adeguare, per le motivazioni sopra evidenziate,
l'onere a rilievo sanitario giornaliero determinato nella propria
deliberazione 1378/99 per le case protette, le RSA, i centri diurni,
di cui alla L.R. 5/94, con effetto dall'1/1/2009, modificando di
conseguenza la citata deliberazione 1378/99 e le successive modifiche
ed integrazioni citate in premessa, e l'assegno di cura per anziani
nella misura e nei modi prima indicati;
dato atto del parere allegato;
su proposta congiunta dell'Assessore alle Politiche per la salute
Giovanni Bissoni e dell'Assessore alla Promozione delle politiche
sociali e di quelle educative per l'infanzia e l'adolescenza,
Politiche per l'immigrazione, Sviluppo del volontariato,
dell'associazionismo e del Terzo Settore Anna Maria Dapporto;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare l'Allegato 1 "Linee di indirizzo per l'anno 2009",
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che
costituisce il quadro di riferimento per le AUSL e gli Enti locali per
l'attuazione della presente deliberazione;
2) di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, la propria
deliberazione del 26 luglio 1999, n. 1378, concernente "Direttiva per
l'integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo
sanitario a favore di anziani non autosufficienti assistiti nei
servizi integrati socio-sanitari di cui all'art. 20 della L.R. 5/94",
nei termini di seguito riportati:
- aggiornamento, dall'1/1/2009, degli oneri a rilievo sanitario per
casa protetta, RSA, centro diurno, cosi' definito:
Centro diurno:
- onere base: Euro 17,35;
- onere per soggetti con gravi disturbi comportamentali: Euro 22,40;
Case protette:
- Gruppo A: Euro 35,85;
- Gruppo B: Euro 35,85;
- Gruppo C: Euro 27,25;
- Gruppo D:  Euro 22,00;
RSA: Euro 35,85;
3) di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, la propria
deliberazione del 26 luglio 1999, n. 1377, concernente "Direttiva su
criteri, modalita' e procedure per la contribuzione alle famiglie
disponibili a mantenere l'anziano non autosufficiente nel proprio
contesto" e successive modificazioni e integrazioni, prevedendo a far
data dall'1/3/2009 l'aumento dell'assegno di cura per coloro che non
percepiscono l'indennita' di accompagnamento come di seguito
determinato:
- Assegno di cura:
Liv A: 22,00;
Liv B: 17,00;
Liv C: 13,00;
4) di prevedere che nelle convenzioni con gli enti gestori dei servizi
sia espressamente previsto l'obbligo da parte degli stessi di
assicurare il debito informativo nelle modalita' definite a livello
regionale;
5) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO 1
Linee di indirizzo per l'anno 2009
Si conferma il percorso approvato e condiviso nel 2008 contenuto nelle
Linee di indirizzo per l'anno 2008 contenute nell'Allegato 1 alla
deliberazione della Giunta regionale 2/08 e nelle successive
comunicazioni attuative.
Nella prospettiva dell'avvio dell'accreditamento anche per il 2009
vengono confermati gli obiettivi condivisi nel 2008 prevedendo per il
2009:
1) per le strutture residenziali con retta giornaliera 2008 superiore
a 46,66 Euro per le case protette e 50,26 per le RSA, fermo restando
l'obiettivo di riduzione delle differenze delle rette, il non aumento
delle rette a carico degli utenti:
a) situazioni eccezionali inerenti la qualificazione gestionale
secondo gli obiettivi esplicitati nella DGR 2/08 potranno essere
valutate dal Comitato di distretto, in accordo con il Direttore di
distretto, ai fini dell'eventuale ed eccezionale riconoscimento di una
quota aggiuntiva 2009 (nel limite massimo di 0,75 Euro al giorno) a
carico del FRNA, tenendo conto pero' dell'ammontare complessivo degli
ORS che cosi' si viene a determinare, anche in relazione alla
determinazione delle tariffe per l'accreditamento transitorio;
2) per le strutture residenziali con retta giornaliera 2008 sino a
46,66 Euro comprese per le case protette e sino a 50,26 Euro comprese
per le RSA:
a) la salvaguardia dei percorsi di graduale adeguamento delle rette
gia' approvati nel 2008;
b) per le altre strutture che nel 2008 non hanno approvato un
programma di graduale adeguamento, la possibilita' di un aumento della
retta nel limite massimo dell'inflazione programmata (1,5%);
c) la facolta' che il Comitato di distretto, in accordo con il
Direttore di distretto, possa concedere una quota aggiuntiva
straordinaria (nel limite massimo di 0,75 Euro al giorno) a carico del
Fondo regionale per la non autosufficienza, in relazione al
perseguimento degli obiettivi gia' indicati nell'Allegato 1 della DGR
2/08 ( miglioramento della qualita' assistenziale in termini di
intensita', flessibilita' e personalizzazione dell'assistenza erogata,
aumento del benessere degli ospiti e del livello di qualificazione del
personale, anche attraverso processi di stabilizzazione e
qualificazione del lavoro).
Per le rette dei centri diurni, e' opportuno che nel 2009 gli aumenti
siano contenuti di norma entro l' 1,5% (tasso di inflazione
programmato) delle rette in vigore nel 2008, favorendo comunque la
riduzione della differenza delle rette oggi esistenti.
Oltre alle indicazioni metodologiche e procedurali gia' contenute
nell'Allegato 1 della DGR 2/08, che vengono confermate, dal 2009 va
previsto un rafforzamento in ogni ambito distrettuale di un governo
trasparente e condiviso dell'andamento dei costi e delle rette, anche
attraverso un percorso partecipato all'analisi dei costi dei servizi
rivolti alla non autosufficienza.
A tal fine e' necessario che le decisioni relative ai precedenti punti
1 a) e 2 b) e c) siano precedute in ambito distrettuale da un
confronto con le organizzazioni sindacali tale da assicurare
l'obiettivo indicato in precedenza e il rispetto dei tempi per
l'attuazione della presente deliberazione.
Cio' dovra' avvenire garantendo tempi, strumenti e modalita' idonei di
confronto, anche a supporto del percorso verso l'accreditamento.
E' opportuno comunque che l'attuazione della presente deliberazione si
concluda in tempi rapidi, di norma entro 3 mesi dalla data di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della
deliberazione della Giunta regionale, nell'ipotesi di tempestiva e
completa fornitura delle previsioni dei costi da parte degli enti
gestori, anche al fine di consentire una adeguata e coerente
programmazione dell'utilizzo distrettuale del FRNA ed evitare
l'eventuale eccessivo aggravio economico a carico degli utenti dei
servizi.
Gli Uffici di Piano sono tenuti a monitorare la situazione e a
trasmettere in Regione i dati relativi all'applicazione della presente
deliberazione, secondo le modalita' che verranno definite con apposita
comunicazione regionale.
La Regione, con la collaborazione delle AUSL e dei Comuni assicura il
monitoraggio delle azioni e nel corso dell'anno valuta la eventuale
necessita' di interventi correttivi e/o integrativi e di interventi di
sollecitazione e disincentivo delle realta' distrettuali che non
avranno completato l'attuazione della presente deliberazione entro il
31/5/2009.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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