PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 dicembre 2008, n. 338

Individuazione zone marine idonee e non alla balneazione, ai sensi dell'art. 4, lettera b) del DPR 470/82 - Anno 2009

LA GIUNTA PROVINCIALE
(omissis)	delibera:
1) di dichiarare come zone vietate permanentemente alla balneazione
per motivi igienico-sanitari i tratti di costa interessati da foci di
corpi idrici superficiali sino a 50 metri a nord e 50 metri a sud
delle stesse immissioni;
2) di dichiarare zone vietate permanentemente alla balneazione in
quanto soggette al transito di imbarcazioni, i tratti di mare
antistanti i porto-canali. Tali zone risultano peraltro regolamentate
da Ordinanze delle rispettive Capitanerie di Porto;
3) di indicare nell'Allegato "A", le coordinate geografiche dei tratti
di costa di cui ai punti 1), 2);
4) di indicare le coordinate geografiche e il rispettivo codice
identificativo dei punti di campionamento cosi' come indicate
nell'Allegato "B" della presente deliberazione;
5) di individuare ARPA - Sezione provinciale di Rimini quale Ente
competente ad effettuare nei punti cosi' individuati nell'Allegato "B"
i campionamenti durante la stagione balneare;
6) di escludere dal monitoraggio delle acque di balneazione, per la
prossima stagione balneare, il punto di Misano Adriatico 50 metri Nord
foce Conca (cod. ministeriale 099.005.137), trovandosi questo punto in
una zona di divieto permanentemente alla balneazione;
7) di individuare quali zone idonee alla balneazione, ai sensi
dell'art. 4, lettera b) del DPR 470/82 e s.m., tutte le altre zone
costiere della provincia di Rimini;
8) di considerare gli Allegati "A", "B", come parte integrante della
presente deliberazione;
9) di dare mandato ai Sindaci di sospendere cautelativamente la
balneazione per 24 ore, ai sensi dell'art. 32 della Legge 833/78,
nelle zone interessate da scaricatori di piena, in occasione di eventi
meteorologici di particolare intensita', senza attendere l'esito delle
analisi;
10) di trasmettere la presente deliberazione al Ministro della Sanita'
e dell'Ambiente, ai Sindaci dei Comuni costieri, ai Direttori generali
delle Aziende USL nonche' al Direttore generale e ai Direttori delle
Sezioni provinciali dell'ARPA competenti e alla Capitaneria di Porto
di Rimini;
11) di pubblicare il seguente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna;
12) di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. al fine di dare continuita'
all'attivita' di servizi;
(omissis)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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