REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE COM- MERCIALE

Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva carburanti

Al fine di agevolare l'applicazione delle disposizioni contenute nella
deliberazione di Consiglio regionale n. 355 dell'8 maggio 2002,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 71 del 29 maggio 2002, come
modificate dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 208 del 5
febbraio 2009, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 28 del 25
febbraio 2009, si pubblicano le seguenti norme comuni ad entrambi gli
atti.
Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e
l'ammodernamento della rete distributiva carburanti
Testo della deliberazione di Consiglio regionale n. 355/2002 a seguito
delle modifiche introdotte dalla deliberazione dell'Assemblea
legislativa n. 208/2009
Indice
	1.	Obiettivi e contenuti
	1.1	Disposizioni generali
	1.2	Contenuti
	1.3	Definizioni
	2.	Disposizioni riguardanti gli impianti stradali
	2.1	Tipologie di nuovi impianti
	2.2	Modifiche degli impianti
	3.	Incompatibilita'
	3.1	Verifiche comunali
	3.2	Incompatibilita' assoluta
	3.3	Incompatibilita' relativa
	3.4	Impianti di utilita' pubblica
	3.5	Rilocalizzazione impianti incompatibili
	4.	Decadenza dell'autorizzazione
	5.	Ambiti territoriali omogenei
	5.1	Ambiti e zone comunali (abrogato)
	5.2	Distanze minime (abrogato)
	5.3	Superfici minime ambito territoriale pianura
		(abrogato)
	5.4	Superfici minime ambito territoriale appennino
		(abrogato)
	5.5	Indici di edificabilita'
	5.6	Attivita' integrative degli impianti (abrogato)
	6.	Impianti GPL, metano, lacuali e marini, ad uso privato
	6.1	Rete degli impianti GPL, metano e loro
		localizzazione (abrogato)
	6.2	Impianti lacuali, marini e per aeromobili
	6.3	Impianti di distribuzione ad uso privato
	7.	Sospensione temporanea all'esercizio degli impianti
	8.	Collaudo
	9.	Orari
	9.1	Principi generali
	9.2	Orari di apertura (abrogato)
	9.3	Turni di riposo
	9.4	Esenzioni
	9.5	Servizio notturno
	9.6	Ferie
	10.	Sistema informativo
	11.	Commissione consultiva regionale
	11 bis.	Norma finale
	12.	Abrogazione di norme
1. Obiettivi e contenuti
1.1) Disposizioni generali
1. Le norme programmatiche regionali di razionalizzazione della rete
distributiva carburanti contengono gli indirizzi per la
razionalizzazione e l'ammodernamento della rete degli impianti di
carburante, allo scopo di assicurare il miglioramento dell'efficienza
della rete, l'aumento dell'erogato medio, l'incremento dei servizi
resi all'utenza, il contenimento dei prezzi e la garanzia del pubblico
servizio in coerenza con le scelte effettuate dalla Regione in materia
di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente.
1.2) Contenuti
1. Per il perseguimento degli obiettivi dichiarati in ordine al
riequilibrio territoriale tra domanda ed offerta, il presente atto
contiene:
a) l'individuazione delle caratteristiche dei nuovi impianti da
autorizzare;
b) la definizione e regolamentazione dei criteri di incompatibilita'
di cui all'allegato al decreto del Ministro per le Attivita'
produttive del 31 ottobre 2001;
c) l'individuazione degli ambiti territoriali omogenei, a garanzia di
una articolata presenza del servizio di distribuzione carburanti su
scala regionale e per evitare fenomeni di squilibrio territoriale;
d) l'individuazione delle caratteristiche degli impianti esistenti o
da installare nei medesimi, ai fini dell'attuazione degli interventi
operativi sulla rete;
e) (abrogato dalla DAL 208/2009);
f) l'articolazione degli orari e delle fasce orarie secondo le
caratteristiche e le esigenze del territorio;
g) (abrogato dalla DAL 208/2009);
h) la definizione delle modalita' di funzionamento del sistema
informativo regionale della rete di distribuzione carburanti.
1.3) Definizioni
1. Si intende per rete l'insieme dei punti di vendita eroganti
benzine, gasolio, GPL e metano per autotrazione nonche' tutti gli
altri carburanti per autotrazione posti in commercio, ad esclusione
degli impianti situati sulla rete autostradale, sui raccordi e sulle
tangenziali classificate come autostrade, e di quelli utilizzati
esclusivamente per autoveicoli di proprieta' di Amministrazioni
pubbliche. (1)
2. Si intende per impianto il complesso commerciale unitario
costituito da uno o piu' apparecchi di erogazione automatica di
carburante per autotrazione nonche' i servizi e le attivita'
accessorie.
3. Gli impianti che costituiscono la rete si distinguono
convenzionalmente in impianti generici, impianti dotati di
apparecchiature post-pagamento ed impianti funzionanti senza la
presenza del gestore, cosi' come disciplinati dal successivo punto 2.
4. Si intende per erogatore l'insieme delle attrezzature che
realizzano il trasferimento automatico del carburante dall'impianto di
distribuzione all'automezzo, ne misurano contemporaneamente le
quantita' trasferite ed il corrispondente importo.
5. Si intende per colonnina l'apparecchiatura contenente uno o piu'
erogatori.
6. Si intende per self-service pre-pagamento il complesso di
apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante senza
l'assistenza di apposito personale, delle quali l'utente si serve
direttamente provvedendo anticipatamente al pagamento del relativo
importo.
7. Si intende per self-service post-pagamento il complesso di
apparecchiature per il comando e il controllo a distanza
dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento
successivo al rifornimento.
8. L'erogato di un impianto e' dato dalla somma di tutti i prodotti
per autotrazione venduti nell'impianto sulla base dei dati risultanti
dai prospetti riepilogativi delle chiusure forniti dall'Ufficio
Tecnico di Finanza (UTF), ivi compresi quelli riguardanti il metano
per autotrazione.
9. Un impianto e' di utilita' pubblica qualora la distanza
dall'impianto piu' vicino sia superiore a Km. quindici in pianura e a
Km. cinque in appennino. Dette distanze vanno misurate con riferimento
al percorso stradale minimo, sulla viabilita' pubblica, nel rispetto
della segnaletica stradale.
10. Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso
privato si intendono tutte le attrezzature fisse o mobili senza limiti
di capacita' ubicate all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini
e simili, destinate al rifornimento esclusivo di autoveicoli,
motoveicoli e ciclomotori di proprieta' di imprese produttive o di
servizio. (1)
l0 bis. Per zona appenninica si intende la parte di territorio
regionale individuata ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. b), della
Legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna). (2)
2. Disposizioni riguardanti gli impianti stradali
2.1) Tipologie di nuovi impianti (1)
1. Tutti i nuovi impianti devono essere dotati almeno dei prodotti
benzina e gasolio, nonche' del relativo servizio self-service
pre-pagamento. I nuovi impianti, realizzati al di fuori della zona
appenninica, devono essere dotati anche del prodotto metano o del
prodotto GPL. Tutti i nuovi impianti devono essere dotati di:
a) almeno due colonnine multidispenser a doppia erogazione per benzina
e gasolio e, al di fuori della zona appenninica, di almeno due
erogatori o un doppio erogatore di metano, ai quali deve essere
garantita una capacita' di compressione minima di 450 mc/h, o di GPL;
b) servizi igienico-sanitari per gli utenti, anche in condizione di
disabilita', con almeno un posto di parcheggio funzionale all'utilizzo
dei servizi igienici;
c) impianto di videosorveglianza a circuito chiuso, da attivare anche
al di fuori dell'orario del servizio assistito;
d) impianto fotovoltaico o ad altre fonti rinnovabili per la
produzione di energia elettrica con potenza installata di almeno 8
KWp, o sistema di cogenerazione a gas ad alto rendimento. Nel caso in
cui quanto sopra non sia tecnicamente possibile, la dotazione si
intende soddisfatta con la partecipazione in quote equivalenti in
potenza di impianti alimentati da fonti rinnovabili siti nel
territorio del comune dove ha sede l'impianto, ovvero con il
collegamento ad impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
e) locale per il ricovero del gestore;
f) pensilina di copertura delle aree di rifornimento;
g) serbatoi per benzina e gasolio di capacita' complessiva pari ad
almeno mc 60 e idonei al rifornimento di almeno quattro tipologie di
prodotti; al di fuori della zona appenninica, qualora l'impianto
eroghi GPL, uno o piu' serbatoi per GPL di capacita' complessiva pari
ad almeno mc 30.
2. Ai fabbricati situati nell'area di un impianto di distribuzione
carburanti non si applica la lettera c) del punto 3.6 della parte
prima (Disposizioni generali) dell'allegato alla deliberazione
dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 4 marzo 2008,
n. 156.
3. Possono essere realizzati impianti dotati esclusivamente di
apparecchiature self-service pre-pagamento, funzionanti senza la
presenza del gestore, solo nelle zone appenniniche svantaggiate, prive
di impianti, a condizione che ne sia garantita l'adeguata
sorveglianza.
4. In tutte le zone comunali di cui al DM 2 aprile 1968 e' possibile
l'installazione, la trasformazione o l'integrazione degli impianti
esistenti, non dichiarati incompatibili, con colonnine per
l'alimentazione di veicoli elettrici.
5. Ai fini della salvaguardia del servizio pubblico, nella zona
appenninica puo' essere accordata l'autorizzazione all'esercizio di un
impianto al Comune stesso, se il piu' vicino impianto dista oltre km.
cinque, tenendo presente il percorso stradale minimo nei due sensi di
marcia.
6. Per la realizzazione dei nuovi impianti si deve tener conto delle
disposizioni contenute negli strumenti urbanistici, delle distanze
minime previste dalle norme regolamentari dettate dall'ente
proprietario della strada a tutela della sicurezza stradale, delle
norme contenute nel Codice della strada e nel relativo Regolamento,
nonche' delle prescrizioni fiscali e delle norme poste a tutela della
salute, dell'ambiente, della pubblica incolumita' e dei beni storici e
artistici.
7. Tutti i nuovi impianti devono essere realizzati in modo che il
rifornimento dell'impianto e il rifornimento dei veicoli avvengano
fuori dalla sede stradale. Si applicano altresi' le disposizioni
relative agli impianti di smaltimento igienico-sanitario per gli
autocaravan contenute nell'art. 378 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della
strada).
8. Agli impianti dotati di dispositivi self-service post-pagamento
continua ad applicarsi l'articolo 4, comma 5, lett. c), della L.R. 26
luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attivita' di
somministrazione di alimenti e bevande).
2.2) Modifiche degli impianti
1. Costituisce modifica all'impianto:
a) la variazione del numero di carburanti erogati;
b) la variazione del numero di colonnine;
c) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con
altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti gia'
erogati;
d) la sostituzione di uno o piu' serbatoi o il cambio di destinazione
dei serbatoi o delle colonnine per prodotti gia' erogati;
e) la variazione del numero o della capacita' di stoccaggio dei
serbatoi;
f) la sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o
elettronici;
g) la installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
h) la installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
i) la variazione dello stoccaggio degli oli lubrificanti;
j) la trasformazione dell'impianto da stazione di vendita alimentata
da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto e
viceversa.
2. Le modifiche di cui sopra devono essere realizzate nel rispetto
delle vigenti norme di sicurezza, fiscali e ambientali.
3. Le modifiche di cui alla lettera a) relative all'aggiunta di un
prodotto devono essere preventivamente autorizzate dal Comune in cui
ha sede l'impianto; l'autorizzazione e' subordinata al possesso delle
dotazioni previste dalle lettere a), g), relativamente ai nuovi
prodotti autorizzati, nonche' dalle lettere b), f) del comma 1 del
punto 2.1. Le rimanenti modifiche sono soggette a semplice
comunicazione. La corretta realizzazione di quelle di cui ai punti d),
e), g), h), j) e' asseverata da attestazione rilasciata da tecnico
abilitato. (1)
4. (Abrogato dalla DAL 208/2009).
5. La ristrutturazione totale di un impianto sulla stessa area non
costituisce modifica e deve essere autorizzata.
3. Incompatibilita'
3.1 Verifiche comunali
1. Allo scopo di perseguire l'obiettivo dell'ammodernamento del
sistema distributivo anche attraverso la riduzione del numero degli
impianti i Comuni provvedono a sottoporre a verifica gli impianti
esistenti per accertare le incompatibilita' degli impianti esistenti
sulla base delle sottoriportate fattispecie, entro e non oltre sei
mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, fatte salve
comunque le ulteriori norme in materia. Tali verifiche esauriscono
quelle di cui all'art. 1, comma 5 del DLgs 11 febbraio 1998, n. 32,
cosi' come modificato dall'art. 3, comma 1 del DLgs 8 settembre 1999,
n. 346.
2. Sono fatte salve le verifiche effettuate ai sensi dell'art. 1,
comma 5 del DLgs 32/98 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 1 del
DLgs 346/99.
3. Coloro che intendono sottoporre i propri impianti alle modifiche
soggette ad autorizzazione possono procedere solo nell'ipotesi in cui
sia stata effettuata la verifica o, in mancanza, abbiano presentato al
Comune un'autocertificazione attestante di non ricadere in alcuna
fattispecie di incompatibilita'.
3.2 Incompatibilita' assoluta
1. Ricadono nelle fattispecie di incompatibilita' assoluta:
a) gli impianti situati in zone pedonali e quelli situati in zone a
traffico limitato in modo permanente, all'interno dei centri abitati;
b) gli impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore od
uguale a cento metri, salvo si tratti di unico impianto in comuni
montani, al di fuori dei centri abitati.
2. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di cui sopra non sono
suscettibili di adeguamento e sono sottoposti a revoca.
3. Il Comune, verificata l'esistenza di una delle fattispecie di
incompatibilita' assoluta, revoca l'autorizzazione e ne da'
contestuale comunicazione al titolare dell'impianto, alla Regione, al
competente U.T.F. e al comando provinciale VV.F. L'atto di revoca deve
contenere:
a) l'indicazione della data di revoca dell'autorizzazione, non
superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione;
b) l'ordine alla disattivazione, allo smantellamento dell'impianto, al
ripristino delle aree alla situazione originaria e alla rimozione di
tutte le attrezzature costituenti l'impianto situate sopra suolo e
sottosuolo nonche' alla bonifica del suolo, ai sensi della normativa
vigente.
3.3 Incompatibilita' relativa
1. Ricadono nelle fattispecie di incompatibilita' relative:
a) gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento
avviene sulla sede stradale, all'interno dei centri abitati;
b) gli impianti privi di sede propria, per i quali il rifornimento
avviene sulla sede stradale, fuori dai centri abitati;
c) gli impianti ricadenti a distanza non regolamentare da incroci o
accessi di rilevante importanza per i quali non sia possibile
l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o
impedimenti naturali, fuori dai centri abitati;
d) gli impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade
di uso pubblico e ubicati sulla cuspide delle stesse con accessi su
piu' strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati.
2. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilita' di
cui alle lett. a), b), d) del comma 1 precedente possono continuare
l'attivita' purche' siano suscettibili di adeguamento. I progetti
relativi all'adeguamento devono essere presentati al Comune entro
dodici mesi dalla comunicazione di cui al comma 4.
3. Gli impianti che ricadono nella fattispecie di incompatibilita' di
cui alla lett. c) del comma 1 possono continuare a permanere nel sito
originario purche' sussista una delle seguenti condizioni:
a) l'impianto sia localizzato in strade a senso unico di marcia;
b) l'impianto non sia localizzato in strade a due corsie per ogni
senso di marcia o con spartitraffico centrale.
4. Il Comune, verificata l'esistenza di una delle fattispecie di
incompatibilita' relativa, ne da' comunicazione al titolare
dell'impianto, alla Regione, al competente U.T.F. e al Comando
provinciale VV.F.
5. In mancanza delle condizioni di cui ai commi 2 e 3, il Comune
revoca l'autorizzazione e ne da' contestuale comunicazione al titolare
dell'impianto, alla Regione, al competente U.T.F. e al Comando
provinciale VV.F. L'atto di revoca deve contenere:
a) l'indicazione della data di revoca dell'autorizzazione, non
superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione;
b) l'ordine alla disattivazione, allo smantellamento dell'impianto, al
ripristino delle aree alla situazione originaria e alla rimozione di
tutte le attrezzature costituenti l'impianto situate sopra suolo e
sottosuolo nonche' alla bonifica del suolo, ai sensi della normativa
vigente.
3.4 Impianti di utilita' pubblica
1. Al fine di assicurare il servizio pubblico, il Sindaco puo'
autorizzare la prosecuzione dell'attivita' di un impianto di utilita'
pubblica in deroga alle incompatibilita' di cui ai punti 3.2 e 3.3,
fino a quando non vengano installati impianti conformi alla normativa
vigente.
3.5 Rilocalizzazione impianti incompatibili
1. Il Comune trasmette ai titolari degli impianti incompatibili,
unitamente alla comunicazione contenente le risultanze della verifica,
l'elenco delle eventuali aree in cui possono essere ricollocati gli
impianti.
2. Il Comune, sulla base delle richieste di rilocalizzazione nelle
aree predette, nonche' sulla base delle richieste di eventuali altri
soggetti interessati, predispone una graduatoria con criteri dallo
stesso fissati. A parita' di posizione, si ritiene opportuno tenere
conto del maggior erogato. Il Comune fissa il termine entro e non
oltre il quale gli impianti incompatibili devono trasferirsi.
3. Nell'ipotesi di mancata indicazione delle aree da parte del Comune
o di insufficienza delle aree rispetto al numero degli impianti
incompatibili, e comunque in ogni caso, e' facolta' del titolare
dell'impianto incompatibile comunicare la disponibilita' di aree
idonee alla rilocalizzazione nonche' il termine entro e non oltre il
quale intende trasferirsi.
4. Il Comune in caso di mancato rispetto dei termini fissati ai commi
2 e 3 revoca le autorizzazioni, secondo i termini e le modalita' di
cui ai punti 3.2.3 e 3.3.5.
5. Gli impianti rilocalizzati devono rispettare quanto previsto dalle
presenti norme per i nuovi impianti. (1)
4. Decadenza dell'autorizzazione
1. Qualora l'impianto chiuda a seguito di verifica di incompatibilita'
da parte del Comune, o per chiusura volontaria, la relativa
autorizzazione si intende decaduta e il sito deve essere messo in
pristino in breve termine, da parte del proprietario, nel rispetto
delle norme vigenti.
5. Ambiti territoriali omogenei
5.1 Ambiti e zone comunali (abrogato dalla DAL 208/2009)
5.2 Distanze minime (abrogato dalla DAL 208/2009)
5.3 Superfici minime ambito territoriale pianura (abrogato dalla DAL
208/2009)
5.4 Superfici minime ambito territoriale appennino (abrogato dalla DAL
208/2009)
5.5 Indici di edificabilita' (1)
1. I Comuni determinano gli indici urbanistico-edilizi per la modifica
o la realizzazione di impianti stradali di distribuzione carburanti,
volti a favorire lo sviluppo dell'attivita' non-oil.
Nell'individuazione delle aree per gli impianti di distribuzione
carburanti, ai sensi dell'art. 30, comma 14, della L.R. 24 marzo 2000,
n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), i
Comuni tengono conto della necessita' di superfici adeguate per le
aree di rifornimento, di parcheggio e di sosta temporanea di
automobili e autoveicoli pesanti, nonche' per idonee aree verdi e per
le aree dedicate alla raccolta differenziata dei rifiuti.
2. Fino alla determinazione da parte dei Comuni di tali indici, le
superfici massime, in mq, sono le seguenti:
- Zona Pianura:
Zone B), C) del DM 2/4/1968: 10000;
Zone D), F) del DM 2/4/1968: 15000;
Zona E) del DM 2/4/1968: 20000;
- Zona Apenninica:
Zone B), C) del DM 2/4/1968: 5000;
Zone D), F) del DM 2/4/1968: 7500;
Zona E) del DM 2/4/1968: 10000;
l'altezza massima dei fabbricati non deve superare ml cinque, con UF
(UGUALE) 0,05 mq/mq, ad eccezione della pensilina. Le rampe di
accelerazione e decelerazione sono parte integrante della superficie
dell'impianto.
5.6 Attivita' integrative degli impianti (abrogato dalla DAL
208/2009)
6. Impianti GPL, metano, lacuali e marini, ad uso privato
6.1 Rete degli impianti GPL, metano e loro localizzazione (abrogato
dalla DAL 208/2009)
6.2 Impianti lacuali, marini e per aeromobili (1)
1. Gli impianti pubblici e privati avio e per il rifornimento di
natanti sono autorizzati dal Comune e sottoposti al collaudo di cui al
successivo articolo 8. Tali nuovi impianti devono essere adibiti
all'esclusivo rifornimento degli aeromobili o dei natanti.
2. Nel caso in cui l'impianto sia situato su aree demaniali marittime
o nell'alveo del fiume Po, deve essere preventivamente acquisito il
parere delle competenti autorita'.
6.3 Impianti di distribuzione ad uso privato
1. Le autorizzazioni per nuovi impianti ad uso privato sono rilasciate
dal Comune alle imprese produttive o di servizio, a seguito di
attestazione del rispetto delle norme di sicurezza, fiscali,
urbanistiche e ambientali, cosi' come stabilito dagli artt. 1 e 3 del
DLgs 32/98. L'autorizzazione deve contenere il divieto di cessione del
carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito, con l'avvertenza che
in caso di inosservanza l'autorizzazione sara' revocata. Per gli
impianti esistenti, sprovvisti dell'autorizzazione comunale alla data
di entrata in vigore della presente norma, l'autorizzazione comunale
deve essere richiesta entro e comunque non oltre un anno.
2. Per impianto ad uso privato, puo' intendersi anche un unico
impianto utilizzato da aziende controllate o partecipate dagli Enti
locali, purche' tra di esse convenzionate. L'autorizzazione deve
essere intestata ai soggetti convenzionati.
3. Le verifiche sulla idoneita' tecnica degli impianti ai fini della
sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del
collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica.
4. Il rilascio delle attestazioni per il prelievo di carburante in
recipienti da parte di operatori economici e altri utenti presso
distributori automatici di carburante e' effettuato dal Comune sede
dell'impianto, disponendo che il prelievo avvenga presso impianti
prestabiliti e comunque situati in aree poste fuori dalla sede
stradale.
Le attestazioni sono valide per un anno e sono rinnovabili.
Per quanto concerne la sicurezza degli impianti, valgono le
indicazioni di cui al precedente comma 3.
Per quanto concerne la sicurezza dei recipienti, le attestazioni
dovranno contenere le eventuali prescrizioni delle autorita' sanitarie
e dei VV.F, fatte salve le disposizioni di cui al D.M. 19 marzo 1990.
7. Sospensione temporanea all'esercizio degli impianti (1)
1. I titolari delle autorizzazioni di impianti stradali di carburanti
possono sospendere l'esercizio degli impianti, previa comunicazione al
Comune, per un periodo non superiore a dodici mesi.
2. Il Comune, su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione,
puo' autorizzare un'ulteriore sospensione dell'attivita' dell'impianto
per un periodo non superiore a dodici mesi, qualora non vi ostino le
esigenze dell'utenza.
8. Collaudo
1. Salvo quanto previsto al comma 4 relativamente all'esercizio
provvisorio, i nuovi impianti, gli impianti totalmente ristrutturati e
le parti modificate per le quali e' richiesta l'autorizzazione non
possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione, su
richiesta dell'interessato al Comune competente per territorio, del
collaudo da parte dell'apposita commissione costituita almeno da un
dipendente comunale con le funzioni di presidente, da un
rappresentante del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente
per territorio, da un rappresentante dell'Ufficio Tecnico di Finanza -
Ufficio delle Dogane competente per territorio, da un rappresentante
dell'ARPA e da un rappresentante dell'ASL. (1)
2. Il collaudo deve di norma essere effettuato entro tre mesi dalla
richiesta.
3. Le modifiche non soggette a collaudo devono essere realizzate nel
rispetto delle norme di sicurezza, fiscali e ambientali. La corretta
realizzazione delle modifiche di cui al punto 2.2, comma 1, punti d),
e), g), h), j) e' asseverata da attestazione rilasciata da tecnico
abilitato da trasmettere al Comune e al Comando provinciale dei Vigili
del Fuoco.
4. Il Comune, su domanda dell'interessato corredata da una perizia
giurata redatta da un ingegnere o tecnico abilitato, attestante il
rispetto della normativa in ordine agli aspetti fiscali, sanitari,
ambientali, stradali, di sicurezza antincendio, urbanistici, di tutela
dei beni storici o artistici, nonche' delle norme regionali in
materia, rilascia l'autorizzazione all'esercizio provvisorio. (1)
5. Gli oneri relativi al collaudo sono a carico del richiedente che
provvede al versamento anticipato presso le competenti
Amministrazioni.
6. Le risultanze del collaudo devono essere trasmesse alla Regione.
9. Orari
9.1 Principi generali (1)
1. Ferma restando la necessita' di garantire l'apertura assistita
degli impianti su tutto il territorio regionale nelle fasce orarie che
vanno dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18, nei giorni
dal lunedi' al sabato non festivi, facendo riferimento all'orario
settimanale stabilito dall'art. 7, comma 1, del DLgs 32/98, la Giunta
regionale definisce i criteri in base ai quali i Comuni, ai sensi
dell'art. 50 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
locali, determinano gli orari e i turni di apertura e di chiusura.
2. Al fine di garantire la regolarita' e la continuita' del servizio
di distribuzione carburanti, i titolari delle autorizzazioni sono
tenuti ad assicurare il rifornimento dei prodotti, specie agli
impianti che effettuano l'apertura turnata nei giorni domenicali,
festivi ed infrasettimanali o il servizio notturno.
3. I gestori devono curare la predisposizione di cartelli indicatori
dell'orario di servizio dell'impianto e delle aperture turnate nei
giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali, con l'obbligo di
esporli in modo visibile all'utenza.
9.2 Orari di apertura (abrogato dalla DAL 208/2009)
9.3 Turni di riposo
1. Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali deve essere
garantita l'attivita' degli impianti almeno nella misura del venti per
cento di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale. Nei
comuni ove sono esistenti e funzionanti due impianti, la percentuale
puo' essere elevata, di concerto con i gestori, al venticinque per
cento. (1)
2. I Comuni, fino al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 7,
comma 1 del DLgs 32/98, determinano la turnazione del riposo
infrasettimanale, che deve essere effettuata da un numero di impianti
non inferiore al cinquanta per cento di quelli esistenti e funzionanti
nel territorio comunale. I Comuni possono ridurre il limite di
apertura fino al venticinque per cento, in relazione alla
concentrazione di impianti e comunque quando tale riduzione non crei
pregiudizi all'utenza. La effettuazione della turnazione e' a scelta
del gestore e comunque nelle ore pomeridiane.
3. Nella determinazione dei turni di riposo i Comuni tengono conto
della esigenza di assicurare il servizio di distribuzione nel modo
piu' capillare possibile, specie nei centri urbani e lungo le
principali direttrici viarie di interesse nazionale, provinciale o
locale maggiormente percorse dall'utenza.
4. Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale sospendono
l'attivita' nell'intera giornata del lunedi'; se questo e' festivo
l'attivita' e' sospesa nel primo giorno feriale successivo. Su
richiesta degli interessati, i Comuni possono escludere dai turni di
apertura domenicale e festiva gli impianti posti in aree prettamente
industriali, prive di qualsiasi traffico significativo in tali
giornate.
5. Gli impianti di utilita' pubblica, se dotati di apparecchiature
self-service pre-pagamento, possono usufruire di una turnazione di
apertura al venticinque per cento.
6. I Comuni limitrofi aventi uno o due impianti attivi e funzionanti
possono, al fine di ottimizzare il servizio all'utenza motorizzata, in
accordo tra loro, concertare con le organizzazioni petrolifere e le
associazioni dei gestori i turni di riposo per il raggiungimento delle
percentuali minime di apertura di cui al comma 1.
9.4 Esenzioni
1. Gli impianti di metano e di gas petrolio liquefatto sono esonerati
dal rispetto degli orari di chiusura nonche' dei turni di chiusura
infrasettimanale e festiva, anche se collocati all'interno di un
complesso di distribuzione di altri carburanti, purche' vengano
realizzate opportune delimitazioni atte a separare temporaneamente le
attivita' di erogazione dei diversi prodotti.
2. Le colonnine di impianti dotate di apparecchiature self-service
pre-pagamento svolgono servizio esclusivamente nelle ore di chiusura
dell'impianto. Il servizio, durante l'orario di chiusura degli
impianti, deve essere svolto senza la presenza del gestore. La
presenza del gestore deve essere invece garantita durante il normale
orario di apertura e nei turni di apertura domenicali, festivi ed
infrasettimanali.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano agli
impianti funzionanti con self-service pre-pagamento senza la presenza
del gestore.
4. Gli impianti provvisti di apparecchiature self-service
post-pagamento devono osservare gli orari ed i turni fissati dal
precedente articolo.
5. Le attivita' di cui all'art. 2, comma 2-bis del DL 29 ottobre 1999,
n. 383, convertito con modificazioni dalla Legge 28 dicembre 1999, n.
496, non sono assoggettabili al rispetto degli orari di apertura e
chiusura degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione
ma seguono le disposizioni statali e regionali previste per le
rispettive tipologie.
9.5 Servizio notturno
1. Il servizio notturno e' svolto dalle ore 22 e fino all'inizio
dell'orario di apertura giornaliera, nel rispetto dei turni domenicali
e festivi.
2. Per lo svolgimento del servizio notturno occorre una specifica
autorizzazione rilasciata dal Sindaco competente per territorio.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al servizio notturno i
Comuni assicurano il servizio di distribuzione in localita'
opportunamente dislocate nei quartieri urbani, sulle vie di accesso ai
centri abitati e sulle vie di grande comunicazione, e la qualita'
dell'organizzazione di vendita offerta al pubblico, privilegiando gli
impianti che offrono una vasta gamma di prodotti petroliferi,
assistenza ai mezzi e alle persone, nonche' condizioni di sicurezza
agli operatori addetti al servizio. Particolare valutazione devono
quindi avere anche le correnti di traffico e le consuetudini di
afflusso, specie dei mezzi destinati a coprire lunghe distanze, in
relazione anche alle possibilita' di ristoro offerte dal punto di
vendita.
4. Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno devono
rispettare per intero l'orario di apertura.
9.6 Ferie
1. I Comuni, su domanda dei gestori degli impianti e di intesa con i
titolari delle autorizzazioni, autorizzano la sospensione
dell'attivita' per ferie per un periodo non superiore alle due
settimane per ogni anno solare, fruibili in qualsiasi periodo.
2. Le sospensioni per ferie vengono determinate annualmente in base a
un criterio di fruizione graduale che preveda comunque l'apertura di
almeno il venti per cento degli impianti in modo da assicurare il
servizio all'utenza motorizzata nonche' lo svolgimento dei turni
festivi e notturni.
3. Nel caso in cui al Comune venga proposto dalle organizzazioni di
categoria dei gestori e dagli organismi di rappresentanza dei titolari
delle autorizzazioni un piano che preveda la rotazione degli impianti
soggetti a chiusura temporanea per ferie, le domande dei gestori
medesimi devono essere prodotte soltanto se siano previsti periodi di
ferie non coincidenti con quelli indicati nella proposta di piano.
4. Su domanda del gestore, d'intesa col titolare dell'autorizzazione,
puo' inoltre essere autorizzata la sospensione dell'attivita' per un
numero di giorni che consenta di recuperare le festivita' soppresse
dalla Legge 5 marzo 1977, n. 54.
10. Sistema informativo
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 9 del DLgs 32/98, la Regione effettua
annualmente, nell'ambito dell'attivita' dell'Osservatorio regionale
del commercio istituito con L.R. 5 luglio 1999, n. 14, un monitoraggio
per verificare l'evoluzione del processo di razionalizzazione della
rete distributiva pubblica e privata dei carburanti e comunica
annualmente al competente Ministero i risultati del monitoraggio.
2. Al fine di permettere alla Regione di effettuare il monitoraggio
della rete, i Comuni e le Province trasmettono al Servizio regionale
competente i dati relativi alla situazione della rete, con le
modalita' che saranno successivamente definite. (1)
3. I dati dell'erogato dei singoli impianti della rete stradale e
autostradale e degli impianti ad uso privato sono acquisiti dagli
U.T.F. - Uffici delle Dogane competenti per territorio, ivi compresi i
dati relativi all'erogato per il metano. I dati relativi all'erogato
del prodotto metano possono essere richiesti anche al titolare
dell'impianto o al gestore. (1)
11. Commissione consultiva regionale
1. Per il monitoraggio degli aspetti inerenti l'evoluzione del
processo di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti
e' istituita una Commissione consultiva regionale.
2. La composizione della Commissione e le sue modalita' di
funzionamento vengono fissate con atto della Giunta.
11 bis. Norma finale (2)
1. Dal momento dell'entrata in vigore della deliberazione di Giunta
prevista dal primo comma del punto 9.1 del presente atto si intendono
abrogati i punti 9.3 (Turni di riposo), 9.4 (Esenzioni), 9.5 (Servizio
notturno) e 9.6 (Ferie).
12. Abrogazione di norme
1. Con l'entrata in vigore del presente atto si abroga la
deliberazione del Consiglio regionale 29 febbraio 2000, n. 1399.
Note
(1) Modificato dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 208
del 5/2/2009;
(2) introdotto dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 208
del 5/2/2009.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Paola Castellini

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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