REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 2009, n. 25

Stato di crisi regionale conseguente all'evento atmosferico del 30 ottobre 2008, verificatosi nelle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia. Termini per la presentazione di segnalazione danni e domanda di contributo da parte di soggetti privati e attivita' produttive danneggiati

IL PRESIDENTE
Visti:
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio
nazionale di Protezione civile";
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria
2001)" ed in particolare l'art. 138, comma 16, che ha istituito il
Fondo regionale di protezione civile - di seguito denominato Fondo
regionale - per finanziare gli interventi delle Regioni, delle
Province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare le
esigenze urgenti per le calamita' naturali di livello b) di cui
all'art. 108 del DLgs 112/98 che richiama l'art. 2, comma 1, lett. b)
della Legge 225/92, nonche' per potenziare il sistema di protezione
civile delle Regioni e degli Enti locali;
- il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2001, n. 401 "Disposizioni
urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture
preposte alle attivita' di protezione civile e per migliorare le
strutture logistiche nel settore della difesa civile";
- la L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile
e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione
civile";
premesso:
- che verso la fine di ottobre 2008 il territorio
centro-settentrionale italiano e' stato interessato da intensi
fenomeni meteo climatici e abbondanti precipitazioni a carattere
temporalesco;
- che nella giornata del 30 ottobre 2008 la perturbazione che ha
investito il territorio regionale e' stata caratterizzata da
fortissime raffiche di vento abbattutesi con particolare intensita'
nella zona di crinale delle province di Piacenza, Parma e
Reggio-Emilia, determinando diffusi danni al sistema delle
infrastrutture, al patrimonio edilizio pubblico e di fruizione
pubblica e a quello privato;
preso atto che dai sopralluoghi effettuati dalle strutture tecniche
del sistema regionale di protezione civile nell'immediatezza
dell'evento del 30 ottobre risultano ricadere nelle aree interessate i
seguenti comuni del piacentino, parmense e reggiano:
- provincia di Piacenza: Ottone, Cerignale, Corte Brugnatella, Farini,
Coli;
- provincia di Parma: Calestano, Neviano degli Arduini, Pellegrino
Parmense, Compiano, Corniglio, Tornolo, Bedonia, Tizzano Val di Parma,
Varsi, Monchio delle Corti, Solignano;
- provincia di Reggio-Emilia: Toano, Castelnovo Ne' Monti, Ramiseto,
Vetto;
ritenuto che, per l'impatto avuto sui territori interessati, l'evento
in parola si possa considerare di rilievo regionale, tenuto conto
delle valutazioni espresse in tal senso anche dal Comitato
istituzionale costituito con proprio decreto 13/09 per gli eccezionali
eventi atmosferici  dei mesi di novembre e dicembre 2008, in seno al
quale sono rappresentate tutte le Province dell'Emilia-Romagna;
ritenuto comunque cessato il 31 dicembre 2008 lo stato di crisi
regionale conseguente all'evento calamitoso del 30 ottobre 2008;
dato atto, altresi', che con proprio decreto e' stato costituito, ai
sensi del combinato disposto degli articoli 8 e 9 della L.R. 1/05, il
Comitato istituzionale per gli eventi atmosferici di rilievo regionale
del 18 maggio - 15 giugno 2008 e che in seno a tale Comitato sono
rappresentate, tra le altre, le Province di Parma, Piacenza e
Reggio-Emilia interessate anche dall'evento del 30 ottobre 2008;
ritenuto, pertanto, di stabilire che il suddetto Comitato
istituzionale provveda, con le modalita' previste nel proprio citato
decreto, a valutare sia per gli eventi atmosferici del 18 maggio - 15
giugno 2008 che per quello del 30 ottobre  2008 l'entita' delle misure
di carattere finanziario complessivamente necessarie a far fronte ai
danni occorsi al patrimonio infrastrutturale ed edilizio pubblico e
privato;
richiamata la deliberazione 30 luglio 2004, n. 1565, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale la Giunta regionale, al fine di
regolamentare l'accesso alle risorse del Fondo regionale, ha
approvato, tra l'altro, una direttiva, di seguito denominata Direttiva
regionale, disciplinante le procedure in ordine alla concessione ed
erogazione di contributi al settore privato danneggiato da eventi
calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) della Legge 225/92,
ovvero da eventi di rilievo regionale per i quali viene dichiarato lo
stato di crisi;
dato atto che:
- per le ragioni esplicitate nella citata deliberazione della Giunta
regionale 1565/04, le segnalazioni dei danni e le successive domande
di contributo ai sensi di quanto previsto alla lettera A.1 della
Direttiva regionale devono essere presentate, a pena di
irricevibilita', dai soggetti danneggiati dall'evento del 30 ottobre
ai Comuni qui individuati rispettivamente entro quindici e novanta
giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- che il settore agricolo e' escluso dall'accesso al Fondo regionale,
in considerazione del fatto che per far fronte ai danni conseguenti
alle calamita' naturali che colpiscono questo specifico settore e'
previsto dal DLgs 102/04 un apposito Fondo di solidarieta' nazionale e
che l'esclusione riguarda anche il settore ittico, equiparato a quello
agricolo, per il quale, in caso di danni derivanti da calamita'
naturali, e' previsto dal DLgs 154/04 il Fondo di solidarieta'
nazionale della pesca e dell'acquacoltura;
- che le imprese del settore agroindustriale per cui e' previsto
l'accesso al Fondo regionale sono quelle gestite da imprenditori non
agricoli;
dato atto del parere allegato;
decreta:
per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che
qui si intendono integralmente richiamate:
1) di dichiarare di rilievo regionale l'evento calamitoso verificatosi
nella giornata del 30 ottobre 2008 caratterizzato da un'intensa
perturbazione con fortissime raffiche di vento abbattutesi nel
territorio dei seguenti comuni dell'Emilia-Romagna, ritenendo 
comunque cessato il 31 dicembre 2008  il conseguente  stato di crisi
regionale:
- provincia di Piacenza: Ottone, Cerignale, Corte Brugnatella, Farini,
Coli;
- provincia di Parma: Calestano, Neviano degli Arduini, Pellegrino
Parmense, Compiano, Corniglio, Tornolo, Bedonia, Tizzano Val di Parma,
Varsi, Monchio delle Corti, Solignano;
- provincia di Reggio-Emilia: Toano, Castelnovo Ne' Monti, Ramiseto,
Vetto;
2) di stabilire che il Comitato istituzionale costituito con proprio
decreto per gli eventi di rilievo regionale del 18 maggio - 15 giugno
2008 proceda, con le modalita' ivi previste, a valutare anche per
l'evento del 30 ottobre 2008 l'entita' delle misure di carattere
finanziario complessivamente necessarie a far fronte ai danni occorsi
al sistema delle infrastrutture, al patrimonio edilizio pubblico e di
fruizione pubblica e a quello privato, provvedendo altresi' a
formulare una proposta di piano di interventi da approvarsi a cura
dell'Assessore regionale delegato;
3) di dare atto:
- che per la concessione dei contributi al settore privato danneggiato
dall'evento calamitoso del 30 ottobre 2008 si applica la Direttiva di
cui all'Allegato 2 alla deliberazione della Giunta regionale 1565/04,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
119 del 30 luglio 2004, di seguito denominata Direttiva regionale;
- che le segnalazioni dei danni e le successive domande di contributo
ai sensi di quanto previsto alla lettera A.1 della Direttiva regionale
devono essere presentate, a pena di irricevibilita', dai soggetti
danneggiati dall'evento calamitoso del 30 ottobre 2008 ai Comuni
specificati nel precedente punto 1 rispettivamente entro quindici  e
novanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- che i presupposti e i requisiti per l'accesso alle risorse del Fondo
regionale di protezione civile previsti nella Direttiva regionale
devono permanere fino alla fase di liquidazione e pagamento del
contributo agli aventi titolo;
- che il settore agricolo e quello ittico, ad esso equiparato, per i
cui danni conseguenti a calamita' naturali e' stato istituito
l'apposito  Fondo di solidarieta' nazionale rispettivamente dal DLgs
102/04  e dal DLgs 154/04, sono esclusi dall'accesso al Fondo
regionale di protezione civile;
- che le imprese del settore agroindustriale per cui e' previsto
l'accesso al Fondo regionale di protezione civile sono quelle gestite
da imprenditori non agricoli;
4) di stabilire che i Comuni specificati al precedente punto 1)
trasmettano all'Agenzia regionale di Protezione civile, entro 60
giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di contributo dei soggetti privati e delle attivita'
produttive danneggiati, gli elenchi riepilogativi (ER/P e ER/AP)
previsti alla lettera E.1. della Direttiva regionale;
5) di informare tempestivamente del presente atto la Giunta e
l'Assemblea legislativa regionale;
6) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina