REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2009, n. 114

Azienda termale "Riminiterme SpA" prestazioni termali in regime di accreditamento

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la Legge del 24 ottobre 2000 n. 323 "Riordino del settore
termale", che all'art. 3 comma 5 recita "Le cure termali sono erogate
a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 4, negli stabilimenti delle aziende termali accreditate,
ai sensi dell'articolo 8-quater del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502,
introdotto dall'articolo 8 del DLgs 19 giugno 1999, n. 229";
richiamati:
- il decreto del Ministero della Sanita' del 12 agosto 1992, e le
successive modifiche apportate con i DD.MM. 15 settembre 1994, 20
marzo 1998, 22 marzo 2001, 13 dicembre 2005, 14 dicembre 2006, 17
dicembre 2007, di individuazione delle patologie per le quali e'
ammesso il ricorso alle cure termali;
- le proprie deliberazioni:
- n. 638 del 29 aprile 1997, ratificata dal Consiglio regionale con
atto n. 626 del 15 maggio 1997, con la quale si e', tra l'altro
provveduto ad approvare le "Linee generali per l'accreditamento delle
Aziende termali presso le Aziende USL", ai sensi dell'art. 8 del DLgs
502/92 e successive modificazioni, che contengono i questionari di cui
alla lettera "A4" (sub 1 e sub 2) per l'autocertificazione circa il
possesso dei requisiti previsti e il conseguente livello tariffario
raggiunto;
- n. 218 del 14 febbraio 2005 avente per oggetto: "Autorizzazione
all'esercizio degli stabilimenti termali dell'Emilia-Romagna.
Recepimento con puntualizzazioni dell'Accordo Stato - Regioni 23
settembre 2004";
- n. 636 dell'8 maggio 2006, avente per oggetto: "Modifiche ed
integrazioni al punto 4) della deliberazione di Giunta regionale n.
218 del 14 febbraio 2005";
considerato che la deliberazione di Giunta regionale 626/97, individua
nell'Assessorato alla Sanita' la competenza in materia di
dichiarazione di accreditamento;
richiamati inoltre:
- il decreto dell'Assessore regionale alla Sanita' n. 2 dell'8
novembre 1999, con il quale si e' provveduto, tra l'altro,
all'accreditamento dell'Azienda termale "Riminiterme SpA" per
l'erogazione delle prestazioni di assistenza termale, nell'ambito
della programmazione regionale:
- bagno per malattie artroreumatiche (codice 89.90.3) livello
tariffario II;
- bagno ozonizzato o carbonico o ossigenato (solo INAIL) (codice
89.90.5) livello tariffario II;
- seduta inalatoria (codice 89.91.2) livello tariffario II;
- irrigazione vaginale (codice 89.92.1) livello tariffario unico;
- seduta del ciclo della sordita' rinogena (codice 89.93.2) livello
tariffario unico.
Decorrenza 1/1/1999;
- il decreto dell'Assessore regionale alla Sanita' 5/02 con il quale
si e' provveduto ad attribuire alla Azienda termale "Riminiterme SpA"
- con sede in Miramare, Viale P. di Piemonte n. 59 (RN) prestazioni
termali in regime di accreditamento:
- bagno per malattie artroreumatiche (codice 89.90.3) livello
tariffario I;
- bagno ozonizzato o carbonico o ossigenato (solo INAIL) (codice
89.90.5) livello tariffario I;
- seduta inalatoria (codice 89.91.2) livello tariffario I;
- irrigazione vaginale (codice 89.92.1) livello tariffario unico;
- seduta del ciclo della sordita' rinogena (codice 89.93.2) livello
tariffario unico.
Decorrenza 1/1/2002;
- il decreto dell'Assessore regionale alla Sanita' 20/04 con il quale
si e' provveduto ad attribuire alla Azienda termale "Riminiterme SpA"
- con sede in Miramare, Viale P. di Piemonte n. 59 (RN) prestazioni
termali in regime di accreditamento:
- bagno per malattie artroreumatiche (codice 89.90.3) livello
tariffario I super;
- bagno ozonizzato o carbonico o ossigenato (solo INAIL) (codice
89.90.5) livello tariffario I super;
- seduta inalatoria (codice 89.91.2) livello tariffario I super;
- fango piu' bagno o doccia di annettamento (codice 89.90.1) livello
tariffario I super;
- fango piu' bagno terapeutico (codice 89.90.2) livello tariffario I
super;
- seduta del ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico
(codice 89.94.1) livello tariffario unico.
Decorrenza 1/1/2004;
- la determinazione del Direttore generale Sanita' e Politiche sociali
n. 12427 del 16 ottobre 2008, con la quale si e' provveduto alla
ridefinizione del Gruppo di valutazione, previsto al punto 4, lettera
a, del dispositivo della deliberazione di Giunta regionale 638/97
sopracitata, per l'analisi delle autocertificazioni e per la verifica
presso gli stabilimenti termali dei requisiti autocertificati ai fini
dell'accreditamento;
preso atto dell'istanza di accreditamento con il Servizio Sanitario
regionale, presentata dal legale rappresentante della Azienda termale
"Riminiterme SpA" - con sede in Miramare, Viale P. di Piemonte n. 59
(RN) - in data 7 novembre 2008, per l'erogazione delle sotto elencate
prestazioni termali:
- seduta del ciclo di cura per la riabilitazione motoria (codice
89.94.2) livello tariffario unico;
- seduta del ciclo di cura integrato della ventilazione polmonare
controllata (codice 89.93.3) livello tariffario I super;
- seduta del ciclo di ventilazioni polmonari controllate (codice
89.93.4) livello tariffario unico;
- seduta del ciclo di cure per la riabilitazione della funzione
respiratoria (codice 89.94.3) livello tariffario unico;
preso atto dei risultati delle verifiche effettuate presso l'Azienda
termale "Riminiterme SpA" - con sede in Miramare di Rimini, Viale P.
di Piemonte n. 59 (RN) - e il parere favorevole espresso sulla base
degli atti e della documentazione prodotta, riportati nel verbale del
Gruppo di valutazione, debitamente conservato agli atti del Servizio
Assistenza distrettuale, Medicina generale, Pianificazione e Sviluppo
dei Servizi sanitari;
richiamata la propria deliberazione n. 638 del 29 aprile 1997,
ratificata dal Consiglio regionale con atto n. 626 del 15 maggio 1997
- Allegato n. 1, art. 14, sezione "A2" - dispone che l'attribuzione
del livello tariffario, su istanza dell'Azienda termale interessata da
inoltrarsi alla Regione, ha effetto dall'1 gennaio se la domanda e'
presentata entro il 31 gennaio dello stesso anno, ha invece effetto
dall'1 gennaio dell'anno seguente se la domanda e' presentata
successivamente;
ritenuto pertanto che si debba provvedere alla adozione dell'atto di
cui trattasi e che, nelle more di una complessiva revisione della
materia termale, da adottarsi con apposita disciplina che individui e
sistematizzi le procedure e le competenze, si debba procedere alla
adozione dell'atto mediante deliberazione della Giunta regionale, in
considerazione della competenza generale di Amministrazione
statutariamente attribuita a questo Organo;
dato atto del parere allegato;
su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;
a voti unanimi e palesi, delibera:
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono
integralmente riportate:
1) di attribuire, con decorrenza dall'1 gennaio 2009, all'Azienda
termale "Riminiterme SpA" - con sede in Miramare, Viale P. di Piemonte
n. 59 (RN) - l'erogazione in regime di accreditamento con il Servizio
Sanitario regionale delle seguenti prestazioni termali:
- seduta del ciclo di cura per la riabilitazione motoria (codice
89.94.2) livello tariffario unico;
- seduta del ciclo di cura integrato della ventilazione polmonare
controllata (codice 89.93.3) livello tariffario I super;
- seduta del ciclo di ventilazioni polmonari controllate (codice
89.93.4) livello tariffario unico;
- seduta del ciclo di cure per la riabilitazione della funzione
respiratoria (codice 89.94.3) livello tariffario unico;
2) che il venir meno dei requisiti previsti e gia' valutati per
l'accreditamento comporta la revoca, per l'Azienda termale
interessata, dell'accreditamento stesso;
3) che il presente atto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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