REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTA ALL'ART. 3
Comma 3
1) Il testo dell'articolo 33, comma 11, lettera b) della legge
regionale 5 febbraio 1994, n. 8 che concerne Disposizioni per la
protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita'
venatoria e' il seguente:
"Art. 33 - Compiti dell'ATC
(omissis)
b) la limitazione delle specie di mammiferi e di uccelli cacciabili;
(omissis)".
NOTE ALL'ART. 4
Comma 3
1) Il testo dell'articolo 50, comma 2, lettera b) della legge
regionale 5 febbraio 1994, n. 8 che concerne Disposizioni per la
protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita'
venatoria e' il seguente:
"Art. 50 - Calendario venatorio
(omissis)
2. (omissis)
b) autorizzano l'esercizio venatorio nelle aziende
agri-turistico-venatorie, limitatamente alla fauna di allevamento, dal
1° settembre al 31 gennaio di ogni anno;
(omissis)".
Comma 4
2) Il testo dell'articolo 50, comma 2, lettera a) della legge
regionale 5 febbraio 1994, n. 8 che concerne Disposizioni per la
protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita'
venatoria e' il seguente:
Art. 50 - Calendario venatorio
(omissis)
2. (omissis)
a) autorizzano modificazioni dei termini del calendario venatorio
regionale nei limiti consentiti dalla legge statale;
(omissis)".
Comma 5
3) Il testo dell'articolo 18, comma 2 della Legge 11 febbraio 1992 n.
157 che concerne Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio e' il seguente:
"18. Specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria.
(omissis)
2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per
determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle
diverse realta' territoriali. Le Regioni autorizzano le modifiche
previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I
termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31
gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al
comma 1. L'autorizzazione regionale e' condizionata alla preventiva
predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa
disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati,
sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle Regioni;
la caccia di selezione agli ungulati puo' essere autorizzata a far
tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma
1.
(omissis)".
Comma 7
4) Il testo dell'articolo 18, comma 2 della Legge 11 febbraio n. 157
e' gia' citato alla nota 3) dell'articolo 4.
Comma 8
5) Il testo dell'articolo 36 bis, comma 1) della Legge regionale 5
febbraio 1994, n. 8 che concerne Disposizioni per la protezione della
fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria e' il
seguente:
"Art. 36-bis - Regolazione dei processi di mobilita' controllata per
l'attivita' venatoria
1. In Emilia-Romagna e' consentito esercitare la caccia alla fauna
migratoria nelle forme, nelle giornate, con le modalita' ed alle
specie consentite dai calendari venatori regionale e provinciali, al
di fuori dell'A.T.C. di appartenenza per un massimo di quindici
giorni, dal 1° ottobre al termine della stagione venatoria.
(omissis)".
Comma 9
6) Il testo dell'articolo 12, comma 5, lettera b) della Legge 11
febbraio 1992 n. 157 che concerne Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio e' il seguente:
"Art. 12 -  Esercizio dell'attivita' venatoria
(omissis)
b) da appostamento fisso;
(omissis)".
NOTE ALL'ART. 8
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 21, della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 che
concerne Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per
il prelievo venatorio e' il seguente:
"Art. 21 - Divieti
1. E' vietato a chiunque:
a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati,
nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attivita'
sportive;
b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali
regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione
nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali
regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore
della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, le Regioni adeguano la propria
legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della predetta
legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo
all'eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai
fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge
medesima;
c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di
ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna
selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo
le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale
per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla
riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed
ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorita'
militare, o dove esistano beni monumentali, purche' dette zone siano
delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;
e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di
fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da
immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di
lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di
comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le
strade poderali ed interpoderali;
f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di
fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza
corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso
di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili
adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione
ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed
interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a
sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate
destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di
utilizzazione agro-silvo-pastorale;
g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove
e' vietata l'attivita' venatoria, ovvero a bordo di veicoli di
qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio
venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi
da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;
h) cacciare a rastrello in piu' di tre persone ovvero utilizzare, a
scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli
specchi o corsi d'acqua;
i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da
aeromobili;
l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici
agricole in funzione;
m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve,
salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni
emanante dalle Regioni interessate;
n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua
artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su
terreni allagati da piene di fiume;
o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e
uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti
all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei
centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione
per sottrarli a sicura distruzione o morte, purche', in tale ultimo
caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla
competente Amministrazione provinciale;
p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo
5;
q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia
agli acquatici;
r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero
legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico,
elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del
suono;
s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della
pesca o dell'acquacoltura, nonche' nei canali delle valli da pesca,
quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse,
indicanti il divieto di caccia;
t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti
per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o
bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti,
tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di
civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con
scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;
v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da
uccellagione;
z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;
aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a
partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
10, comma 8, lettera e);
bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti,
nonche' loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili,
appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti
specie: germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa (alectoris
rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix
perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba
palumbus);
cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica
nazionale non proveniente da allevamenti;
dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le
tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle
disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando
l'applicazione dell'articolo 635 del Codice penale;
ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad
eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle
modalita' previste dalla presente legge e della fauna selvatica
lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle
Regioni anche con le norme sulla tassidermia;
ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.
2. Se le Regioni non provvedono entro il termine previsto
dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le
rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'Agricoltura e
delle Foreste assegna alle Regioni stesse novanta giorni per
provvedere. Decorso inutilmente tale termine e' vietato cacciare lungo
le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del
continente e delle due isole maggiori; le Regioni provvedono a
delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse.
3. La caccia e' vietata su tutti i valichi montani interessati dalle
rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri
dagli stessi.".
2) Il testo dell'articolo 15 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 che
concerne  Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio e' il seguente:
"Art. 15 - Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata
della caccia
1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano
faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata
della caccia, e' dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da
determinarsi a cura della Amministrazione regionale in relazione alla
estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla
tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.
2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma
1, si provvede con il gettito derivante dalla istituzione delle tasse
di concessione regionale di cui all'articolo 23.
3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo
stesso l'esercizio dell'attivita' venatoria deve inoltrare, entro
trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al
Presidente della Giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi
dell'articolo 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa e'
esaminata entro sessanta giorni.
4. La richiesta e' accolta se non ostacola l'attuazione della
pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10. E'
altresi' accolta, in casi specificatamente individuati con norme
regionali, quando l'attivita' venatoria sia in contrasto con
l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonche'
di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di
ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo
ad attivita' di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.
5. Il divieto e' reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti
da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali
delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area
interessata.
6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia e'
vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore,
esercitare l'attivita' venatoria fino al venir meno delle ragioni del
divieto.
7. L'esercizio venatorio e', comunque, vietato in forma vagante sui
terreni in attualita' di coltivazione. Si considerano in attualita' di
coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti
specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data
del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonche' a mais per
la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio
venatorio in forma vagante e' inoltre vietato sui terreni in
attualita' di coltivazione individuati dalle Regioni, sentite le
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a
livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione
all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o
intensive.
8. L'esercizio venatorio e' vietato a chiunque nei fondi chiusi da
muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non
inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui
letto abbia la profondita' di almeno metri 1,50 e la larghezza di
almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge e quelli che si intendera' successivamente
istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I
proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma
provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da
tasse.
9. La superficie dei fondi di cui al comma 8 entra a far parte della
quota dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di
cui all'articolo 10, comma 3.
10. Le Regioni regolamentano l'esercizio venatorio nei fondi con
presenza di bestiame allo stato brado o semibrado, secondo le
particolari caratteristiche ambientali e di carico per ettaro, e
stabiliscono i parametri entro i quali tale esercizio e' vietato
nonche' le modalita' di delimitazione dei fondi stessi.
11. Scaduti i termini di cui all'articolo 36, commi 5 e 6, fissati per
l'adozione degli atti che consentano la piena attuazione della
presente legge nella stagione venatoria 1994-1995, il Ministro
dell'Agricoltura e delle Foreste provvede in via sostitutiva secondo
le modalita' di cui all'articolo 14, comma 15. Comunque, a partire dal
31 luglio 1997 le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 842
del Codice civile si applicano esclusivamente nei territori sottoposti
al regime di gestione programmata della caccia ai sensi degli articoli
10 e 14.".
NOTE ALL'ART. 10
Comma 10
1) Il testo dell'articolo 61, comma 2, della Legge regionale 5
febbraio 1994, n. 8 che concerne Disposizioni per la protezione della
fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria e' il
seguente:
"Art. 61 - Sanzioni
(omissis)
2. Per le violazioni alla presente legge non espressamente sanzionate
si applica la sanzione amministrativa da 25 Euro a 154 Euro.
(omissis)".
Comma 11
2) Il testo dell'articolo 36 bis, comma 1) della Legge regionale 5
febbraio 1994, n. 8 che concerne Disposizioni per la protezione della
fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria e' gia'
citato alla nota 5) dell'articolo 4.
Comma 13
3) Il testo dell'articolo 61, comma 1, lettera l) della Legge
regionale 5 febbraio 1994, n. 8 che concerne Disposizioni per la
protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita'
venatoria e' il seguente:
"Art. 61 - Sanzioni
1. (omissis)
l) mancata compilazione del tesserino di caccia in ogni sua parte;
compilazione non conforme alle modalita'; mancata riconsegna del
tesserino utilizzato nell'ultima stagione venatoria entro il termine
di cui all'art. 39, comma 1, lettera b): da 25 Euro a 154 Euro.
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 11
1) Il testo dell'articolo 58, comma 3, della Legge regionale 5
febbraio 1994, n. 8 che concerne Disposizioni per la protezione della
fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria e' il
seguente:
"Art. 58 - Vigilanza venatoria d'istituto e volontaria
(omissis)
3. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria, le Province
si avvalgono delle guardie venatorie di cui all'articolo 27 della
legge statale. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, lettera a), del
DLgs 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59), le Province
provvedono alla nomina a guardia giurata venatoria dei soggetti di cui
all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b), della legge statale. Fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 9, della legge statale,
la nomina a guardia giurata venatoria puo' essere attribuita ai
cittadini che, avendo i requisiti di legge, abbiano superato l'esame
di cui al comma 4, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica e
siano disposti ad offrire la loro opera volontariamente, gratuitamente
e nel rispetto dei regolamenti adottati dalle Province ai sensi
dell'articolo 59, comma 3bis, della presente legge. Le Province si
avvalgono altresi' dei raggruppamenti delle Guardie ecologiche
volontarie nominate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge
regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di
vigilanza ecologica), attraverso le convenzioni di cui all'articolo 9
della medesima legge, nel rispetto dei regolamenti adottati ai sensi
dell'articolo 59, comma 3bis, della presente legge.
(omissis)".

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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