REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 marzo 2009, n. 1

NORME PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LE STAGIONI VENATORIE 2009/2010, 2010/2011 E 2011/2012. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 (DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. La presente legge definisce il calendario venatorio regionale,
sulla base della competenza legislativa della Regione nella materia
della caccia, in conformita' al Titolo V della parte seconda della
Costituzione.
2. Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni
agricole, il territorio della regione Emilia-Romagna destinato alla
caccia programmata e' sottoposto a tale regime, sulla base della
vigente normativa nazionale e regionale e dei rispettivi regolamenti.
3. La caccia agli ungulati e' consentita secondo quanto previsto
dall'apposito vigente regolamento.
4. I tempi e le modalita' dei prelievi in selezione agli ungulati sono
stabiliti al fine di garantire la completa attuazione dei piani di
prelievo, in quanto condizione necessaria per la conservazione delle
specie in un rapporto di compatibilita' con gli usi plurimi del
territorio e tenuto conto delle esigenze di carattere biologico delle
singole specie, delle necessita' di natura tecnica e gestionale,
nonche' delle caratteristiche climatiche ed ambientali della regione
Emilia-Romagna.
5. Le Aziende faunistico-venatorie (AFV) ed agri-turistico venatorie
(ATV) provvedono agli abbattimenti in base alle vigenti direttive
regionali relative alla gestione delle Aziende medesime ed al vigente
regolamento regionale concernente la gestione faunistico-venatoria
degli ungulati.
6. Nei limiti dei piani approvati dalla Provincia, i titolari di AFV
possono autorizzare l'abbattimento di un numero di capi di fagiano,
starna, pernice rossa e lepre superiori a quelli previsti
dall'articolo 6 della presente legge, purche' entro i limiti
quantitativi fissati dal piano di abbattimento; detto piano potra'
essere realizzato fino al 31 dicembre ad eccezione del fagiano, per il
quale il termine e' fissato al 31 gennaio. Per tutte le altre specie
non citate nel presente comma valgono i limiti temporali e di carniere
previsti agli articoli 3 e 6 della presente legge.
7. Nelle AFV la caccia agli ungulati si svolge nei periodi fissati
dall'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) della presente legge. E'
facolta' del titolare dell'AFV scegliere le giornate di caccia al
cinghiale in forma collettiva nel rispetto delle leggi vigenti.
Art. 2
Rapporti tra Province e Regioni confinanti
1. La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali
prospicienti i corpi idrici interposti tra province diverse, ivi
comprese quelle confinanti con la regione Lombardia, viene attuata
sulla base dei rispettivi confini amministrativi, salvo diverse
specifiche intese stipulate tra gli Ambiti territoriali di caccia
(ATC) interessati, intese che le Province competenti renderanno
eventualmente operanti a mezzo di propri atti amministrativi, ove
ritenute compatibili rispetto ai propri Piani faunistico-venatori.
Art. 3
Specie cacciabili e periodi di caccia
1. Le specie cacciabili ed i periodi di caccia sono i seguenti:
a) dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:
tortora (Streptopelia turtur);
merlo (Turdus merula);
allodola (Alauda arvensis);
starna (Perdix perdix);
pernice rossa (Alectoris rufa);
lepre comune (Lepus europaeus);
coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);
quaglia (Coturnix coturnix);
b) dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:
alzavola (Anas crecca);
beccaccia (Scolopax rusticola);
beccaccino (Gallinago gallinago);
canapiglia (Anas strepera);
cesena (Turdus pilaris);
codone (Anas acuta);
colombaccio (Columba palumbus);
cornacchia grigia (Corvus corone cornix);
fagiano (Phasianus colchicus);
fischione (Anas penelope);
folaga (Fulica atra);
frullino (Limnocryptes minimus);
gallinella d'acqua (Gallinula chloropus);
gazza (Pica pica);
germano reale (Anas platyrhynchos);
ghiandaia (Garrulus glandarius);
marzaiola (Anas querquedula);
mestolone (Anas clypeata);
moriglione (Aythya ferina);
pavoncella (Vanellus vanellus);
porciglione (Rallus aquaticus);
tordo bottaccio (Turdus philomelos);
tordo sassello (Turdus iliacus);
volpe (Vulpes vulpes);
c) dal 1° ottobre al 31 gennaio, in forma collettiva, nell'arco
temporale massimo di tre mesi anche non consecutivi:
cinghiale (Sus scrofa);
d) ungulati unicamente in forma selettiva, alla cerca e all'aspetto,
in cinque giornate settimanali, con esclusione del martedi' e del
venerdi', secondo il prospetto di cui all'Allegato A;
e) dal 1° novembre al 31 gennaio:
moretta (Aythya guligula).
2. La caccia agli ungulati in forma selettiva e' consentita anche su
terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve. Per il
prelievo selettivo della specie cinghiale e' consentito il ricorso a
forme di pasturazione artificiale. Alla data del 30 novembre di ogni
anno le Province valutano lo stato d'attuazione del piano di prelievo
al cinghiale al fine di consentirne o meno la caccia in forma
collettiva anche su terreni in tutto o nella maggior parte coperti di
neve.
3. Le limitazioni di cui all'articolo 33, comma 11, lettera b), della
Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione
della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria), e
successive modificazioni, non si applicano alle specie appartenenti
all'avifauna migratoria, per le quali valgono le disposizioni del
calendario venatorio regionale.
Art. 4
Giornate e forme di caccia
1. La settimana venatoria e' compresa fra il lunedi' e la domenica
successiva, escludendo i giorni di martedi' e venerdi' nei quali non
e' mai consentito l'esercizio dell'attivita' venatoria.
2. La caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria e' consentita
nelle forme sottoindicate, dalla terza domenica di settembre al 31
gennaio:
a) dalla terza domenica di settembre e per le due settimane
successive, da appostamento e/o vagante con l'uso di non piu' di due
cani per cacciatore in due giornate fisse (giovedi' e domenica) di
ogni settimana, fatto salvo quanto previsto alla lettera c) del
presente comma;
b) dal lunedi' successivo alle due settimane di cui alla lettera a)
del presente comma fino al 31 gennaio, da appostamento e/o vagante con
l'uso di non piu' di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta
ogni settimana;
c) dal 1° ottobre al 30 novembre, possono essere fruite due giornate
in piu' a scelta ogni settimana per la caccia alla sola migratoria, da
appostamento.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, lettera b),
della legge regionale n. 8 del 1994, e successive modificazioni, 
nelle ATV ogni cacciatore puo' effettuare fino ad un massimo di cinque
giornate settimanali, secondo gli orari di cui all'articolo 5 della
presente legge e senza limitazioni di modalita' di esercizio
venatorio. Le giornate effettuate in ATV non devono essere conteggiate
nel numero di giornate settimanalmente fruibili da ogni cacciatore.
4. Le Province, mediante i rispettivi calendari venatori, ai sensi
dell'articolo 50, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 8 del
1994, e successive modificazioni, possono determinare l'inizio
dell'attivita' venatoria in forma vagante con l'uso del cane, anche
successivamente alla terza domenica di settembre, per esigenze
connesse all'esercizio dell'attivita' agricola e per garantire una
maggiore tutela della fauna. Le esigenze sopraindicate dovranno essere
valutate con particolare attenzione soprattutto quando tale data e'
particolarmente prossima alla meta' del mese.
5. Le Province esercitano le facolta' stabilite dall'articolo 18,
comma 2, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nei
limiti ed alle condizioni ivi previste. Qualora esse prevedano, nei
rispettivi calendari venatori provinciali, l'anticipazione
dell'esercizio venatorio alla data del 1° settembre, la caccia in tale
periodo si potra' effettuare nella giornata del 1° settembre - purche'
non coincidente con il martedi' o il venerdi' - e nelle successive
giornate di giovedi' e domenica, esclusivamente da appostamento, fisso
o temporaneo, fino alle ore 13, alle specie di cui al comma 6 del
presente articolo, da parte dei cacciatori iscritti agli ATC della
Regione Emilia-Romagna - ciascuno negli ambiti di iscrizione - o che
esercitino la caccia nelle AFV o da appostamento fisso con richiami
vivi.
6. Le specie cacciabili ai sensi di quanto disposto dal comma 5 del
presente articolo vengono individuate dalle Province tra le seguenti:
cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, merlo, tortora.
7. Le Province, nell'ambito delle facolta' concesse dall'articolo 18,
comma 2, della Legge n. 157 del 1992, possono modificare i termini di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della presente legge previo
parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA).
8. La caccia alla fauna migratoria di cui all'articolo 36 bis, comma
1, della Legge regionale n. 8 del 1994, e successive modificazioni, si
svolge nelle forme stabilite dal provvedimento adottato dalla Regione
ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.
9. Fermo restando quanto diversamente disposto da specifici
provvedimenti in materia, i derivati  domestici  del  germano  reale 
che non ne presentino il fenotipo selvatico (Anas platyrynchos)
possono essere utilizzati come richiami vivi senza l'obbligo
dell'opzione di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b), della Legge
n. 157 del 1992, solo nel rispetto delle norme sanitarie che
condizionano la detenzione di volatili per l'utilizzo nell'attivita'
venatoria.
Art. 5
Orari venatori
1. La caccia alla fauna migratoria e' consentita da un'ora prima del
sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli
ungulati e' consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad
un'ora dopo il tramonto. La caccia alla fauna selvatica stanziale e'
consentita dal sorgere del sole fino al tramonto.
2. Qualora le Province prevedano l'anticipazione dell'esercizio
venatorio al 1° settembre, nel periodo compreso tra tale data e la
terza domenica di settembre la caccia e' consentita fino alle ore 13,
ad esclusione delle ATV dove e' invece consentita fino al tramonto.
3. Le Province individuano gli orari venatori desumendoli dalle
effemeridi aeronautiche fornite dal Centro nazionale di meteorologia e
climatologia aeronautica dell'Aeronautica militare.
Art. 6
Carniere
1. Ogni cacciatore nella stessa giornata di caccia non puo' abbattere
complessivamente piu' di due capi di fauna selvatica tra le seguenti
specie: coniglio selvatico, lepre, fagiano, pernice rossa e starna e
comunque non piu' di un capo di lepre, pernice rossa e starna.
2. Per la starna e la pernice rossa e' consentito l'abbattimento,
rispettivamente, di non piu' di cinque capi nella stagione.
3. Per la lepre e' consentito l'abbattimento di non piu' di dieci capi
nella stagione.
4. Delle altre specie consentite a norma della presente legge per ogni
giornata di caccia non possono essere abbattuti complessivamente piu'
di venticinque capi, di cui non piu' di dieci capi di anatidi ad
esclusione del germano reale, dieci folaghe, dieci colombacci e tre
beccacce. Per ogni giornata di caccia non possono inoltre essere
abbattuti, complessivamente, piu' di dieci capi delle seguenti specie:
beccaccino, gallinella d'acqua, frullino, pavoncella e porciglione.
Per la beccaccia e' consentito l'abbattimento di non piu' di quindici
capi nella stagione.
5. Il numero dei capi abbattuti per ogni giornata di caccia in regioni
diverse non puo' superare complessivamente il limite previsto dal
calendario venatorio della Regione che consente l'abbattimento del
maggior numero di capi.
Art. 7
Addestramento dei cani da caccia
1. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti
dal 15 agosto al giovedi' precedente la terza domenica di settembre,
dalle ore 7 alle ore 20 escluse le giornate di martedi' e venerdi' di
ciascuna settimana, con l'uso di non piu' di due cani per conduttore.
2. Le Province possono, mediante i rispettivi calendari venatori,
modificare i termini sopra indicati per motivazioni legate a
specifiche esigenze territoriali. Le Province possono, altresi',
consentire l'uso di un numero di cani fino ad un massimo di sei per
conduttore, purche' nell'ambito di progetti sperimentali adottati a
sostegno della cinofilia.
3. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti
nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli
ove esistono terreni in attualita' di coltivazione e colture
specializzate di cui all'articolo 8.
4. Al fine di evitare danni alle colture agricole, l'addestramento e
l'allenamento dei cani su coltivazioni in atto non sono consentiti
dopo la pioggia e quando il terreno e' ancora bagnato.
5. Nel periodo intercorrente tra il 1° settembre e la terza domenica
di settembre, qualora le Province abbiano previsto l'anticipazione
dell'esercizio venatorio, l'addestramento e l'allenamento dei cani da
caccia sono vietati negli orari o nelle giornate in cui l'esercizio
venatorio e' consentito.
6. Dal lunedi' successivo alla terza domenica di settembre al 31
gennaio e' vietato l'addestramento o comunque l'uso del cane, nelle
giornate in cui il conduttore non e' in esercizio venatorio e nelle
giornate di martedi' e venerdi' di ciascuna settimana. L'attivita' e'
invece consentita qualora il conduttore annoti la giornata di caccia
sul tesserino venatorio.
Art. 8
Misure di salvaguardia
dell'ambiente agricolo-forestale
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 della Legge n. 157
del 1992, l'esercizio venatorio e' vietato nelle aie e nelle corti o
altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio
di 100 metri da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o
a posto di lavoro, piazzole di campeggio in effettivo esercizio
nell'ambito dell'attivita' agrituristica, e di 50 metri da vie di
comunicazione ferroviaria, da strade carrozzabili, eccettuate le
strade poderali e interpoderali, nei giardini e parchi privati, nei
terreni adibiti ad attivita' sportive e nei fondi chiusi o fondi
sottratti alla caccia, di cui all'articolo 15 della Legge n. 157 del
1992, opportunamente tabellati.
2. L'esercizio venatorio e', altresi', vietato nelle aree comprese nel
raggio di 100 metri da macchine agricole operatrici in attivita'.
3. E' fatto divieto di sparo da distanza inferiore a 150 metri in
direzione di stabbi, stazzi e altri ricoveri, nonche' di recinti
destinati al ricovero ed alla alimentazione del bestiame nei periodi
di effettiva utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni
produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in
cattivita' stretta.
4. I cani devono essere condotti dal cacciatore in modo che il
bestiame al pascolo o gli animali in cattivita' non siano disturbati o
danneggiati.
5. L'esercizio venatorio e' vietato in forma vagante, con l'esclusione
della caccia di selezione agli ungulati, sui terreni in attualita' di
coltivazione. Si considerano in attualita' di coltivazione:
a) i terreni con coltivazioni cerealicole ed erbacee da seme e da
granella, dalla semina al raccolto, ad eccezione dell'erba medica da
foraggio e della barbabietola per la sola produzione di radici. Le
Province possono individuare, con i propri calendari venatori, limiti
all'esercizio venatorio sui terreni con erba medica;
b) le colture orticole e floreali, a cielo aperto o di serra;
c) i vivai ed i terreni in rimboschimento per un periodo di tre anni
dall'impianto;
d) i prati artificiali irrigui dalla ripresa della vegetazione al
termine dei tagli;
e) i frutteti specializzati;
f) i vigneti e gli uliveti fino alla data del raccolto.
6. L'esercizio venatorio nei vigneti ed uliveti, a raccolto compiuto,
oltreche' in forma  vagante, e' ammesso da appostamento fisso o
temporaneo. Nei frutteti specializzati, a raccolto compiuto, e'
ammesso l'accesso dell'ausiliare per lo scovo ed il recupero della
fauna selvatica abbattuta. Negli stradoni, nelle capezzagne e negli
spazi di separazione degli appezzamenti a frutteto specializzato, a
raccolto compiuto, e' ammesso il transito con l'arma carica.
7. In deroga alle limitazioni ed ai divieti di cui ai commi 1, 2, 3,
4, 5 e 6 del presente articolo, nei terreni in attualita' di
coltivazione e' ammesso l'accesso del conduttore titolato per
operazioni autorizzate di ricerca di ungulati a qualsiasi titolo
feriti; nell'ambito di dette operazioni il conduttore del cane da
traccia deve avere cura di arrecare il minimo danno alle colture.
Art. 9
Prescrizioni valide nelle
Zone di protezione speciale (ZPS)
1. Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) e' fatto divieto di:
a) abbattere esemplari appartenenti alla specie moretta (Aythya
fuligula);
b) effettuare l'anticipazione dell'esercizio venatorio al 1° settembre
(preapertura) con l'eccezione della caccia di selezione agli
ungulati;
c) effettuare, nel mese di gennaio, piu' di due giornate di caccia -
corrispondenti al giovedi' ed alla domenica - fatta eccezione per la
caccia agli ungulati per la quale valgono le disposizioni della
presente legge;
d) utilizzare munizionamento a pallini di piombo per l'attivita'
venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali
laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce,
salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonche' nel raggio di
150 metri dalle rive piu' esterne;
e) addestrare ed allenare i cani ai sensi dell'articolo 7 della
presente legge, prima del 1° settembre;
f) abbattere anatidi, ad esclusione del germano reale, prima del 1°
ottobre nelle ZPS "di acque lentiche".
Art. 10
Norme generali sul tesserino venatorio
1. Il tesserino venatorio regionale ha validita' sull'intero
territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni vigenti in
ciascuna regione.
2. Il cacciatore deve, prima di iniziare l'attivita' venatoria nel
giorno prescelto, contrassegnare mediante segni indelebili all'interno
degli appositi spazi  sul foglio relativo al giorno di caccia le
seguenti informazioni: giorno, mese, tipo di caccia prescelta
(vagante; appostamento; selezione) e ATC in cui va a caccia nel
giorno, con riferimento al numero corrispondente a quello che precede
gli ATC posseduti riportati sul tesserino.  Qualora intenda invece
esercitare la caccia in azienda venatoria, o fuori regione o in
mobilita' deve contrassegnare l'apposito riquadro (AFV per azienda
faunistico-venatoria, ATV per azienda agri-turistico-venatoria, FUORI
REGIONE, MOBILITA').
3. In caso di abbattimento, il cacciatore deve apporre nel primo
spazio utile, a fianco della sigla della specie abbattuta, un segno
indelebile all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi
abbattuti. In caso di deposito deve aggiungersi un cerchio intorno al
segno.
4. Per i prelievi di fauna selvatica stanziale, qualora la caccia sia
esercitata in ATC e' obbligatorio annotare il capo appena abbattuto;
qualora invece la caccia sia esercitata in AFV i singoli capi
abbattuti possono essere annotati entro il termine dell'attivita'
giornaliera.
5. Per i prelievi di fauna selvatica migratoria, qualora la caccia sia
esercitata in forma vagante i singoli capi abbattuti devono essere
annotati sul tesserino entro il termine della giornata di caccia, ad
eccezione di beccaccia e beccaccino i cui singoli capi abbattuti
devono essere immediatamente annotati. Qualora la caccia sia
esercitata da appostamento fisso o temporaneo l'annotazione di ogni
singolo capo deve avvenire ogniqualvolta si cambia o si lascia il sito
di caccia.
6. I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti
in ATV non devono essere annotati sul tesserino.
7. Nel tesserino sono indicate le sigle delle specie piu' comuni in
Emilia-Romagna e, pertanto, se si abbatte in un'altra regione una
specie consentita e non riportata in legenda, deve essere utilizzata
la sigla ASS (altre specie stanziali) oppure ASM (altre specie
migratorie).
8. Il cacciatore, appena terminata la stagione venatoria, deve
riportare sulla apposita scheda riepilogativa "caccia stanziale" la
sigla del proprio o dei propri ATC ed il numero complessivo di
giornate e di capi abbattuti per le singole specie di fauna selvatica
stanziale per ciascun ATC di appartenenza. Tale scheda dovra' essere
riconsegnata all'ATC entro trenta giorni dal termine della stagione
venatoria, compilando tante copie della scheda quanti sono gli ATC di
appartenenza.
9. Nel rispetto di quanto stabilito nel comma 1, qualora sia
consentito il prelievo di specie interessate dal regime di deroga, ai
fini degli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 1, della direttiva
79/409 CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, relativa alla
conservazione degli uccelli selvatici, il cacciatore dovra' inoltre
compilare, appena terminata la stagione venatoria, la scheda
riepilogativa "caccia specie in deroga", indicando l'ATC o la sigla
della Provincia, se tali abbattimenti sono stati effettuati in AFV,
nonche' il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le
singole specie. Tale scheda dovra' essere inviata alla Provincia di
residenza entro il 28 febbraio.
10. In caso di mancata consegna, o anche d'incompleta trascrizione dei
dati in tali schede, sara' applicata la sanzione di cui all'articolo
61, comma 2, della Legge regionale n. 8 del  1994, e successive
modificazioni.
11. Il cacciatore che usufruisce della facolta' di cui all'articolo 36
bis, comma 1, della Legge regionale n. 8 del 1994, e successive
modificazioni, oltre alla compilazione prevista ai commi precedenti,
deve altresi' compilare prima dell'inizio di ciascuna giornata
l'apposita scheda "caccia in mobilita' alla fauna migratoria",
indicando mediante segni indelebili negli appositi spazi il giorno
(G), il mese (M), l'ATC e il numero di autorizzazione relativo alla
giornata.
12. In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino, il
titolare, per ottenere il duplicato, deve rivolgersi all'ente delegato
al rilascio, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia
all'autorita' di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei
carabinieri.
13. Il tesserino va riconsegnato all'ente che lo ha rilasciato al
termine dell'esercizio dell'attivita' venatoria annuale e comunque non
oltre il 31 marzo. In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di
tesserino non integro e contraffatto, l'interessato non potra'
ritirare il tesserino relativo alla nuova annata venatoria, a meno che
non venga prodotta la denuncia di cui al comma 12 del presente
articolo. In caso di mancata riconsegna entro il 31 marzo, oltre alla
sanzione prevista all'articolo 61, comma 1, lettera l), della Legge
regionale n. 8 del 1994, e successive modificazioni, si applica la
sanzione accessoria della sospensione del tesserino venatorio per la
giornata di caccia relativa alla terza domenica del successivo mese di
settembre.
14. Il tesserino e' personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso
di piu' di un tesserino di caccia e' perseguibile ai sensi di legge.
Art. 11
Modifiche all'articolo 58
della Legge regionale n. 8 del 1994
1. Il comma 3 dell'articolo 58 della Legge regionale 15 febbraio 1994,
e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"3. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria, le Province
si avvalgono delle guardie venatorie di cui all'articolo 27 della
legge statale. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali,
in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59), le
Province provvedono alla nomina a guardia giurata venatoria dei
soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b), della legge
statale. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 9, della
legge statale, la nomina a guardia giurata venatoria puo' essere
attribuita ai cittadini che, avendo i requisiti di legge, abbiano
superato l'esame di cui al comma 4, diano sicuro affidamento di
preparazione tecnica e siano disposti ad offrire la loro opera
volontariamente, gratuitamente e nel rispetto dei regolamenti adottati
dalle Province ai sensi dell'articolo 59, comma 3bis, della presente
legge. La nomina puo' essere conferita anche a cittadini che siano
disposti ad operare volontariamente e gratuitamente per conto delle
Province, purche' abbiano superato l'esame di cui al comma 4 e diano
sicuro affidamento di preparazione tecnica. Le Province si avvalgono
altresi' dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie
nominate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della Legge regionale 3
luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza
ecologica), attraverso le convenzioni di cui all'articolo 9 della
medesima legge, nel rispetto dei regolamenti adottati ai sensi
dell'articolo 59, comma 3bis, della presente legge.".
Art. 12
Disposizioni finali
1. Le norme della presente legge, ad eccezione dell'articolo 11, si
applicano limitatamente alle stagioni venatorie 2009-2010, 2010-2011 e
2011-2012.
Art. 13
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
>ALLEGATO A
	SPECIE	TEMPI DI PRELIEVO	SESSO	CLASSE SOCIALE
		1 giugno - 15 luglio e
	CAPRIOLO	15 agosto - 30 settembre	M	I, II e III
		1 gennaio - 10 marzo	F	I e II
			M e F	0
		1 settembre - 30 settembre	M	I, II e III
	DAINO	1 novembre - 10 marzo	M	I, II e III
		1 gennaio - 10 marzo	F	I e II
			M e F	0
		10 agosto - 15 settembre e
		5 ottobre - 15 febbraio	M	III e IV
	CERVO	5 ottobre - 10 marzo	M	I e II
		1 gennaio - 10 marzo	F	I e II
			M e F	0
	MUFLONE	1 novembre - 31 gennaio	M e F	tutte le classi
		15 aprile - 1 ottobre 	M e F	tutte le classi, ad eccezione
	CINGHIALE			delle femmine adulte
		1 ottobre - 31 gennaio	M e F	tutte le classi
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna,  2 marzo 2009	VASCO ERRANI

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